L’integrazione del 730/2021 per maggior credito o minor debito

Il mancato inserimento di tutti gli elementi da indicare all’interno del modello 730/2021, il quale comporti l’integrazione ovvero la rettifica di un maggior credito o di un minor debito, oppure un’imposta pari a quella determinata nonostante la variazione dei dati, implica una doppia possibilità in capo al contribuente.

Innanzitutto, il contribuente può scegliere di presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, un nuovo modello 730/2021, completo di tutte le sue parti ed integrato con i nuovi dati, entro e non oltre il 25 ottobre 2021.

Tale modello può essere inviato anche da un soggetto diverso da quello originariamente delegato all’invio; vale a dire che, se il contribuente inizialmente si era rivolto ad un Caf, per il modello integrativo può rivolgersi ad un professionista, o viceversa, purché esibisca tutta la documentazione necessaria al fine del controllo della conformità dell’integrazione da effettuare.

In questo caso, all’interno del frontespizio, nella casella denominata “730 integrativo”, deve essere indicato il codice “1”.

La seconda possibilità, in capo al contribuente, è rappresentata dalla presentazione di un modello Redditi PF 2021.

All’interno di tale modello devono essere riportati tutti i dati in precedenza indicati all’interno del modello 730/2021.

Il modello Redditi PF 2021 può essere presentato, in alternativa:

  • entro il 30 novembre, inserendo, il flag all’interno della casella denominata “Correttiva nei termini” del frontespizio;
  • entro il termine previsto per la presentazione del modello Redditi PF relativo all’anno successivo, ossia entro il 30 novembre 2022, inserendo il flag all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa” del frontespizio;
  • entro il 31 dicembre 2026, ossia del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione, inserendo il codice “1” all’interno della casella denominata “Dichiarazione integrativa (articolo 2, commi 8 e 8-bis, D.P.R. 322/1998)”.

In questa ultima ipotesi l’importo a credito potrà essere utilizzato in compensazione, ai sensi dell’articolo 17 D.Lgs. 241/1997, per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo dimposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa è indicato il credito derivante dal minor debito o dal maggiore credito risultante dalla dichiarazione integrativa.

Si evidenzia che la presentazione di una dichiarazione integrativa, sia essa un nuovo modello 730/2021 o un modello Redditi PF, non sospende le procedure avviate con la consegna del modello 730 originario.

In particolare, rimane in capo al datore di lavoro o all’ente pensionistico, indicato all’interno del quadro dedicato ai “Dati del sostituto d’imposta che effettuerà il conguaglio”, l’obbligo di effettuare i rimborsi o trattenere le somme dovute in base a quanto originariamente indicato.

In termini molto semplicistici, il primo modello inviato “sta già percorrendo la sua strada” e non siamo in grado di fermarlo. Teniamone conto, quindi, onde evitare indebiti rimborsi.

Potrebbe interessarti anche...

Area fiscale

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

I due incontri affrontano il tema delle comunicazioni all’anagrafe delle holding industriali, partendo dall’analisi di quando un soggetto è obbligato ad effettuare tale adempimento. Si analizzano poi i passaggi propedeutici per l’accreditamento iniziale in quanto soggetto comunicante, oltre che casistiche pratiche di comunicazioni all’anagrafe tributaria. Vengono analizzate altresì, ipotesi di “ravvedimenti” per comunicazioni irregolari o omesse. Si approfondirà inoltre, il tema delle comunicazioni in ambito internazionale, ai fini CRS, FATCA e DAC6.
I relatori saranno sempre a disposizione per rispondere ai quesiti dei partecipanti in contraddittorio con loro.
Il corso si terrà l’8 e il 15/07/2026 (14.30 – 17.30)

Nell’ampio panorama di agevolazioni per le imprese, composto da contributi a fondo perduto, crediti d’imposta, super deduzioni fiscali, finanziamenti a tasso agevolato, voucher e formazione finanziata per lo sviluppo delle competenze, gli investimenti in innovazione, digitalizzazione e transizione ecologica hanno un ruolo da protagonista. Il master approfondisce con approccio operativo, in mezze giornate dedicate, le principali caratteristiche dei principali meccanismi incentivanti, spesso cumulabili tra loro, finalizzati a favorire la crescita economica delle imprese italiane attraverso investimenti in beni strumentali nuovi e investimenti in ricerca e sviluppo e innovazione. A partire dal 15/09/2026

Il Master è rivolto a dottori commercialisti ed esperti contabili, consulenti fiscali e professionisti che assistono imprese agricole o intendono specializzarsi nel settore. L’obiettivo del percorso è formare professionisti in grado di supportare efficacemente le imprese agricole nella gestione fiscale, societaria e strategica, diventando un punto di riferimento qualificato in un settore in continua evoluzione. A partire dal 10/09/2026

Torna in alto