Applicazione del regime forfettario con efficacia retroattiva

L’Agenzia delle entrate con la risposta a interpello n. 460/E/2022 ha certificato l’impossibilità di esprimere a posteriori l’opzione per il regime agevolativo del rientro dei cervelli (lavoratori autonomi) dopo aver optato per il regime forfettario.

Un soggetto è rientrato in Italia nel luglio del 2022 e pur non essendo iscritto all’Aire ha tutti i requisiti oggettivi e soggettivi per beneficiare delle agevolazioni previste per i lavoratori rimpatriati. Nel periodo di imposta 2022 ha aderito al regime forfettario poi, a seguito del superamento della soglia dei 65.000 euro (rapportati in proporzione ai giorni di esercizio dell’attività), è passato al regime ordinario (a partire dal 1° gennaio 2023).

È possibile aderire con efficacia retroattiva dal 1° gennaio 2023 al regime agevolato del rientro dei cervelli con l’abbattimento della base imponibile al 30%, di cui al D.L. 34/2019 in vigore dal 1° maggio 2019 previsto per i soggetti residenti all’estero che rientrano in Italia.

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