Il contributo analizza la recente ordinanza n. 25399/2026 della Cassazione che ha affermato il principio di diritto secondo il quale il contratto di mutuo è un atto revocabile ai sensi dell’art. 67, comma 2, l.f. Vengono, in particolare, approfondite le motivazioni poste dalla Suprema Corte a fondamento di tale decisione e sviluppati alcuni rilievi critici al riguardo.
La fattispecie di riferimento ed il principio di diritto
Con la recente ordinanza n. 25399/2026 pubblicata in data 16 settembre 2026 la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato il seguente principio di diritto: «il contratto di mutuo costituisce atto negoziale a titolo oneroso oggetto di revocatoria a termini dell’art. 67, secondo comma, l.fall.; di conseguenza, il curatore del fallimento può eccepirne l’inefficacia a termini dell’art. 95, primo comma, l.fall. ai fini dell’esclusione del credito restitutorio basato sul titolo».
La pronuncia in esame trae origine da un giudizio di opposizione ex art. 98, l.f., conseguente all’esclusione dal passivo fallimentare del credito insinuato dalla banca ricorrente derivante da un mutuo chirografario e garantito all’80% dal Fondo di Garanzia ex Legge n. 662/1996 gestito dal MedioCredito Centrale (MCC).
In sede di verifica crediti il curatore si opponeva all’ammissione del credito di 300.000,00 euro insinuato dalla banca in via chirografaria ed il giudice delegato, aderendo alle conclusioni di cui al progetto di stato passivo, dichiarava l’esecutività dello stato passivo escludendo il credito insinuato in ragione sia dell’avvenuta liquidazione della garanzia rilasciata dal Fondo per l’importo di euro 240.000,00, sia, in relazione al residuo importo di euro 60.000,00, della ritenuta revocabilità del finanziamento ai sensi dell’art. 67, comma 1, n. 3), e comma 2, l.f..
All’esito del giudizio di opposizione allo stato passivo proposto dalla creditrice limitatamente al residuo importo di 60.000,00 euro, il Tribunale di Verona ne disponeva il rigetto, accogliendo l’eccezione revocatoria ex art. 67, comma 2, l.f., proposta dal curatore ai sensi dell’art. 95, l.f., ritenendo sussistente la scientia decoctionis in capo alla banca sulla base del contenuto dei dati di bilancio che doveva presumersi che la banca avesse analizzato in sede di istruttoria per la concessione del finanziamento. Quanto alla possibilità di ricondurre l’atto revocabile entro il “periodo sospetto” semestrale di cui all’art. 67, comma 2, l.f., il Collegio scaligero affermava sussistere la consecuzione tra il concordato preventivo, dichiarato inammissibile, ed il successivo fallimento.
La banca proponeva ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto sulla base di 5 motivi, dei quali il primo volto, per l’appunto, a censurarne la motivazione sotto il profilo della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 67, comma 2, l.f.
Le motivazioni dell’ordinanza
Da quanto emerge dal passaggio motivazionale dell’ordinanza dedicato ai «Fatti di causa», il Tribunale di Verona accoglieva l’eccezione revocatoria sulla base del mero rilievo per il quale «il mutuo costituisce atto a titolo oneroso e, in quanto tale, “compreso nel novero di quelli revocabili ai sensi dell’art. 67, comma 2 l.fall.”».
La Cassazione ha condiviso la conclusione raggiunta dal Tribunale, pur notevolmente approfondendo la questione giuridica inerente alla revocabilità del mutuo al fine di confermare in parte qua il decreto impugnato.
L’architrave posta a sostegno dell’assetto motivazionale dell’ordinanza è costituita dall’adesione alla teoria della natura antindennitaria (o redistributiva) della revocatoria fallimentare, che ormai può definirsi patrimonio acquisito della giurisprudenza di legittimità.
Come affermato nella pronuncia commentata: «Nella revocatoria fallimentare non è richiamato il requisito del pregiudizio arrecato alle ragioni dei creditori, essendo sufficiente il mero compimento di un atto a titolo oneroso, in coerenza con il principio secondo cui non è necessario accertare un effettivo pregiudizio per la massa dei creditori derivante da un atto oggetto di revocatoria concorsuale, trattandosi di pregiudizio in re ipsa (Cass., Sez. U., n. 7028/2006)».
