Rassegna settimanale – principali novità per i commercialisti (14–20 settembre 2026)

La rassegna settimanale è redatta con l’ausilio di Normo.ai, piattaforma editoriale basata su tecnologie di intelligenza artificiale, e sottoposta a revisione e validazione scientifica da parte di Euroconference.

Settimana segnata dal D.L. n. 162/2026, con misure su carburanti, autotrasporto e bollo auto, e da chiarimenti di prassi su DURF, operazioni straordinarie e IVA, oltre a pronunce della Cassazione di rilievo fiscale e contributivo.


Normativa

D.L. n. 162/2026: riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio, misure per l’autotrasporto ed esenzione dal bollo auto 2027

Il D.L. 17 settembre 2026, n. 162, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 216 del 17 settembre 2026 ed entrato in vigore il 18 settembre, interviene per contenere gli effetti dell’aumento del costo dei carburanti e introduce ulteriori misure fiscali. L’aliquota di accisa sul gasolio usato come carburante è rideterminata in 572,90 euro per mille litri dal 18 al 25 settembre 2026 e in 622,90 euro per mille litri dal 26 settembre al 5 ottobre 2026; fino al 25 settembre la misura di 572,90 euro si applica, alle condizioni previste, anche a HVO e biodiesel. Il decreto estende inoltre a ottobre 2026 le misure già previste in favore dell’autotrasporto e introduce, per il 2027, un’esenzione dalla tassa automobilistica per specifiche categorie di veicoli posseduti da persone fisiche, secondo i requisiti e i criteri stabiliti dall’articolo 2. Per i professionisti è opportuno verificare gli effetti delle misure sui clienti interessati, tenendo conto della natura di Decreto Legge e del successivo iter di conversione.

Fonte: Gazzetta Ufficiale, D.L. 17 settembre 2026, n. 162.


Prassi

Nuovi codici tributo per successioni, donazioni e servizi ipotecari-catastali (anche per ravvedimento e conciliazione)

L’Agenzia delle Entrate ha istituito nuovi codici tributo da utilizzare nel modello F24 per il versamento di somme dovute in ambito di dichiarazione di successione, atti di donazione e tasse ipotecarie e catastali, includendo fattispecie connesse a ravvedimento operoso, riliquidazioni e definizioni/conciliazioni collegate alle attività di controllo. Il documento disciplina in particolare i versamenti correlati a ravvedimento e revoca di intenti, nonché quelli connessi ad attività di accertamento, adesione, acquiescenza, conciliazione giudiziale e definizione delle sole sanzioni, fornendo puntuali istruzioni di compilazione per la sezione “Erario” del modello F24. Per gli studi è opportuno aggiornare i gestionali e le procedure di imputazione/riconciliazione dei pagamenti, soprattutto nei fascicoli di successioni e donazioni.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risoluzione n. 30/E del 16 settembre 2026.

DURF (art. 17-bis, D.Lgs. 241/1997): nel requisito del 10% rilevano anche ritenute su interessi attivi e crediti per imposte estere

In tema di Documento unico di regolarità fiscale (DURF) per imprese appaltatrici, affidatarie e subappaltatrici, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i criteri di calcolo della soglia del 10% dei versamenti registrati nel conto fiscale richiesta dall’art. 17-bis del D.Lgs. n. 241/1997. In particolare, è stato chiarito che possono essere inclusi:

  • le ritenute d’acconto su interessi attivi su disponibilità bancarie e depositi, subite dall’impresa e versate dai sostituti d’imposta, in quanto imposte economicamente imputabili al contribuente;
  • i crediti per imposte pagate all’estero utilizzati in compensazione dell’IRES dovuta, quali indicatori di affidabilità fiscale, pur in assenza di loro formale registrazione nel conto fiscale.

L’interpretazione amplia in senso sostanziale la nozione di “versamenti” utili alla soglia del 10%, con effetti rilevanti nelle verifiche preliminari alla richiesta del DURF. I professionisti dovranno quindi considerare, nel calcolo, anche tali componenti, documentandone la riconducibilità all’impresa.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 174 del 16 settembre 2026.

Fusione inversa infragruppo e riporto di perdite, interessi e ACE: disapplicazione delle limitazioni dell’art. 172 TUIR

L’Agenzia delle Entrate ha esaminato una specifica operazione di fusione inversa per incorporazione di una società operativa da parte di una società veicolo appartenente allo stesso gruppo, ai fini dell’applicazione delle limitazioni al riporto di perdite fiscali, interessi passivi ed eccedenze ACE previste dall’art. 172, commi 7, 7-bis e 7-ter, TUIR. Nel caso prospettato, anche alla luce della disciplina sul riporto delle perdite infragruppo di cui all’art. 177-ter TUIR e delle concrete caratteristiche dell’operazione, l’Agenzia ha ritenuto disapplicabili le limitazioni antielusive, ferma restando la successiva verifica del quantum delle posizioni fiscali in sede di controllo. La risposta non consente quindi di affermare una generale inapplicabilità dei test dell’art. 172 alle fusioni infragruppo: occorre verificare presupposti e circostanze della singola operazione e documentarne adeguatamente struttura e ragioni economiche.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 172 del 15 settembre 2026.

