Riforma D.Lgs. n. 231/2001: analisi comparata della Proposta di Legge AC2952 e del DDL di Riforma del 4 agosto 2026

La riforma della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 mira a superare il giudizio retrospettivo sull’idoneità dei modelli organizzativi, riportando al centro la colpa di organizzazione. Proposta AC2952 e DDL di Riforma seguono percorsi diversi, tra maggiore tipizzazione normativa e valorizzazione delle buone prassi, ma condividono l’obiettivo di rafforzare certezza del diritto, compliance effettiva e strumenti premiali post-factum. Centrale diventa la capacità dell’ente di dimostrare un modello realmente idoneo a ridurre il rischio-reato.

È a tutti noto che la materia della responsabilità degli enti ex D.Lgs. n. 231/2001 è oggetto di una Riforma che dovrebbe trovare una fine entro l’anno in corso

Dal punto di vista legislativo, attualmente sono in fase di “analisi” parlamentare i seguenti 2 provvedimenti: 

  • la Proposta di Legge AC2952 depositata il 5 giugno 2026 e assegnata alla Commissione referente della Camera in data 14 luglio 2026 (in breve da qui in avanti anche “Proposta di Legge”); 
  • lo schema di Disegno di Legge recante “Revisione della disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231” del 4 agosto 2026 (in breve da qui in avanti anche “DDL di Riforma”) 

Entrambi i testi si propongono di superare le criticità emerse in 25 anni di applicazione, ponendo fine alla logica del “senno di poi” che ha spesso inficiato il giudizio sull’idoneità dei Modelli. 

L’obiettivo comune è restituire tassatività e centralità alla “colpa di organizzazione” garantendo maggiore certezza del diritto e incentivando l’effettiva compliance aziendale. 

Il presente contributo ha l’obiettivo di fornire un’analisi comparata delle 2 iniziative, articolata per aree tematiche.  

Natura della responsabilità e perimetro applicativo soggettivo 

Sotto il profilo definitorio, la Proposta di Legge AC2952 opera una netta scelta di rottura, sostituendo in tutto il testo normativo la locuzione “responsabilità amministrativa” con “responsabilità da reato”. 

Tale modifica mira a qualificare l’autonomia dell’illecito e a evidenziarne la natura sostanzialmente penale. 

Sul piano dell’ambito soggettivo, la Proposta di Legge esclude totalmente l’assoggettamento alla disciplina per gli “enti di piccole dimensioni”

L’esenzione opera al ricorrere congiunto di 3 rigorosi parametri aziendalistici: 

  • attivo patrimoniale non superiore a 220.000 euro
  • ricavi non superiori a 440.000 euro; e 
  • un numero medio di dipendenti non superiore a 10, purché la società non eserciti attività di direzione e coordinamento. 

Diversamente, la bozza del DDL di Riforma di agosto 2026 mantiene la qualificazione storica di “responsabilità amministrativa”. 

Tuttavia, per tutelare le entità minori, introduce il nuovo art. 12-bis, disciplinando le ipotesi di «coincidenza sostanziale tra ente ed autore del reato». 

Qualora il reato sia commesso da un soggetto apicale che detiene il controllo dell’ente, e quest’ultimo sia privo di un’apprezzabile struttura organizzativa, il giudice riduce o non applica la sanzione pecuniaria, tenendo conto della pena inflitta alla persona fisica per scongiurare una duplicazione punitiva. 

La colpa di organizzazione e i nuovi criteri di imputazione 

La “colpa di organizzazione” per entrambi i provvedimenti è elemento costitutivo e fondante dell’illecito. 

La Proposta di Legge interviene sull’art. 6, eliminando la storica bipartizione tra reati commessi da soggetti apicali e soggetti sottoposti, unificando così il criterio di imputazione. 

L’ente risponde unicamente se l’organo dirigente non ha adottato e attuato un modello idoneo a «ridurre il rischio» (e non più a “prevenire”, riconoscendo implicitamente la valenza del rischio consentito). 

Viene inoltre introdotta, all’art. 5, un’estensione innovativa della responsabilità infragruppo: l’ente controllante risponde dei reati commessi da soggetti degli enti controllati, ogniqualvolta il fatto favorisca o sia commesso nello specifico interesse o vantaggio della capogruppo. 

Il DDL di Riforma opta, invece, per l’abrogazione integrale dell’art. 6, riversando il principio all’interno dell’art. 5. 

Il nuovo comma 3 dell’art. 5 stabilisce che la responsabilità dell’ente sussiste qualora la commissione del reato sia stata «determinata o agevolata dalla mancata adozione o dall’inefficace attuazione del modello di organizzazione». 

Particolarmente rilevante è la precisazione inserita in entrambi i testi in materia di reati colposi (es. infortuni sul lavoro): l’interesse o il vantaggio dell’ente è integrato esclusivamente se l’inosservanza delle regole cautelari ha consentito un “risparmio di spesa”, un incremento produttivo o altro beneficio economico.  

Modelli organizzativi e Organismo di Vigilanza (OdV) 

Sui requisiti essenziali dei Modelli (MOG), la Proposta di Legge adotta un approccio analitico ed estremamente prescrittivo, codificando la struttura tripartita in parte generale, parte speciale e protocolli operativi, dettagliandone minuziosamente il contenuto. 