Come noto, successivamente alla richiamata pronuncia del 2006, la teoria antindennitaria ha trovato ulteriore conferma da parte delle Sezioni Unite, con la sentenza n. 5049/2022, inerente a fattispecie di revocatoria fallimentare di pagamento derivante da escussione di pegno consolidato[1].
Tornando alla motivazione della pronuncia in commento, la Corte esclude la possibilità di una lettura restrittiva dell’art. 67, comma 2, l.f., affermando che, in termini sistematici: «tutti gli atti a titolo oneroso produttivi di effetti sul patrimonio, ove posti in essere nel periodo sospetto, per quanto commercialmente leciti (posti in essere tra soggetti in bonis), sono da considerare “anomali” nella logica concorsuale ove compiuti nel periodo sospetto e passibili di declaratoria di inefficacia ai fini del concorso quanto ai loro effetti negoziali. La revocatoria fallimentare sanziona, pertanto, con l’inefficacia dei relativi effetti negoziali il compimento di atti di commercio per il solo fatto che siano stati compiuti nel periodo sospetto, con la consapevolezza dello stato di insolvenza della controparte poi dichiarata insolvente. Un qualsiasi titolo contrattuale di un atto oneroso è, quindi, passibile di declaratoria di inefficacia in sede concorsuale».
La pronuncia in commento afferma, inoltre, che il curatore ha la possibilità di sollevare ex art. 95, l.f., l’eccezione, di revocatoria fallimentare, in “via breve” nell’ambito della fase di verifica crediti allorché l’atto revocando costituisca il presupposto per l’opponibilità alla massa dei creditori, ulteriormente osservando che è irrilevante che l’atto abbia arrecato o meno un diretto pregiudizio al patrimonio del debitore. Con specifico riferimento al mutuo, è altresì ininfluente l’erogazione di liquidità a favore del patrimonio, atteso che la revocabilità discende dall’incremento del passivo conseguente all’obbligazione restitutoria di capitale ed interessi.
Ad ulteriore conferma delle proprie argomentazioni, vengono richiamati 2 precedenti della medesima Corte (Cass. n. 3462/2024 e n. 22051/2026), entrambi inerenti a fattispecie riconducibili a revocatoria ordinaria ex art. 2901, c.c., al cui esito la Cassazione aveva confermato la revocabilità, rispettivamente, del rilascio di una fideiussione e dell’impegno dell’appaltatore a eliminare i vizi denunciati dal committente.
Da ultimo, si sostiene che, contrariamente alla tesi della ricorrente, non sussiste alcun profilo di contraddittorietà tra la revocatoria di un contratto che comporta erogazione di liquidità e l’inefficacia dello stesso, atteso che gli effetti della revocatoria sarebbero suscettibili di neutralizzazione mediante l’ammissione al passivo mediante domanda da fondarsi sull’indebito oggettivo ex art. 2033, c.c..
Possibili rilievi critici
L’ordinanza in esame ha senz’altro il merito di risolvere una questione che, per stessa ammissione della Cassazione, non constava di precedenti nella giurisprudenza di legittimità, ma alcuni passaggi dell’iter motivazionale fanno sorgere alcuni interrogativi sulla tenuta delle argomentazioni sopra riportate.
Il primo attiene all’effettiva possibilità di estendere sic et simpliciteral contratto di mutuo i presupposti applicativi della teoria antindennitaria della revocatoria fallimentare.
In tale prospettiva, si ritiene di dover prendere le mosse proprio dai già citati precedenti delle Sezioni Unite, i quali attenevano a fattispecie di revocatoria fallimentare di vendita di beni propri e di pagamenti, così come confermato dai principi di diritto dalle stesse affermati[2]. Comune ad entrambe le pronunce è che il fondamento della natura antindennitaria della revocatoria fallimentare è da ricondurre al fatto che: «l’eventus damni è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione».
Infatti, alla stregua di tale principio, è evidente che, nelle ipotesi di cui sopra, nemmeno si ponga il tema dell’individuazione del pregiudizio al patrimonio del fallito, essendo del tutto irrilevante che, nell’ipotesi del pagamento, esso possa aver estinto un debito privilegiato od essere la derivazione di un atto potenzialmente inidoneo ad arrecare un pregiudizio patrimoniale, quale l’escussione di un pegno consolidato. Ciò, a maggiore ragione, nel caso di vendita di beni propri, atteso che in tale eventualità l’esclusione della revocabilità era pur sempre ricondotta all’estinzione di un debito privilegiato grazie al ricavato della vendita.