IVA e servizi di “colocation” con private cage in data center: servizi relativi a beni immobili e imponibilità

Con riferimento ai servizi di colocation con disponibilità esclusiva di una porzione di data center (“private cage”) situato in Italia, l’Agenzia delle Entrate ha qualificato tali prestazioni come servizi relativi a beni immobili ai sensi dell’articolo 7-quater, comma 1, lettera a), del D.P.R. n. 633/1972. Ne deriva che il luogo di tassazione coincide con lo Stato in cui è situato il data center. Sul piano del regime IVA, la prestazione – che include tipicamente fornitura di energia, climatizzazione, vigilanza, servizi tecnici e operativi – non è stata ricondotta all’esenzione prevista per le locazioni immobiliari, ma è stata ritenuta imponibile con applicazione dell’aliquota ordinaria. Per i contratti di housing/colocation è quindi necessario verificare la configurazione dei servizi offerti, adeguando la fatturazione e la gestione dell’imposta.

Fonte: Agenzia delle Entrate, risposta a interpello n. 175 del 16 settembre 2026.

Contributi e premi: dal 16 settembre nuovi tassi per dilazioni, differimenti e sanzioni INPS e INAIL

A seguito della decisione di politica monetaria della BCE del 10 settembre 2026, INPS e INAIL hanno aggiornato, con decorrenza 16 settembre, i tassi applicabili a dilazioni e differimenti contributivi, rateazioni dei premi e sanzioni civili. Per l’INPS l’interesse di dilazione e differimento è pari al 4,65% annuo; i piani di ammortamento già emessi e notificati restano invariati. Anche per l’INAIL le istanze di rateazione dei debiti per premi e accessori presentate dal 16 settembre sono assoggettate al tasso del 4,65%, mentre restano validi i piani già determinati. Le circolari aggiornano inoltre le misure delle sanzioni civili connesse al mancato o ritardato pagamento. Per gli studi è quindi necessario applicare i nuovi valori alle posizioni interessate, distinguendo le nuove istanze dai piani già in corso.

Fonte: INPS, circolare n. 98 dell’11 settembre 2026; INAIL, circolare n. 42 dell’11 settembre 2026.


Giurisprudenza

Sequestro preventivo nei reati tributari di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte: criteri di quantificazione del profitto

La Corte di Cassazione penale ha esaminato il sequestro preventivo finalizzato alla confisca in relazione al reato di sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11, D.Lgs. n. 74/2000). La Corte ha ribadito che, nei reati tributari, il profitto sequestrabile va rapportato al valore dei beni idonei a garantire i crediti dell’Amministrazione finanziaria, con rinvio ai criteri tipici della riscossione coattiva e con un limite massimo pari al doppio del debito tributario complessivo. La sentenza richiama inoltre stringenti limiti all’ammissibilità del ricorso per cassazione avverso provvedimenti cautelari reali: non possono essere dedotte in sede di legittimità questioni di merito sul fumus commissi delicti non prospettate nel giudizio di appello cautelare, né censure di mera illogicità della motivazione. Per i difensori nei procedimenti penali tributari è centrale calibrare le doglianze sulle violazioni di legge e sulla proporzionalità del vincolo reale rispetto al debito erariale.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. III penale, sentenza n. 33547 del 14 settembre 2026.

Scissione e responsabilità solidale della beneficiaria per debiti IVA della scissa: estensione e motivazione della cartella

La sezione tributaria della Cassazione ha affrontato la responsabilità della società beneficiaria di una scissione per debiti IVA riferibili a fatti antecedenti all’operazione, confermando che la responsabilità solidale della beneficiaria si estende a qualsiasi elemento del passivo della scissa, anche se indeterminato o accertato successivamente, purché riconducibile a fatti anteriori alla scissione. La Corte ha affermato che non è necessario notificare alla beneficiaria gli atti prodromici (avviso di accertamento o avviso bonario) emessi nei confronti della scissa, trattandosi di un obbligo legale discendente dall’operazione straordinaria, che presuppone la conoscenza della situazione debitoria complessiva. In tema di cartella emessa a seguito di controllo automatizzato, viene richiamato il principio per cui la motivazione può consistere nel richiamo alla dichiarazione, ma il giudice di merito deve verificare se, nei confronti del coobbligato solidale, la cartella risulti sufficientemente motivata anche per interessi e sanzioni, tenendo conto del momento di insorgenza di tali accessori rispetto alla scissione. La pronuncia impone quindi particolare attenzione, in sede contenziosa, alla motivazione degli atti notificati ai beneficiari di operazioni straordinarie.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. tributaria, sentenza n. 25437 del 16 settembre 2026.

