Liquidazione controllata: indicazioni della circolare n. 9/E dell’Agenzia delle Entrate

La circolare n. 9/E/2026 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce gli aspetti operativi della liquidazione controllata prevista dal Codice della crisi d’impresa. La procedura può essere avviata anche dai creditori, in presenza di debiti scaduti e non pagati per almeno 50.000 euro, salvo che l’OCC attesti l’assenza di attivo distribuibile. Particolare rilievo assumono la completezza della relazione del gestore, la tempestiva quantificazione dei debiti tributari e la partecipazione degli uffici fiscali alla formazione dello stato passivo, alla liquidazione e al riparto.

Proseguendo nell’analisi della circolare n. 9/E del 21 ottobre 2026 dell’Agenzia delle Entrate, dopo aver esaminato la parte generale e le procedure di ristrutturazione dei debiti del consumatore e di concordato minore, ci soffermiamo sulle principali indicazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria in materia di liquidazione controllata.

La circolare, dopo aver ribadito che la liquidazione controllata costituisce una procedura concorsuale non di carattere negoziale finalizzata alla liquidazione dell’intero patrimonio del soggetto sovraindebitato, ricorda che l’iniziativa per la sua apertura può essere promossa non soltanto dal debitore, ma anche dai creditori, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, purché l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati sia pari o superiore a euro 50.000.

In tale contesto assume particolare rilievo la previsione contenuta nell’art. 268, comma 3, CCII, in forza della quale il debitore può evitare l’apertura della liquidazione controllata richiesta dai creditori quando l’OCC attesti che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure attraverso l’esercizio di azioni giudiziarie. La disposizione risponde, quindi, all’esigenza di evitare l’apertura di procedure destinate a non assicurare alcuna utilità ai creditori. A tal fine è indispensabile l’attestazione dell’OCC circa l’impossibilità di reperire un attivo patrimoniale, anche prospettico, da destinare alla procedura.

La circolare richiama, inoltre, un principio già delineato dalla normativa e successivamente consolidato dalla giurisprudenza: per la presentazione del ricorso da parte del debitore non è necessaria l’assistenza di un difensore, in quanto il sovraindebitato presenta la domanda con l’assistenza dell’OCC, quindi attraverso il gestore della crisi nominato dall’Organismo competente. In merito, si rammenta che per la presentazione del ricorso non è più possibile effettuare il pagamento del contributo unificato in misura fissa, ma lo stesso deve essere calcolato con riferimento all’ammontare dei debiti.

Un ruolo centrale nell’ambito della procedura è svolto dalla relazione del gestore il cui contenuto minimo è individuato dall’art. 269, comma 2, CCII. La relazione deve, in particolare, illustrare le cause dell’indebitamento e la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del sovraindebitato, nonché dare conto della completezza e dell’attendibilità della documentazione depositata, nonché rendere l’attestazione di cui all’art. 268, comma 3, CCII. La completezza e l’attendibilità della relazione assumono particolare rilievo ai fini dell’ammissibilità della procedura, come evidenziato anche dalla Corte di Cassazione con l’ordinanza n. 28576 del 28 ottobre 2025.

Nel commentare l’art. 269, CCII, l’Agenzia delle Entrate invita gli uffici ad attivarsi tempestivamente, una volta ricevuta la comunicazione da parte del gestore o, nel caso di procedura aperta su istanza dei creditori, del liquidatore, alla lavorazione delle dichiarazioni fiscali, dei processi verbali di constatazione, degli inviti, degli atti di registro, degli atti giudiziari e delle pratiche di rimborso riferibili al soggetto sovraindebitato, così da consentire la tempestiva quantificazione del credito erariale e la sua comunicazione al gestore ovvero alla relativa insinuazione al passivo. Tali attività devono essere svolte in coordinamento con l’Agente della riscossione per le somme già iscritte a ruolo.

Proseguendo nell’esame della circolare, viene inoltre evidenziata la possibilità, in presenza di una domanda di apertura della liquidazione controllata presentata dai creditori, di richiedere, entro la prima udienza, una delle procedure alternative previste dal Codice, quali il concordato minore o la ristrutturazione dei debiti del consumatore. Tale previsione risponde alla finalità di privilegiare, ove concretamente praticabili, soluzioni alternative rispetto alla liquidazione controllata.

Per quanto riguarda la gestione della procedura, la Circolare si sofferma sui principali adempimenti posti in capo al liquidatore, al quale compete, tra l’altro, l’aggiornamento dell’elenco dei creditori, la formazione dell’inventario e la predisposizione del programma di liquidazione. Con particolare riferimento a quest’ultimo, l’Agenzia invita gli uffici a verificarne la trasmissione e a monitorare la successiva esecuzione degli atti e delle attività in esso previsti.

Analoga attenzione viene richiesta nella fase di formazione dello stato passivo. Gli uffici sono infatti chiamati a esaminare con particolare cura il progetto comunicato dal liquidatore e, qualora emergessero criticità suscettibili di incidere sulla tutela del credito erariale, a formulare tempestivamente le opportune osservazioni. In caso di mancato o parziale riconoscimento delle pretese dell’Erario, dovrà inoltre essere valutata una eventuale opposizione allo stato passivo.

Attenzione viene poi attribuita alla fase di liquidazione dei beni, dove trovano applicazione le disposizioni previste per la procedura maggiore di liquidazione giudiziale, e alla successiva fase di riparto. Gli uffici sono quindi invitati a verificare gli importi riconosciuti anche con riguardo al rispetto delle cause di prelazione. In presenza di anomalie o criticità, gli Uffici dovranno formulare le proprie osservazioni scritte.

L’analisi relativa alla liquidazione controllata si conclude affrontando il tema dei crediti prededucibili, destinati a essere soddisfatti con priorità, e quello della chiusura della procedura. Con riferimento a quest’ultima fase, viene evidenziato che l’iniziativa può essere assunta dal liquidatore e dal debitore, oltre che dal giudice delegato. In ogni caso, il liquidatore è tenuto a predisporre una relazione finale nella quale dare conto degli atti compiuti e dei fatti rilevanti intervenuti nel corso della procedura, documento che assume rilievo anche ai fini della successiva esdebitazione del debitore.

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