Dal periodo d’imposta 2025, la disciplina della derivazione rafforzata prevista dall’art. 83 TUIR si estende alle microimprese che scelgono di redigere il bilancio in forma abbreviata, anziché applicare le semplificazioni proprie del regime micro. La scelta deve risultare dall’effettiva redazione del bilancio e non costituisce un’autonoma opzione fiscale. Restano dubbi sulla durata del regime e sugli effetti del successivo ritorno al bilancio micro, soprattutto per operazioni pluriennali come il sale and lease back. Particolare attenzione richiede inoltre la qualificazione delle holding, alcune delle quali sono legalmente escluse dal bilancio micro.
L’ambito soggettivo della derivazione rafforzata dipende da dimensioni, bilancio adottato ed eventuale esclusione legale dal regime micro. L’art. 83, TUIR, riconosce fiscalmente i criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale, mentre non attribuisce rilevanza indiscriminata a tutte le valutazioni di bilancio, salvo quelle la cui rilevanza anche in ambito fiscale sia espressamente riconosciuta per legge (come è il caso delle opere e servizi in corso su ordinazione per i quali la rilevazione civilistica ha supremazia sui diversi criteri stabiliti dagli artt. 92 e 93, TUIR, così come emerge in forza della novella apportata dal D.Lgs n. 192/2024).
L’art. 3, D.Lgs. n. 192/2025, ha esteso il regime alle microimprese che optano per il bilancio abbreviato, affiancandole a quelle che scelgono l’ordinario, già ammesse dal D.L. n. 73/2022. Per l’art. 7 del Decreto, la novità decorre dal periodo successivo a quello in corso al 31 dicembre 2024: dunque dal 2025 per i soggetti solari.
La scelta dell’abbreviato: contenuto e durata
L’art. 2435-ter, c.c., identifica le micro imprese nelle società ammesse all’abbreviato che, nel primo esercizio o successivamente per 2 esercizi consecutivi, non superano almeno 2 limiti: attivo di 220.000 euro, ricavi delle vendite e prestazioni di 440.000 euro, 5 dipendenti medi. Il possesso dei requisiti consente le semplificazioni micro, ma non impedisce un bilancio più articolato.
L’accesso alla derivazione rafforzata richiede una scelta effettiva del bilancio ex art. 2435-bis, rispettandone composizione e informativa. È opportuno esplicitare la scelta nel progetto degli amministratori e nella Nota integrativa, approvando e depositando un bilancio coerentemente abbreviato. La formalizzazione documenta la scelta, senza sostituirne l’attuazione né integrare un’opzione fiscale autonoma.
Non basta, per contro, allegare una Nota integrativa a un bilancio qualificato come micro: l’OIC 12, par. 151, contempla espressamente microimprese che redigono tale documento. La sola nota non dimostra quindi l’abbandono del regime micro, ma vanno comunque osservate le disposizioni contenute nei par. 147/149 dell’OIC 12 sopra citato.
Quanto alla durata, né l’art. 83 né gli artt. 2435-bis e 2435-ter prevedono un vincolo pluriennale specifico per questa scelta. Il superamento dei limiti per 2 esercizi consecutivi disciplina il passaggio obbligatorio al bilancio superiore, non la durata della scelta volontaria.
Resta da valutare il richiamo al D.P.R. n. 442/1997, il cui art. 3 distingue la permanenza triennale nei regimi di determinazione dell’imposta da quella annuale nei regimi contabili. La lettura qui proposta considera primaria la scelta civilistica del bilancio, cui segue l’effetto fiscale dell’art. 83, e non un’autonoma opzione per un regime impositivo. Non appare pertanto giustificato affermare automaticamente un vincolo triennale. Peraltro, anche l’affermazione secondo cui non esiste alcun vincolo di durata pone un tema certamente rilevante: potrebbe l’impresa micro esercitare l’opzione per il bilancio abbreviato (e così applicare la derivazione rafforzata) anno per anno, e quindi potendo, ad esempio optare per l’abbreviato nell’esercizio X e non optando nell’esercizio X + 1? La risposta, ovviamente, diventa decisiva per le ripercussioni sulla derivazione rafforzata, ripercussioni che possono ben riguardare più annualità.