In tale prospettiva, quindi, la teoria antindennitaria “funziona”, nella misura in cui esclude la necessità di individuare l’eventus damni della revocatoria fallimentare, allorché effettivamente sussista la fuoriuscita di un bene dal patrimonio attivo del soggetto poi dichiarato fallito che sia diretta conseguenza dell’atto dispositivo.
Nel caso del mutuo, invece, non v’è una immediata fuoriuscita di un bene o di un attivo che possa giustificare l’immediata estensione a tale del principio in esame, dovendosi quindi preliminarmente valutare la sussistenza o meno di un effettivo pregiudizio patrimoniale immediatamente correlato alla stipula del negozio.
In tale prospettiva, è da ritenere probabilmente connotata da un eccessivo assolutismo l’affermazione, contenuta nella motivazione dell’ordinanza in commento, secondo cui la revocatoria fallimentare sarebbe idonea a sanzionare con l’inefficacia dei relativi effetti negoziali il compimento di atti di commercio per il solo fatto che siano stati compiuti nel periodo sospetto.
Infatti, proprio sulla scorta del principio sopra riportato, andrebbe preliminarmente verificato se, ai fini della sua riconducibilità entro l’ambito oggettivo di applicazione dell’art. 67, l.f., l’atto di commercio sia effettivamente in grado di configurare l’eventus damni, posto che, in assenza di una fuoriuscita nei termini affermati dalle Sezioni Unite, la presunzione iuris et de iure della lesione della par condicio creditorum potrebbe non trovare applicazione.
Un possibile spunto in tal senso potrebbe trarsi da un ulteriore precedente di legittimità, il quale ha escluso dall’ambito oggettivo della revocatoria fallimentare l’atto di avvalimento della clausola risolutiva espressa, effettuato dal contraente in bonis nei confronti di quello poi dichiarato fallito risultato inadempiente[3]. È senz’altro vero che la ragione principale di tale esclusione è l’estraneità di tale atto rispetto alla sfera soggettiva del fallito, essendone autore l’altra parte contrattuale, ma nella motivazione di detta pronuncia si dà atto che: «una lettura ragionevolmente (ma del tutto logica) restrittiva della nozione di atto revocabile come atto “dispositivo”, “depauperativo” e riferito al “debitore” si ricava proprio dalla lettura dell’art. 67 comma 2 l.fall.» (cit., in motivazione).
Conferma in tal senso può trarsi dalle conclusioni che, ai sensi dell’art. 380-bis.1, c.p.c., il Pubblico ministero aveva depositato in vista dell’udienza camerale, concludendo nel senso della fondatezza del primo motivo di ricorso, affermando che: «non è ragionevole sostenere che qualunque atto negoziale a titolo oneroso, quando sia pure privo di qualsivoglia, anche solo potenziale, effetto negativo per il patrimonio del debitore, sia suscettibile di essere dichiarato inefficace, solo perché posto in essere durante il c.d. “periodo sospetto”. Ha errato, allora, il Tribunale di Verona nel ritenere che la stipula di un mutuo chirografario, in forza del quale il mutuatario, poi assoggettato a procedura concorsuale, abbia ricevuto una determinata somma – che si è contestualmente obbligato a restituire – sia, di per sé, suscettibile di revocatoria fallimentare, sull’esclusivo presupposto che esso “costituisce atto a titolo oneroso”, non rinvenendosi alcun depauperamento, anche solo potenziale, della sfera patrimoniale del mutuatario al momento della sua stipula, salva la circostanza, qui in fatto esclusa, che il denaro mutuato sia stato utilizzato per estinguere pregresse passività maturate a favore del mutuante, ovvero per costituire garanzie reali».
Non può comunque negarsi che l’ordinanza si perita di approfondire la questione, individuando l’effetto “depauperativo” del contratto di mutuo nell’«incremento del passivo conseguente all’insorgenza dell’obbligazione di restituzione del capitale e degli interessi».
Se astrattamente tale passaggio potrebbe dirsi idoneo a soddisfare la necessità di argomentare in merito alla effettiva individuazione del pregiudizio, esso presta il fianco a qualche rilievo critico.
Si fa, infatti, fatica a comprendere come sia possibile separare l’argomento dell’incremento del passivo conseguente all’insorgere dell’obbligazione restitutoria, ritenuto idoneo a fondare l’effetto depauperativo, da quello dell’erogazione della liquidità, che invece la Corte riconduce agli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale.
