Il presente tabellone sintetico illustra le principali disposizioni introdotte dal Decreto Correttivo Omnibus (D.Lgs. 148/2026), con i relativi riferimenti normativi e gli impatti operativi di maggiore interesse per i professionisti del settore e i contribuenti.
| Novità e riferimento normativo | Descrizione della novità e impatto operativo |
| Trattamento fiscale dei familiari a carico e clausola di salvaguardia Art. 1, D.Lgs. n. 148/2026 Modifica dell’art. 12, comma 4-ter, TUIR | Riforma della clausola di salvaguardia per l’applicazione delle agevolazioni fiscali ai familiari diversi da coniuge e figli (genitori, nonni, fratelli, sorelle, suoceri ex art. 433 c.c.). Viene soppresso il requisito generale della convivenza o della percezione di assegni alimentari per l’accesso ai benefici non tassati (es. prestazioni di welfare aziendale). Tali requisiti restano, invece, operativi solo qualora le disposizioni facciano espresso riferimento alla condizione di familiare “fiscalmente a carico” (fermo restando il limite di reddito complessivo di 2.840,51 euro). Rilevante impatto sul welfare aziendale (es. servizi di assistenza ad anziani o non autosufficienti ex art. 51, comma 2, lett. f-ter, TUIR), i cui rimborsi o prestazioni sono ora esenti anche in relazione ai genitori o suoceri non conviventi. La misura ha efficacia retroattiva a partire dal periodo d’imposta 2025. |
| Fringe benefit auto aziendali in uso promiscuo e tassazione optional Art. 2, D.Lgs. n. 148/2026 Sostituzione dell’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR | Viene riscritta la determinazione forfettaria del reddito imponibile per i veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti. La nuova formulazione sposta il focus dal momento dell’assegnazione (“nuova immatricolazione”) alla effettiva anzianità del veicolo: 1. Incremento del 50% del valore del fringe benefit calcolato sulle tabelle ACI a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di compimento del quinto anno di prima immatricolazione (misura applicabile a tutte le motorizzazioni, incluse le elettriche BEV e ibride plug-in). 2. Maggiorazione forfettaria del 5% del valore del fringe benefit in presenza di accessori o allestimenti (“optional”) non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore. Le somme eventualmente trattenute al dipendente per tali accessori vanno scomputate dal valore convenzionale. La norma introduce, inoltre, un nuovo regime transitorio (art. 1, comma 48-bis, L. 207/2024), che estende l’applicazione delle vecchie regole vigenti al 31 dicembre 2024 per i veicoli assegnati dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati entro il 2024 e concessi nel 2025, fino al compimento del quinto anno di immatricolazione (con successivo incremento del 50%). La norma si applica anche in caso di riassegnazione ad altri dipendenti. |
| Imposta sostitutiva del 26% sui differenziali da crediti d’imposta per professionisti Art. 3, D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento dei commi 3-quater e 3-quinquies nell’art. 54, TUIR | Disciplina della tassazione dei proventi (differenziali) realizzati dagli esercenti arti e professioni sull’acquisto e utilizzo di crediti d’imposta agevolativi (es. bonus edilizi ex art. 121, D.L. n. 34/2020 acquistati a un prezzo inferiore al valore nominale): 1. Il differenziale positivo costituisce reddito e sconta un’imposta sostitutiva del 26% (in luogo dell’IRPEF progressiva e delle addizionali). 2. Nel caso di cessione, il differenziale è dato dalla differenza tra corrispettivo e costo d’acquisto del credito. 3. Nel caso di compensazione (tramite modello F24), i differenziali sono calcolati pro-quota, scomputando dal valore nominale compensato la parte di costo proporzionalmente corrispondente. L’eventuale differenziale negativo realizzato in sede di cessione non assume alcuna rilevanza fiscale. La tassazione sostitutiva concorre alla qualificazione del reddito professionale ai fini dei contributi previdenziali soggettivi delle Casse. La nuova disciplina opera per i crediti acquistati dal 12 agosto 2026, con possibilità di opzione retroattiva dal 2024 mediante dichiarazione integrativa a sfavore. Resta ferma la totale irrilevanza fiscale dei differenziali per le persone fisiche extra-professionali (risposta interpello n. 472/2023). |
