Credito R&S&I&D: quali modalità di fruizione?

Quali sono le regole di fruizione del credito d’imposta R&S&I&D introdotto dall’articolo 1, commi 198-209, L. 160/2019 e modificato dall’articolo 1, comma 1064, lettere a)-h), L. 178/2020?


Il credito d’imposta R&S&I&D introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 e prorogato al biennio 2021-2022 con modifiche dalla Legge di Bilancio 2021 prevede regole di fruizione parzialmente difformi rispetto alla disciplina previgente del credito d’imposta R&S di cui all’articolo 3, D.L. 145/2013 e ss.mm.ii.

Il nuovo credito R&S&I&D si applica alle spese eleggibili sostenute, avendo riguardo al criterio generale di competenza dell’articolo 109, commi 1 e 2, Tuir, nei seguenti periodo d’imposta:

  • per le imprese con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, negli esercizi 2020-2021-2022;
  • per le imprese con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, negli esercizi in corso al 31.12.2020-31.12.2021-31.12.2022.

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