Il caso sottocitato dimostra come su tale questione il Legislatore dovrebbe pronunciarsi in modo più preciso; diversamente si lascia spazio alle più arbitrarie considerazioni che potrebbero promanare dalla Agenzia delle Entrate.
Il lease back: durata della scelta e sorte dell’operazione
Il problema emerge nel sale and lease back immobiliare. L’art. 2425-bis, c.c., ripartisce la plusvalenza in funzione della durata del contratto; la risoluzione n. 77/E/2017 riconosce, per i soggetti in derivazione rafforzata, la rilevanza fiscale della medesima imputazione temporale. Si tratta della ripartizione contabile recepita fiscalmente, da distinguere dalla rateizzazione delle plusvalenze disciplinata dall’art. 86, TUIR, e come è noto, resa possibile, orami, solo per la cessione di azienda e non di singolo bene.
Supponendo una plusvalenza di 120.000 euro imputata per 10.000 euro annui lungo 12 esercizi interi, l’adozione dell’abbreviato nel primo anno non risolve da sola la sorte dei 110.000 euro residui in caso di successivo ritorno al micro. Non ne derivano né un obbligo di mantenere l’abbreviato per dodici anni né una libera scelta fiscale sulle quote residue.
Per l’ingresso nella derivazione rafforzata, l’art. 10, comma 1, lett. f), D.Lgs. n. 192/2024, richiama espressamente le microimprese. Il comma 2 conserva il trattamento previgente delle operazioni pregresse quando la nuova rappresentazione produrrebbe incoerenze rispetto alla tassazione o deduzione già applicata e da questa fonte normativa sembrerebbe potersi trarre il principio secondo cui gli effetti della applicazione del a derivazione rafforzata in un certo esercizio sono mantenuti anche successivamente, ma un tema così delicato meriterebbe una conferma esplicita.
Holding: le condizioni che escludono il bilancio micro
L’ultimo comma dell’art. 2435-ter esclude gli enti di investimento e le imprese di partecipazione finanziaria dal regime micro, anche sotto soglia. Non impone però sempre il bilancio ordinario: resta possibile l’abbreviato se ne ricorrono i requisiti, che tuttavia va comunque integrato con la relazione sulla gestione, irrinunciabile per questi soggetti. Dall’eventuale obbligo di redazione del bilancio ordinario o abbreviato, deriva il diritto di applicare la derivazione rafforzata. Ma chi sono in pratica gli Enti di investimento e le società di partecipazione finanziaria?
Le definizioni di riferimento sono quelle dell’art. 2, punti 14 e 15, Direttiva 2013/34/UE. Gli enti di investimento investono esclusivamente propri fondi in attività diversificate per ripartire i rischi e attribuire agli investitori i risultati della gestione; vi rientra anche la specifica categoria di imprese collegate a enti di investimento a capitale fisso, dedite unicamente all’acquisto delle loro azioni interamente liberate.
Le imprese di partecipazione finanziaria hanno come unico oggetto acquisire, gestire e valorizzare partecipazioni, senza intervenire direttamente o indirettamente nella gestione delle partecipate, salvi i diritti propri dell’azionista. Anche una holding passiva di società industriali può quindi rientrare nella definizione europea.
La holding che svolge effettiva direzione gestionale o attività operativa non coincide automaticamente con tale figura. Potrà accedere al micro se rispetta tutti i requisiti e non ricade nelle esclusioni; adottando il micro resterà fuori dalla derivazione rafforzata, mentre la scelta effettiva dell’abbreviato o dell’ordinario ne consente l’accesso. Statuto e attività concreta sono decisivi: l’etichetta “holding” e l’art. 162-bis, TUIR, non sostituiscono la verifica civilistica ed europea, anche in considerazione delle conseguenze gravi che incombono sulla società che redigesse un bilancio micro, non essendo legittimata a tali semplificazioni: il Tribunale di Milano, sentenza dell’11 gennaio 2024 ha sancito la nullità del bilancio redatto applicando semplificazioni non spettanti.
Questi temi saranno oggetto di trattazione nella prossima giornata del Master Breve di Euroconference.