| Riallineamento straordinario delle divergenze contabili-fiscali Art. 6, D.Lgs. n. 148/2026 | Viene introdotto un regime straordinario per consentire il riallineamento delle divergenze tra i valori contabili e quelli fiscalmente riconosciuti, emerse a seguito dell’adozione di un cambiamento dei principi contabili (es. passaggio da OIC nazionali a OIC modificati o adozione di nuovi standard). L’opzione si esercita all’interno della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2026 ed esplica i propri effetti contabili e fiscali a decorrere dal medesimo periodo d’imposta. |
| Stretta sulle perdite fiscali nel passaggio di controllo indiretto Art. 7, D.Lgs. n. 148/2026 Interpretazione autentica dell’art. 84, comma 3, TUIR | La disposizione chiarisce che le limitazioni al riporto delle perdite fiscali, delle eccedenze ACE e degli interessi passivi indeducibili, previste in caso di variazione dell’attività e mutamento della maggioranza dei diritti di voto in assemblea ordinaria (art. 84, comma 3, TUIR), trovano applicazione non solo nel caso di trasferimento diretto delle partecipazioni della società portatrice delle perdite, ma anche nell’ipotesi di trasferimento indiretto delle quote di una società (holding o subholding) che ne detiene il controllo ai sensi dell’art. 2359 c.c.. Trattandosi di una norma di interpretazione autentica, essa ha efficacia retroattiva e sana le incertezze applicative originate dalla Risposta a interpello n. 39/2022 dell’Agenzia delle Entrate, confermando la legittimità delle contestazioni erariali effettuate sui trasferimenti indiretti di pacchetti di controllo. |
| Estensione biennale dei termini per la detrazione dell’IVA e l’annotazione Art. 12, D.Lgs. n. 148/2026 Modifica degli artt. 19, comma 1 e 25, comma 1, D.P.R. n. 633/72 | Ripristino dei termini biennali per l’esercizio della detrazione dell’IVA, superando la stretta temporale introdotta dal D.L. n. 50/2017: 1. Il diritto alla detrazione dell’IVA assolta sugli acquisti e sulle importazioni può essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (in precedenza limitato all’anno di insorgenza). 2. L’annotazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali nel registro di cui all’art. 25 deve essere eseguita al più tardi entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale relativa al secondo anno successivo a quello di ricezione del documento. Viene risolto il problema delle fatture “a cavallo d’anno” relative a operazioni con IVA esigibile nell’anno X ma ricevute nell’anno X+1: se la fattura viene ricevuta entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale dell’anno X+1 (30 aprile X+2), e registrata in apposita sezione del registro acquisti, la detrazione può essere retro-imputata ed effettuata nella dichiarazione annuale riferita all’anno X in cui il diritto è sorto. A cascata, si allungano i termini per l’emissione delle note di variazione in diminuzione ex art. 26, D.P.R. n. 633/72 (coerentemente con le circolari n. 1/E/2018 e n. 20/E/2021): la nota di accredito per un presupposto nato nel dicembre 2026 potrà essere emessa entro il 30 aprile 2029. |
| Tassazione anticipata del trust estesa espressamente alle imposte ipocatastali Art. 13, D.Lgs. n. 148/2026 Integrazione dell’art. 4-bis, comma 3, D.Lgs. n. 346/90 | Intervento di coordinamento normativo volto a estendere espressamente gli effetti dell’opzione facoltativa per la “tassazione in entrata” (anticipata) del trust alle imposte ipotecarie e catastali, qualora il conferimento dei beni nel trust o l’apertura della successione includano beni immobili. In assenza di questa menzione testuale nella previgente formulazione dell’art. 4-bis, comma 3, l’effetto di anticipazione dell’obbligazione tributaria risultava testualmente riferito alle sole imposte di successione e donazione, creando forti dubbi interpretativi sulla spettanza dell’esenzione proporzionale in uscita per le imposte d’atto. |