Notifiche di atti impositivi a contribuenti iscritti AIRE: validità della raccomandata estera ex art. 60, comma 4, DPR 600/1973

La Cassazione ha esaminato la disciplina delle notifiche degli atti impositivi nei confronti di contribuenti non residenti iscritti all’AIRE, soffermandosi sull’art. 60, comma 4, D.P.R. n. 600/1973, che consente la notifica mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo estero risultante dai registri AIRE, in alternativa alla procedura di cui all’art. 142 c.p.c. La Corte ha affermato che, una volta legittimato l’uso del servizio postale dello Stato estero, non è richiesto il rispetto delle ulteriori formalità interne previste per la notifica a mezzo posta (come quelle sulla compiuta giacenza), essendo sufficiente che la procedura segua le regole del sistema postale del Paese di destinazione e rispetti i principi di conoscibilità dell’atto. Viene così consolidato un orientamento favorevole alla validità delle notifiche effettuate tramite raccomandata internazionale, con impatto significativo su contenziosi riguardanti la tempestività delle impugnazioni promosse da residenti all’estero.

Fonte: Corte di Cassazione, sentenza n. 25299 del 14 settembre 2026.

Contributi INPS per soci di S.r.l. iscritti alla gestione artigiani/commercianti: utili accantonati esclusi dalla base imponibile

Una serie coordinata di sentenze della Corte di Cassazione, sezione lavoro, ha nuovamente affrontato il tema della base imponibile contributiva per i soci lavoratori di società a responsabilità limitata iscritti alle gestioni artigiani/commercianti. Le decisioni chiariscono che:

  • ai sensi dell’art. 3-bis, D.L. n. 384/1992, il contributo annuo è commisurato alla totalità dei redditi d’impresa denunciati ai fini IRPEF dall’obbligato;
  • per i soci di S.r.l. che partecipano con carattere di abitualità e prevalenza al lavoro aziendale, la base imponibile contributiva è costituita dalla quota di reddito di impresa dichiarato dalla società e imputato al socio in ragione della partecipazione, purché da questi effettivamente dichiarato ai fini IRPEF;
  • condizione imprescindibile è che il reddito sia fiscalmente imputato al socio tramite percezione degli utili o per effetto dell’opzione della società per il regime di trasparenza; in difetto, il reddito resta imputato alla società;
  • gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in assenza di regime di trasparenza, non possono essere inclusi nella base imponibile contributiva;
  • l’onere di provare l’imputazione del reddito al socio, e dunque il presupposto dell’obbligo contributivo, grava sull’INPS.

Le pronunce rafforzano l’orientamento che ancora la pretesa contributiva all’effettiva imputazione fiscale del reddito in capo al socio, escludendo dalla base imponibile gli utili accantonati a riserva e non distribuiti, in assenza del regime di trasparenza. Il principio assume particolare rilievo anche rispetto alla prassi amministrativa seguita dall’INPS e può incidere sulla valutazione delle pretese contributive e dei contenziosi pendenti. Per i professionisti è quindi opportuno verificare la corrispondenza tra redditi societari, distribuzioni effettive, eventuale opzione per la trasparenza e dichiarazioni IRPEF dei soci.

Fonte: Corte di Cassazione, Sez. lavoro, sentenze n. 25465, 25466, 25467 del 17 settembre 2026; n. 25377, 25378, 25379, 25380, 25381, 25382, 25383 del 16 settembre 2026.


Scadenze e azioni operative

Nel periodo non emergono nuove scadenze dichiarative introdotte dalle fonti selezionate. Si segnalano tuttavia alcune attività operative di immediato interesse:

  • verificare l’impatto del D.L. n. 162/2026 sui clienti interessati dalla riduzione temporanea dell’accisa sul gasolio, dalle misure per l’autotrasporto e, in prospettiva, dall’esenzione dal bollo auto prevista per il 2027;
  • applicare dal 16 settembre 2026 i nuovi tassi INPS e INAIL alle nuove dilazioni, differimenti e rateazioni interessate, distinguendole dai piani già in corso;
  • aggiornare i gestionali F24 e le procedure di studio per la gestione dei nuovi codici tributo relativi a successioni, donazioni e servizi ipotecari-catastali, anche in relazione a ravvedimenti, riliquidazioni e definizioni;
  • ricalibrare le verifiche per il rilascio del DURF, includendo nel calcolo del requisito del 10% sia le ritenute su interessi attivi versate dai sostituti, sia i crediti per imposte estere utilizzati in compensazione dell’IRES;
  • riesaminare i contratti di colocation e private cage in data center alla luce dell’inquadramento IVA come servizi relativi a beni immobili imponibili, adeguando la fatturazione.

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