Si tratta di elementi che dovrebbero considerarsi inestricabilmente legati l’uno all’altro, sotto il profilo sia giuridico che contabile, senza che sia possibile scinderli, ancorché ai soli fini della revocatoria fallimentare, tenuto conto che l’iniezione di liquidità si pone, dal punto di vista logico e giuridico, in termini anteriori rispetto all’obbligo restitutorio dell’importo mutuato.
Sotto tale angolo visuale, quindi, l’inefficacia dell’atto di erogazione della liquidità non può essere declassata ad un mero effetto dell’accoglimento della revocatoria, ma va considerata, per la valutazione dell’effetto depauperativo del contratto ai fini della revocabilità dello stesso, unitariamente all’insorgere dell’obbligazione restitutoria.
In proposito, qualche elemento distonico rispetto al principio affermato dalla pronuncia in commento potrebbe trarsi proprio da Cass. n. 3462/2024, la quale, come riportato anche dalla motivazione dell’ordinanza in commento, ha confermato la revocabilità ex art. 2901, c.c., di una fideiussione. Anche tale precedente trae origine da un giudizio di opposizione allo stato passivo nell’ambito del quale il curatore aveva eccepito in “via breve” la revocatoria ordinaria della fideiussione rilasciata dalla società poi dichiarata fallita a favore di società collegata e posta dalla banca creditrice a fondamento della domanda di ammissione al passivo.
Nel confermare che: «la prestazione di una fideiussione […] è “atto dispositivo” perché integra l’assunzione di un’obbligazione”, la Corte afferma altresì che “Il fondamento di simile (condivisibile) indirizzo è individuabile nella funzione stessa della revocatoria, che tutela l’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale generica contro qualunque atto che determini o semplicemente aggravi il pericolo della sua insufficienza”».
Prosegue approfondendo il concetto di “atto dispositivo” nei termini che seguono: «L’interpretazione più o meno lata del concetto di atto dispositivo è quindi congiunta alla specifica funzione della norma di legge, che ha l’obiettivo di tutelare il creditore da ogni atto del proprio debitore che sia suscettibile di alterare, menomandolo anche indirettamente, il patrimonio che esprime la garanzia patrimoniale generica. Sicché l’azione revocatoria e sempre ammissibile nei riguardi della prestazione della garanzia fideiussoria per un debito altrui. E ciò – deve aggiungersi – non solo per la ragione che una tal prestazione espone il patrimonio del garante all’escussione da parte del creditore, ma anche perché questa cosa a sua volta finisce per richiedere, poi, l’esercizio di un’azione di regresso verso il debitore principale; un’azione che, per quanto allusa anche dalla ricorrente, non risolve affatto la maggiore difficoltà (quando non la totale incertezza) del soddisfacimento coattivo delle ragioni dei creditori del fideiussore medesimo».
Pur essendo stati affermati in relazione a fattispecie di revocatoria ordinaria, esercitabile dal curatore (anche in sede di verifica crediti ex art. 95, l.f.) in virtù della previsione dell’art. 66, l.f., la necessità di individuare un effettivo “atto dispositivo” di natura depauperativa non può dirsi insussistente nemmeno nella prospettiva della revocatoria fallimentare, atteso che, come visto sopra, la teoria antindennitaria può operare in tanto in quanto un atto dispositivo sussista, in ragione della fuoriuscita di un bene dall’attivo patrimoniale, e non allorquando la sussistenza dello stesso possa dirsi in dubbio.
È pur vero che, proprio aderendo al dictum di Cass. n. 3462/2024, tale atto dispositivo può individuarsi anche nell’assunzione di un’obbligazione, di talché potrebbe ricondursi il debito di restituzione assunto dal soggetto finanziato entro tale nozione, come peraltro emerge dalla motivazione della pronuncia in commento.
Sennonché, come detto, non può farsi a meno di osservare che nel contratto di mutuo erogazione della somma e sorgere del debito di restituzione sono indissolubilmente legati e non possono essere valutati separatamente ai fini della revocatoria fallimentare, nemmeno ricorrendo alla teoria antindennitaria di tale azione.