| Decorrenza e misura degli interessi di successione su avvisi di rettifica Art. 14, D.Lgs. 148/2026 Modifica dell’art. 34, comma 1 del D.Lgs. n. 346/90 | Viene risolto un difetto di coordinamento con il nuovo sistema di autoliquidazione del tributo successorio (introdotto dal D.Lgs. n. 139/2024), nel quale la liquidazione delle imposte principali non è più demandata d’ufficio all’Agenzia delle Entrate: 1. Gli interessi dovuti sulla maggiore imposta liquidata dall’ufficio a seguito di rettifica per dichiarazione incompleta o infedele non decorrono più dalla data di notifica della liquidazione dell’imposta principale, bensì dal “giorno successivo alla scadenza del termine” entro il quale il contribuente era tenuto a pagare l’imposta autoliquidata (90 giorni dal termine di presentazione della dichiarazione). 2. La misura degli interessi viene rideterminata, con decorrenza dal 1° gennaio 2027, al tasso del 2,5% per ogni semestre compiuto (in luogo del previgente e anacronistico tasso del 4,5% per semestre). |
| Termine per l’accertamento dei componenti negativi pluriennali Art. 22, D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 1-bis nell’art. 43, D.P.R. n. 600/73 | Riforma dei termini di decadenza per l’azione di controllo dei componenti negativi del reddito d’impresa ad efficacia pluriennale (es. quote di ammortamento di beni materiali/immateriali, spese di manutenzione e altre spese pluriennali): 1. fatta eccezione per le quote relative ad operazioni inesistenti, il termine ordinario per l’accertamento di violazioni commesse al momento dell’acquisto o del sostenimento della spesa non decorre più dall’anno di prima deduzione in assoluto, bensì decorre a partire dalla dichiarazione relativa al periodo d’imposta nel quale, per la prima volta, la singola quota di detti componenti è stata dedotta; 2. intervenuta la notifica dell’avviso di accertamento per una data annualità, l’ufficio acquisisce la possibilità di procedere alla rettifica delle quote dedotte nelle annualità precedenti e successive ancora aperte. La norma limita la prassi erariale (basata sulla sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 8500/2021) che consentiva all’Amministrazione di contestare l’esistenza del costo in anni lontani senza l’accertamento formale del primo anno. La nuova disciplina si applica ai beni e servizi acquistati a partire dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2027. Restano escluse dalla novità le perdite d’impresa e le detrazioni pluriennali. |
| Limiti alla presunzione di distribuzione degli utili nelle società a ristretta base Art. 23, D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento dell’art. 256-bis nel TU dell’Accertamento | Drastica limitazione all’operatività della presunzione giurisprudenziale di distribuzione degli utili extra-bilancio ai soci delle società di capitali a ristretta base partecipativa: La presunzione di attribuzione pro-quota degli utili occulti ai soci opera esclusivamente qualora l’accertamento sia fondato sulla presenza di componenti positivi non contabilizzati (es. ricavi in nero) o sull’inesistenza di componenti negativi dichiarati (es. fatture false). La presunzione non trova invece applicazione a seguito di rettifiche di carattere puramente valutativo o interpretativo delle norme fiscali. |
| Limiti all’accertamento fondato sull’antieconomicità Art. 24, D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento dell’art. 252-bis nel TU dell’Accertamento | Stretta sui poteri dell’Ufficio in materia di contestazione dell’antieconomicità aziendale basata sul mero scostamento dei corrispettivi rispetto al valore di mercato dei beni o servizi: Viene stabilito che lo scostamento dal valore di mercato, di per sé solo, non è sufficiente a fondare una rettifica per antieconomicità. L’accertamento richiede la presenza e la prova di ulteriori elementi gravi, precisi e concordanti che evidenzino il carattere fittizio delle operazioni o l’evasione d’imposta. |
| Ritenuta al 20% sui dividendi corrisposti a fondi pensione UE/SEE Art. 26, D.Lgs. n. 148/2026 Modifica dell’art. 27, comma 3, D.P.R. n. 600/73 | Innalzamento dall’11% al 20% dell’aliquota della ritenuta d’imposta applicata sui dividendi distribuiti a fondi pensione costituiti in Stati membri dell’Unione Europea o aderenti allo Spazio Economico Europeo (SEE) inclusi nella white list, nonché ai sottoconti esteri di PEPP (Pan-European Personal Pension Product). |