Riguardo all’Organismo di Vigilanza (OdV), il nuovo art. 7-bis impone una composizione collegiale di almeno 3 membri, di cui almeno uno iscritto in specifici Albi professionali, e vieta espressamente l’affidamento delle funzioni di OdV al Collegio Sindacale, al Consiglio di Sorveglianza o al Comitato per il Controllo di Gestione. 

Soltanto per gli enti con meno di 30 dipendenti è ammesso un OdV monocratico interno

Il DDL di Riforma si mantiene, per contro, su un piano più flessibile e marcatamente legato all’autoregolamentazione. 

L’art. 7 richiede che il modello: 

  1. individui «le attività nel cui ambito vi è il rischio di commissione di reati e determini l’intensità di tale rischio»; 
  1. preveda «specifici protocolli che conformino le decisioni e l’attività dell’ente, anche attraverso la segregazione delle funzioni»; 
  1. individui «modalità di gestione delle risorse finanziarie»; 
  1. istituisca «canali di segnalazione interna conformi alla disciplina whistleblowing»; 
  1. introduca «un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello». 

Per l’OdV non sono imposti vincoli numerici o divieti rigidi, limitandosi a richiedere requisiti di professionalità, autonomi poteri e adeguate risorse

Di assoluto rilievo strategico è l’introduzione dell’art. 7-bis nella bozza del DDL di Riforma: il giudice, nel valutare l’idoneità del modello, «deve tenere specificamente conto» della conformità alle linee guida delle associazioni rappresentative, alle norme tecniche accreditate e alle buone prassi, creando un solido parametro oggettivo (safe harborper le difese

Entrambi i testi prevedono, infine, la redazione di procedure semplificate per le piccole e medie imprese

Sistema premiale, compliance post-factum e cause di estinzione 

I 2 testi puntano fortemente sulla riorganizzazione virtuosa e sulla compliance post-factum. 

La Proposta di Legge riscrive l’assetto premiale introducendo cause di non punibilità se l’ente, dotato di un modello ancorché inidoneo, fornisce all’autorità prove decisive e colma tempestivamente le carenze organizzative (art. 17-bis). 

Introduce l’art. 8-bis, che esclude la responsabilità in caso di «particolare tenuità dell’illecito» (con sanzione pecuniaria non superiore a 300 quote), purché l’ente abbia adottato un modello ex ante

Inoltre, formula l’istituto della «messa alla prova» per gli enti (art. 23-bis), subordinata all’aggiornamento del Modello di Organizzazione e Gestione, al risarcimento e allo svolgimento di lavori di utilità sociale. 

Il DDL di Riforma affronta il tema introducendo un proprio art. 8-bis, rubricato “Estinzione dell’illecito amministrativo”. 

L’ente che aveva adottato un modello organizzativo prima del reato può chiedere al giudice per le indagini preliminari un termine per sanarne le carenze, risarcire il danno e mettere a disposizione il profitto. 

Se l’integrazione organizzativa e le riparazioni sono valutate positivamente ed eseguite, il giudice dichiara l’estinzione dell’illecito. 

Anche la bozza del DDL di Riforma sancisce l’esclusione della responsabilità nel caso in cui l’autore materiale benefici della non punibilità per particolare tenuità (art. 131-bis, c.p.), a condizione che l’illecito dell’ente risulti meramente occasionale. 

Prescrizione, impianto sanzionatorio e reati presupposto 

La Proposta di Legge AC 2952 affronta radicalmente il nodo della prescrizione riscrivendo l’art. 22 che abbandona l’attuale termine fisso quinquennale per ancorare la prescrizione dell’illecito dell’ente al massimo della pena edittale prevista per il reato presupposto. 

Si prevede l’applicazione delle disposizioni penalistiche ordinarie (art. 158, c.p.) e si sancisce la cessazione definitiva del decorso della prescrizione con la sentenza di primo grado, adeguando così la disciplina a quella delle persone fisiche. 

Il Disegno di Legge di Riforma, al fine di razionalizzare l’apparato sanzionatorio e il catalogo dei reati presupposto, ricorre invece allo strumento della Delega al Governo (CAPO IV – Delega al Governo per la revisione dei reati presupposto e delle sanzioni – Articolo 5). 

L’esecutivo è delegato a ridefinire i criteri di calcolo delle quote per le sanzioni pecuniarie in base alle dimensioni dell’ente e a rivedere le sanzioni interdittive garantendo maggiore gradualità e proporzionalità. 

La delega prevede, inoltre, di limitare il catalogo dei reati presupposto a quelli strettamente attinenti alla criminalità d’impresa. Tuttavia, in tale ambito è prevista contestualmente l’estensione della responsabilità ai delitti di comune pericolo contro la pubblica incolumità (Titolo VI, Libro II, c.p.), rilevanti nell’esercizio di attività d’impresa, sia dolosi che colposi. Per i reati ambientali, si prevede infine l’introduzione di obblighi di recupero, ripristino o risarcimento del danno ambientale direttamente applicabili all’ente.

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