Diversamente opinando, ove dovesse ritenersi sufficiente la mera assunzione di un’obbligazione al fine di integrare l’eventus damni della revocatoria fallimentare, si rischierebbe di attribuire alla teoria antindennitaria effetti probabilmente eccedenti rispetto alla funzione per la quale è stata pensata, in una sorta di eterogenesi dei fini. Ciò che, come detto, pare ricorrere nell’ipotesi del mutuo, la cui natura reale comporta l’immediata liberazione della banca mutuante dalla propria obbligazione principale, senza che quindi possa nemmeno individuarsi un suo successivo inadempimento, cui eventualmente ricollegare un rischio di insufficienza del patrimonio del fallito nei termini descritti da Cass. n. 3462/2024.
Un’adesione assolutistica alla teoria antindennitaria nella prospettiva della potenziale inefficacia di qualsiasi “atto di commercio” nei termini ipotizzati dall’ordinanza in commento non può che portare con sé dei dubbi sulla tenuta di tale teoria nell’assetto normativo dell’istituto della revocatoria fallimentare, riproposto in termini sostanzialmente identici nel Codice della Crisi.
In proposito, infatti, non si può fare a meno di ricordare che già nel 2005 il Legislatore aveva ritenuto, peraltro ricorrendo alla decretazione d’urgenza (D.L. n. 35/2005), di innovare profondamente tale istituto prevedendo il dimezzamento dei “periodi sospetti”, l’introduzione di specifiche esenzioni e l’apposizione di un limite all’accoglimento della pretesa restitutoria (art. 70, comma 3, l.f.).
Nella Relazione al Decreto Legge si legge che: «l’istituto della revocatoria fallimentare viene rimodulato, attraverso l’intervento che, da un lato, ridefinisce i presupposti per l’esercizio dell’azione, dall’altro, inserisce una completa disciplina di esenzioni dalla revocatoria, al fine di evitare che situazioni che appaiono meritevoli di tutela siano invece travolte dall’esercizio, sovente strumentale, delle azioni giudiziari conseguenti all’accertata insolvenza».
Non a caso, del resto, autorevole dottrina aveva osservato che l’esigenza perseguita dal Legislatore mediante tale riforma era quella «di assicurare una ben maggiore certezza sulla stabilità dei traffici commerciali»[4].
Del resto, una coerente applicazione dei principi affermati dalla Cassazione nell’ordinanza in commento non potrebbe che portare con sé la necessità, dal punto di vista teorico, di verificare la revocabilità di qualsivoglia atto posto in essere dal fallito nel “periodo sospetto” nell’ottica dell’ammissione al passivo del debito dallo stesso contratto sulla base di un “atto di commercio”, ove quest’ultimo non rientri in una delle esenzioni espressamente previste dalla legge; il che, come detto, non pare coerente con la ratio ispiratrice della riforma del 2005 e di tutte quelle che l’hanno seguita.
Ultimo profilo oggetto di trattazione è quello inerente all’affermazione secondo cui gli effetti della declaratoria di inefficacia del titolo negoziale potrebbero essere neutralizzati mediante l’ammissione al passivo, limitatamente alla restituzione del capitale, con la domanda di indebito oggettivo ex art. 2033, c.c..
Nel rilevare che la questione non rientra tra quelle assoggettate all’esame dalla Corte con il primo motivo di ricorso e che l’argomentazione risulta posta ad abundantiam nella motivazione, si possono nutrire dei dubbi in merito all’effettivo utilizzo di tale strumento al fine di ovviare all’accoglimento della revocatoria in via breve del mutuo in sede di verifica crediti.
Infatti, l’art. 2033, c.c., prevede, al primo periodo, che «Chi ha eseguito un pagamento non dovuto ha diritto di ripetere ciò che ha pagato». Secondo il consolidato orientamento di legittimità: «L’azione di ripetizione di indebito, prevista dall’art 2033 cod. civ., ha per suo fondamento l’inesistenza dell’obbligazione adempiuta da una parte, o perché il vincolo obbligatorio non è mai sorto, o perché venuto meno successivamente, a seguito di annullamento, rescissione o inefficacia connessa ad una condizione risolutiva avveratasi»[5].
Sennonché, come noto, l’azione revocatoria fallimentare, così come quella ordinaria, non incide direttamente sulla validità ed efficacia tra le parti contraenti dell’atto revocato, ma ha la funzione di determinarne l’inefficacia relativa per i creditori concorsuali.
In tale ottica, l’utilizzo dell’art. 2033, c.c., per l’ammissione al passivo del capitale mutuato, al fine di ovviare agli effetti dell’accoglimento dell’eccezione revocatoria del mutuo, non pare ammissibile, non potendosi ritenersi sussistenti i relativi presupposti applicativi.