| Rivalutazione al 36% delle partecipazioni non quotate in Stati black list Art. 27, D.Lgs. n. 148/2026 Modifica dell’art. 5, L. n. 448/2001 | Disciplina speciale per la rideterminazione del costo fiscale delle partecipazioni non quotate in società residenti o localizzate in Stati o territori a regime fiscale privilegiato (ex art. 47-bis, TUIR): 1. l’aliquota dell’imposta sostitutiva sulla rivalutazione viene elevata al 36% (rispetto al 21% ordinario); 2. non è ammessa la rateizzazione dell’imposta dovuta, che deve essere versata in un’unica soluzione; 3. in caso di controllo, l’individuazione dello Stato black list si esegue tramite il test della tassazione effettiva estera (effective tax rate – ETR); negli altri casi, si fa riferimento al livello nominale di tassazione, la cui soglia-limite è fissata al 12% (50% dell’aliquota IRES italiana, escludendo l’IRAP). L’opzione di rivalutazione si considera definitiva per il contribuente (Cass. 24057/2014). Pertanto, qualora il socio dimostri in futuro che dalla partecipazione non conseguiva l’effetto di localizzare i redditi in paradisi fiscali per i 5 anni precedenti al realizzo (evitando la tassazione ordinaria), non sarà in ogni caso possibile richiedere il rimborso della maggiore imposta del 31% o 36% versata all’atto dell’opzione. |
| Adesione al CPB priva di effetti in mancanza dei requisiti di accesso Art. 28, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 2-bis nell’art. 10, D.Lgs. n. 13/2024 | Al fine di garantire certezza al patto tra Fisco e contribuente, viene espressamente previsto che l’adesione alla proposta di Concordato Preventivo Biennale (CPB) formulata dall’Agenzia delle Entrate sia totalmente priva di effetti (inefficace ab origine) qualora il contribuente non sia in possesso dei requisiti essenziali, quali l’assenza di debiti erariali o contributivi definitivi di importo pari o superiore a 5.000 euro al 31 dicembre dell’anno precedente. |
| Modifiche alla compagine sociale e rinnovo del CPB Art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2026 Modifica dell’art. 11, comma 1, lett. b-quater), D.Lgs. n. 13/2024 | Attenuazione della causa di esclusione dal concordato per le società di persone e associazioni professionali ex art. 5, TUIR, interessate da modifiche della compagine sociale che ne aumentano il numero di soci o associati. L’ingresso di nuovi soggetti non determina l’esclusione dal concordato, a condizione che si tratti di un “rinnovo” del CPB (biennio 2026-2027) e che i nuovi soci/associati, nell’anno precedente al loro ingresso, abbiano percepito redditi da lavoro dipendente o assimilati, oppure abbiano conseguito redditi d’impresa o di lavoro autonomo complessivamente non superiori a 35.000 euro. Per chi proviene da lavoro dipendente non si applica alcun limite reddituale. Per chi ha già partita IVA, opera il tetto di 35.000 euro. Se la società si trova al primo biennio di adesione, l’ingresso di nuovi soci determina invece la cessazione ordinaria. |
| Esclusione dell’opzione congiunta obbligatoria per attività con ISA differenti Art. 28, comma 1, lett. b), D.Lgs. n. 148/2026 Modifica dell’art. 11, co. 1, lett. b-quinquies) e b-sexies), D.Lgs. n. 13/2024 | Vengono ridisegnate le cause di blocco (‘tutti dentro o tutti fuori’) per i professionisti che partecipano contemporaneamente a studi associati, STP o STA e dichiarano individualmente redditi di lavoro autonomo. L’obbligo di adesione congiunta al concordato da parte del socio e dell’associazione/società si applica esclusivamente qualora le rispettive attività esercitate ricadano all’interno del medesimo ISA. Qualora le attività economiche siano riconducibili a ISA differenti, il vincolo decade e ciascun soggetto (socio ed ente) può valutare in modo del tutto autonomo l’adesione. La novità si applica a tutte le adesioni a decorrere dal biennio 2026-2027, a prescindere dal fatto che si tratti di prima adesione o di rinnovo. |
