Non costituisce abuso del diritto il conferimento di studio professionale seguito da cessione della quota

Il caso

Pierluigi Gialli ha deciso di cedere il proprio studio professionale a Gianni Azzurri.

Per realizzare l’operazione nella primavera del 2025 Pierluigi Gialli ha effettuato un conferimento a favore di una STP di nuova costituzione e, successivamente, egli ha ceduto la quota ricevuta a favore di Gianni Azzurri.

L’operazione può considerarsi elusiva?

La soluzione

Dal 2024 le operazioni di riorganizzazione riguardanti il mondo delle professioni hanno una disciplina fiscale specifica che assicura la neutralità fiscale; tale neutralità riguarda, in particolare, il trasferimento di uno studio professionale a favore di una società costituita a tal fine (soprattutto quando il destinatario dello studio sia una società commerciale).

Il D.Lgs. n. 192/2024 interviene sulla disciplina delle aggregazioni professionali inserendo nel Capo III, Titolo III, TUIR − dedicato alle operazioni straordinarie − il nuovo art. 177-bis, rubricato “Operazioni straordinarie e attività professionali”.

Disciplina che comunque è in continua evoluzione posto che sono già state apportate importanti correzioni a opera del D.L. n. 84/2025.

La norma richiamata colma un vuoto di sistema: fino al 2023 la materia dei conferimenti di studi professionali e delle trasformazioni da associazioni professionali a STP in forma commerciale era priva di una disciplina organica, con esiti applicativi disomogenei e talvolta contraddittori che ne scoraggiavano la realizzazione.

Sul fronte dei conferimenti, la prassi aveva raggiunto soluzioni ragionevoli: la circolare n. 8/E/2009 aveva riconosciuto la neutralità fiscale del conferimento di uno studio in un’associazione professionale, in assenza di incasso da parte del conferente; la successiva risoluzione n. 177/E/2009 aveva esteso tale neutralità anche al caso in cui al professionista fosse attribuito un diritto agli utili proporzionale alla clientela conferita.

Ben diverso era invece il trattamento delle trasformazioni da studio associato a STP commerciali: l’operazione veniva qualificata come realizzativa, per il solo fatto che si transitava da un soggetto che consegue reddito di lavoro autonomo a un altro soggetto che invece produce reddito d’impresa.

Analogamente si poteva concludere nel caso di conferimento dello studio.

Il nuovo art. 177-bis, TUIR, sistematizza l’intera materia con un obiettivo preciso: rendere neutrale il conferimento dello studio professionale in società. A tal fine, la norma stabilisce che il conferimento di beni materiali e immateriali riferibili all’attività professionale − inclusa la clientela − in una società costituita per l’esercizio di attività professionale ai sensi della Legge n. 183/2011 (quindi una STP) non costituisce realizzo di plusvalenze né di minusvalenze. Condizione necessaria è che gli elementi conferiti formino un complesso organizzato per l’esercizio dell’attività professionale, in analogia con quanto previsto dall’art. 176, TUIR, per i conferimenti d’azienda.

Sul piano dei valori fiscali, la conferitaria subentra in piena continuità rispetto al conferente: ne consegue, tra l’altro, che la clientela non iscritta nella contabilità dello studio non potrà ottenere alcun riconoscimento fiscale in capo alla società ricevente.

Con questa disciplina viene rimosso l’ostacolo che in passato impediva il riconoscimento della neutralità nelle trasformazioni: il cambio di categoria reddituale − da lavoro autonomo a reddito d’impresa − non è più di per sé sufficiente a qualificare l’operazione come realizzativa.

Veniamo al tema specifico del conferimento della clientela in STP e successiva cessione della quota da parte del professionista conferente.

Secondo quanto previsto dal precedente art. 176, comma 3, TUIR, il conferimento d’azienda in neutralità fiscale seguito dalla cessione della quota in esenzione, secondo il regime della participation exemption, non rileva ai fini dell’applicazione della norma anti-abuso di cui all’art. 10-bis, Legge n. 212/2000; quindi, se il trasferimento dell’azienda avviene attraverso il conferimento e la successiva cessione PEX della quota, non vi sono rischi di contestazione e l’operazione non può essere aggredita dall’Amministrazione finanziaria.

Da notare che tale norma non era presente (almeno inizialmente) nell’art. 177-bis, lasciando più di qualche dubbio circa la possibilità che detta operazione, se avente a oggetto non un’azienda ma uno studio professionale, potesse essere aggredita dall’Amministrazione finanziaria per contestarne l’intento elusivo.

Era comunque stato osservato che la disciplina dell’abuso del diritto deve essere valutata tenendo conto della nuova codifica introdotta a partire dal 2016. Il comma 4, art. 10-bis, Statuto del contribuente (Legge n. 212/2000), stabilisce infatti che «Resta ferma la libertà di scelta del contribuente tra regimi opzionali diversi offerti dalla legge e tra operazioni comportanti un diverso carico fiscale». Quindi, secondo parte della dottrina, anche senza la protezione del comma 3, il conferimento di azienda con cessione della quota oggi non sarebbe attaccabile.

Certamente, meglio avere una previsione specifica che possa sgombrare il campo da ogni dubbio.

La questione è stata fortunatamente risolta a opera del richiamato D.L. n. 84/2025, che ha introdotto nell’art. 177-bis il comma 4-bis, volto appunto a regolamentare tale questione: «Ai fini dell’articolo 10-bis della Legge 27 luglio 2000, n. 212, non rilevano le operazioni straordinarie di cui al presente articolo e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute».

Si tratta di una previsione analoga a quella recata dal citato art. 176, in relazione ai conferimenti di azienda.

Con tale nuova previsione non configura abuso del diritto l’effettuazione delle operazioni straordinarie di cui all’art. 177-bis, TUIR e la successiva cessione delle partecipazioni ricevute in cambio. Tale previsione si applica per la determinazione dei redditi prodotti a partire dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024, andando a coprire anche operazioni poste in essere precedentemente alla modifica in questione.

Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.

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