Esclusione degli associati anche senza preventiva contestazione

Con l’ordinanza n. 25319, depositata ieri, 20 settembre, la Corte di Cassazione si è soffermata sul tema dell’esclusione degli associati, ribadendo che non è necessaria, a tal fine, alcuna preventiva contestazione, salvo ciò non sia espressamente previsto dallo statuto dell’associazione stessa.

Un associato subiva l’esclusione a seguito di delibera del Consiglio di Amministrazione che individuava a tal fine gravi fatti. Lamentava, dunque, di non essere stato ascoltato prima dell’adozione del provvedimento e non aver potuto, dunque, contestare i fatti richiamati a fondamento dell’esclusione.

La questione è giunta dinanzi la Corte di Cassazione, che ha avuto modo di ricordare l’esclusione degli associati è regolata dall’articolo 24 cod. civ. per le associazioni riconosciute; la sua applicabilità anche alle associazioni non riconosciute, tuttavia, è pacificamente affermata dalla giurisprudenza.

La richiamata disposizione prevede che l’esclusione di un associato possa essere deliberata dall’assemblea soltanto per gravi motivi; in tal caso l’associato può ricorrere all’autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno in cui gli è stata notificata la deliberazione.

I richiamati “gravi motivi” devono consistere in inadempimenti rilevanti all’accordo associativo e devono essere previsti, in modo specifico, dallo statuto dell’associazione.

La previsione normativa, tuttavia, null’altro prevede, sicché non può ritenersi esistente uno specifico procedimento da seguire per l’esclusione dell’associato.

Lo statuto, di conseguenza, può disciplinare specifici procedimenti per l’esclusione del socio, potendo ad esempio prescrivere l’audizione del socio o procedure tali da garantire la sua difesa prima dell’esclusione. In tutti i casi in cui, però, tali previsioni non siano richiamate nello statuto, non può ritenersi sussistente alcun obbligo di preventiva contestazione degli addebiti agli associati.

Sul punto, tra l’altro, si era già pronunciata, in passato, la Corte di Cassazione, evidenziando che “ai fini della validità della delibera di esclusione non è necessaria la preventiva contestazione dell’addebito, dato che tale contestazione non è prevista da alcuna disposizione di legge e salvo che sia lo statuto a prevederlo”.

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