Limiti della discrezionalità nel diniego di rateizzazione straordinaria

Un contribuente presenta istanza di rateizzazione straordinaria portando all’attenzione dell’agente della riscossione gli elementi richiesti dalla normativa di riferimento, ma questo rigetta la sua richiesta. Pertanto il contribuente impugna il diniego innanzi alla competente Corte di giustizia tributaria. La discrezionalità amministrativa di cui gode l’agente della riscossione, consente comunque al giudice di sindacare le motivazioni fondanti il rigetto?


Il contribuente, qualora sussistano talune condizioni, può chiedere all’agente della riscossione di rateizzare il pagamento delle somme iscritte a ruolo.

Secondo quanto previsto dall’articolo 19, comma 1, D.Lgs. 602/1973, infatti, su istanza del contribuente che dichiara di versare in una “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”, può essere concessa la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo, con esclusione dei diritti di notifica, fino ad un massimo di settantadue rate mensili.

Nel caso in cui le somme iscritte a ruolo siano di importo superiore a centoventimila euro, la dilazione può essere concessa solo se il contribuente documenta la “temporanea situazione di obiettiva difficoltà”.

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