| Potenziamento dei benefici premiali per il rinnovo del CPB Art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 1-bis nell’art. 14, D.Lgs. n. 13/2024 | Forte potenziamento del regime premiale ISA per i soggetti che decidono di rinnovare l’adesione al concordato per il biennio 2026-2027: 1. esonero dal visto di conformità per le compensazioni di crediti IVA elevato a 100.000 euro annui (in luogo dei 70.000 ordinari); 2. esonero dal visto per compensazioni di crediti per imposte dirette e IRAP innalzato a 70.000 euro annui (in luogo dei 50.000 ordinari); 3. esonero dal visto o prestazione di garanzia per i rimborsi IVA elevato a 100.000 euro annui (rispetto a 70.000); 4. l’anticipazione dei termini di decadenza per l’attività di accertamento (ex art. 43, D.P.R. n. 600/73 e art. 57, D.P.R. n. 633/72) viene innalzata a ben 2 anni (rispetto a 1 anno riconosciuto per la prima adesione). |
| Zero interessi sulle rateizzazioni delle imposte da CPB rinnovato Art. 28, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 1-ter nell’art. 14, D.Lgs. n. 13/2024 | Agevolazione finanziaria volta ad azzerare completamente gli interessi previsti per i pagamenti rateali delle imposte derivanti dalle dichiarazioni dei redditi, dell’IRAP e dell’IVA. La disposizione è applicabile in caso di rinnovo del CPB limitatamente al biennio 2026-2027, esplicando i suoi effetti sul saldo 2026/acconto 2027 e sul saldo 2027/acconto 2028. |
| Rideterminazione del CPB a seguito di dichiarazione integrativa Art. 28, comma 1, lett. d), D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 3-bis nell’art. 19, D.Lgs. n. 13/2024 | In caso di presentazione di una dichiarazione integrativa (ex art. 2, comma 8, D.P.R. 322/98) volta a correggere errori od omissioni relativi ai ricavi, compensi o altri dati comunicati ai fini della definizione della proposta di concordato per l’anno precedente, l’adesione al CPB non decade: Il reddito e il valore della produzione netta (VAP) concordati vengono automaticamente rideterminati sulla base dei nuovi dati integrati. Le sanzioni collegate alle irregolarità possono essere regolarizzate tramite l’istituto del ravvedimento operoso. La norma si applica a partire dal modello REDDITI 2026 (relativo all’anno d’imposta 2025). |
| Semplificazione degli acconti storici per chi rinnova il concordato Art. 28, comma 1, lett. e), D.Lgs. n. 148/2026 Inserimento del comma 3-bis nell’art. 20, D.Lgs. n. 13/2024 | Eliminazione delle maggiorazioni previste per il calcolo degli acconti d’imposta eseguiti con il metodo storico (maggiorazione del 10% della differenza positiva per IRPEF/IRES e del 3% per l’IRAP), che erano state introdotte per la prima annualità di concordato. La semplificazione è riservata ai contribuenti che effettuano il rinnovo del CPB per il biennio 2026-2027, per i quali l’acconto viene dunque determinato applicando esclusivamente le regole e le aliquote ordinarie. |
| Regime di ravvedimento speciale (Sanatoria 2020-2023) per chi rinnova il CPB Art. 29, D.Lgs. n. 148/2026 | Viene introdotto un regime speciale di ravvedimento (sanatoria) delle annualità d’imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti ISA che effettuano il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027 (ne restano quindi esclusi i soggetti al primo biennio di adesione): 1. la sanatoria prevede la determinazione graduale del maggior imponibile e dell’imposta sostitutiva IRPEF/IRES e IRAP dovuta per ciascun anno in base al punteggio ISA ottenuto nell’annualità di riferimento (con regole speculari ai precedenti regimi di ravvedimento); 2. possono accedere alla sanatoria anche i contribuenti con ricavi/compensi inferiori a 5.164.569 euro interessati da una causa di esclusione ISA per emergenza COVID-19 (codici 15, 16 e 17 negli anni 2020-2022), da condizioni di non normale svolgimento dell’attività (codice 4) o da condizioni di multiattività (codice 7). 3. il versamento dell’imposta sostitutiva (imposta minima IRPEF/IRES di 1.000 euro; nessun minimo per l’IRAP) può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 15 marzo 2027, ovvero in un massimo di 10 rate mensili di pari importo con interessi al tasso legale dal 16 marzo 2027. Il perfezionamento della sanatoria comporta l’allungamento dei termini di decadenza per l’accertamento e preclude l’azione di rettifica dell’Amministrazione, fornendo una copertura definitiva anche sulle annualità pre-concordato. |