Non a caso, del resto, il Legislatore ha inserito direttamente nel sistema della revocatoria fallimentare lo strumento di cui all’art. 70, comma 2, l.f., a mente del quale: «Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo fallimentare per il suo eventuale credito»[6].
La disposizione è stata poi recepita nel Codice della Crisi, fatto salvo il necessario adeguamento terminologico alla liquidazione giudiziale.
Ma anche sull’applicazione di tale previsione normativa alla fattispecie in esame possono nutrirsi dubbi, atteso che manca il presupposto della restituzione di quanto ricevuto per effetto dell’accoglimento della revocatoria, atteso che l’erogazione della somma mutuata è avvenuta anteriormente al fallimento, mentre alcun versamento è stato effettuato a seguito del rigetto dell’opposizione allo stato passivo.
Anche sotto tale profilo, pertanto, la motivazione dell’ordinanza lascia margini di riflessione e se è senz’altro indubbio che «adducere inconvenientes non est resolvere argomentum», è pur vero che molti sono gli interrogativi che rimangono all’interprete.
[1] In motivazione si legge: «È necessario, per illustrarne il contenuto, precisare che a partire dalla pronuncia delle SS.UU. n. 7028 del 2006 all’azione revocatoria fallimentare è stata attribuita una funzione distributiva ed antindennitaria, con conseguente abbandono della diversa natura giuridica della revocatoria fallimentare in precedenza adottata anche dalla giurisprudenza di legittimità. La fattispecie esaminata aveva ad oggetto la revocabilità della vendita di beni propri effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, per il soddisfacimento di un creditore privilegiato, (nella specie garantito da ipoteca sull’immobile alienato) ai sensi della l.fall., art. 67, comma 2. L’eventus damni, secondo le SS.UU., in questa ipotesi, è in re ipsa consistendo nella lesione della “par condicio creditorum”, ricollegabile, per presunzione legale assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Ne consegue che grava sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente, mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato non esclude la indicata lesione della “par condicio”, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, dal momento che solo in seguito alla ripartizione dell’attivo potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati i quali, successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria, potrebbero in tesi insinuarsi».
[2] Si riportano di seguito i principi di diritto da esse affermati:
Cass. civ., SS.UU., n. 7028/2006: «ai fini della revoca della vendita di propri beni effettuata dall’imprenditore, poi fallito entro un anno, ai sensi dell’art. 67 L. Fall., comma 2, l’eventus damni è “in re ipsa” e consiste nel fatto stesso della lesione della par condicio creditorum, ricollegabile, per presunzione legale ed assoluta, all’uscita del bene dalla massa conseguente all’atto di disposizione. Per cui grava, in tal senso, sul curatore il solo onere di provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte dell’acquirente. Mentre la circostanza che il prezzo ricavato dalla vendita sia stato utilizzato dall’imprenditore, poi fallito, per pagare un suo creditore privilegiato (eventualmente anche garantito, come nella specie, da ipoteca gravante sull’immobile compravenduto) non esclude la possibile lesione della par condicio, né fa venir meno l’interesse all’azione da parte del curatore, poiché è solo in seguito alla ripartizione dell’attivo che potrà verificarsi se quel pagamento non pregiudichi le ragioni di altri creditori privilegiati, che anche successivamente all’esercizio dell’azione revocatoria potrebbero in tesi insinuarsi»;
Cass. civ., SS.UU., n. 5049/2022: «La revoca, l.fall., ex art. 67, del pagamento eseguito in favore del creditore pignoratizio, con il ricavato della vendita del bene oggetto del pegno, determina il diritto del creditore che ha subito la revocatoria ad insinuarsi al passivo del fallimento con il medesimo privilegio nel rispetto delle regole distributive di cui alla l.fall., artt. 111,111-bis, 111-ter e 111-quater».
[3] Cass. civ., Sez. I, n. 12754/2024.
[4] Fabiani, “L’alfabeto della nuova revocatoria fallimentare”, in Fallimento, 2005, pag. 576.
[5] Cass. civ., Sez. III, n. 13207/2013.
[6] La disposizione era originariamente prevista all’art. 71, l.f., salvo poi essere inserita al comma 2 dell’art. 70, l.f. con il D.L. n. 35/2005, convertito in legge con modificazioni dalla Legge n. 80/2005.
Si segnala che l’articolo è tratto da “Crisi e risanamento”.
