Le criptoattività verso la regolamentazione fiscale

La Legge di bilancio 2023 ha segnato l’introduzione nel nostro ordinamento del regime fiscale delle cripto attività. In passato si erano concretizzate varie tesi tra cui anche quella della irrilevanza fiscale del fenomeno.

La questione è stata risolta dal legislatore, che le ha inserite tra i redditi diversi per le persone fisiche, e ha stabilito che nel reddito di impresa le oscillazioni di valore non realizzate non assumono rilevanza fiscale.

La nuova regolamentazione fiscale, tuttavia, non risolve tutti i problemi, primo fra tutti il rapporto con il passato. Si potrebbe, infatti, affermare che l’intervento del legislatore possa essere uno spunto per sostenere la tesi della irrilevanza fiscale del fenomeno fino al 2022. Non è così. Anzi è il contrario.

La Legge di bilancio ha, infatti, previsto la possibilità di regolarizzare la mancata segnalazione nel quadro RW e la mancata dichiarazione dei redditi da cripto per la annualità pregresse. Si può forse sostenere che per il passato vale la nuova disciplina e che, quindi, la stessa deve intendersi come un riconoscimento di un regime fiscale che, seppure non scritto, poteva essere desunto dal sistema? Ovviamente no.

Infatti, il legislatore non è intervenuto con una norma di interpretazione autentica, ma con una nuova lettera dell’articolo 67 Tuir che prevede un trattamento del tutto particolare e avulso dalle interpretazioni date in passato dalla dottrina e dalla stessa Agenzia delle entrate.

Peraltro, la riprova sta anche nel fatto che viene ora creato un nuovo comparto di plusvalenze e minusvalenze separato dagli altri. Le minusvalenze realizzate fino al 2022 saranno riportabili come se fossero realizzate in relazione alle lettere dalla c) alla c quater).

Fino ad ora, tuttavia, ci siamo mossi nel comparto delle imposte dirette. Quid iuris in tema Iva?

Qui il nostro cammino diventa più arduo. Il legislatore italiano è silente sul punto, e del resto un suo intervento sarebbe stato molto complesso atteso che la disciplina Iva è soggetta anche a vincoli comunitari.

Possiamo dire, non a torto, che in questo ambito ci troviamo nel mondo della “esplorazione tributaria”. Non sono mancati interessanti interventi dell’Agenzia dove l’attività professionale dell’exchanger e del fornitore di servizi di portafoglio digitale è stato fatto rientrare nell’ambito delle operazioni esenti da Iva. Diversamente, l’attività del miner non è rilevante ai fini iva atteso che non è individuabile la controparte.

Maggiormente complesso, tuttavia, è il mondo degli nft e degli utility token.

In questo caso la tesi più accreditata è quella di valutare la prestazione sottostante e non la mera cessione della criptoattività e di non escludere a priori, ove possibile, l’inquadramento della casistica nell’ambito dei voucher.

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