Quando devono concludersi i lavori del “Bonus facciate”? 

I lavori nel nostro condominio sono iniziati nel 2021 e, alla data del 31.12.2021, avevamo già pagato la quota del 10% di nostra competenza, beneficiando dello sconto in fattura sulla restante parte. 

I lavori, però, ad oggi, ancora non sono conclusi: rischiamo di perdere il beneficio a suo tempo riconosciuto? Cosa possiamo fare?


Come noto, la detrazione meglio nota come “bonus facciate” è riconosciuta a fronte delle spese sostenute negli anni 2020, 2021 e 2022 (per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare).  

Va tra l’altro ricordato che, mentre negli anni 2020 e 2021 è stato possibile beneficiare dell’aliquota di detrazione del 90%, nel 2022 la stessa è scesa al 60%. 

Ad assumere rilievo, pertanto, come è facilmente desumibile anche dalla lettera della norma, è la data di sostenimento delle spese, e non quella di inizio o di fine dei lavori. 

Da ciò ne discende, che il bonus facciate spetta anche per le spese sostenute nel 2020 per interventi iniziati nel 2019, così come spetta il bonus facciate per le spese sostenute nel 2022, anche se i lavori sono finiti nel 2023. 

A conferma di quanto appena esposto, merita di essere citato l’Interpello DRE Liguria 7.7.2021 n. 903-521/202, con il quale è stato chiarito quanto segue: “si è dell’avviso che il condominio istante possa beneficiare del c.d. bonus facciate (ovviamente nel rispetto di tutti i requisiti e di tutti gli adempimenti previsti dalla relativa disciplina, la sussistenza dei quali non costituisce oggetto della presente risposta), per i costi complessivi sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati laddove, in conformità all’enunciato criterio di cassa a cui devono fare riferimento i soggetti come il condominio interpellante, il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l’applicazione dello sconto in fattura avvenga entro il 31.12.2021, indipendentemente dallo stato di completamento dei lavori previsti“. 

Fermo restando tutto quanto appena esposto, è necessario tuttavia richiamare un’importante distinzione, tra soggetti che conseguono redditi d’impresa e gli altri soggetti. 

I primi, infatti, nell’individuare il momento di sostenimento della spesa devono far riferimento al principio di competenza (anche se si tratta di imprese in contabilità semplificata per cassa ai sensi dell’articolo 66 Tuir). 

Gli altri contribuenti, che sostengono le spese al di fuori del reddito d’impresa, devono fare riferimento alla data in cui avviene il pagamento.  

Nello specifico caso del condominio, come nel caso prospettato, è necessario far riferimento alla data di pagamento al fornitore dei beni/servizi da parte del condominio (non assume invece rilievo la data di pagamento da parte del singolo condòmino della propria quota). 

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