Con la circolare n. 62/2026, l’INPS illustra la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF 2026. L’adesione al Concordato Preventivo Biennale non incide sugli obblighi contributivi: la base imponibile concordata rileva ai fini previdenziali, ferma restando la facoltà di versare sul reddito effettivo se superiore.
La circolare INPS n. 62 del 27 maggio 2026 fornisce le istruzioni per la compilazione del Quadro RR del Modello Redditi PF 2026, obbligatorio per gli iscritti alle Gestioni speciali di artigiani ed esercenti attività commerciali (Sezione I) e per i liberi professionisti iscritti alla Gestione separata ex art. 2, comma 26, Legge n. 335/1995 (sezione II). La circolare riporta anche gli effetti del Concordato Preventivo Biennale (CPB) di cui al D.Lgs. n. 13/2024 sulla compilazione del quadro stesso.
Per l’INPS l’adesione al CPB non fa venire meno gli obblighi contributivi: la base imponibile concordata rileva anche ai fini del calcolo dei contributi previdenziali obbligatori. Resta ferma, ai sensi dell’art. 19, comma 1, D.Lgs. n. 13/2024, la facoltà del contribuente di versare i contributi sul reddito effettivo, quando superiore a quello concordato. In tal caso è il reddito effettivo a costituire la base imponibile previdenziale, con recupero coattivo delle somme in caso di omesso versamento.
Sezione I – Artigiani e commercianti
Per i soggetti che aderiscono al CPB (o che partecipano in società aderenti), la circolare individua i campi del rigo RR2: la colonna 3B “Reddito d’impresa con adesione al CPB” accoglie la base imponibile concordata, comprensiva dell’eventuale quota assoggettata a imposta sostitutiva dai soggetti ISA; la colonna 3C “Reddito di impresa mista con adesione al CPB” è riservata a chi concorda solo una parte dei redditi e determina gli altri sul reddito effettivo; la colonna 3D “Opzione reddito effettivo” va barrata quando, pur avendo aderito, si opta per il versamento sull’effettivo, ipotesi in cui l’importo confluisce esclusivamente nella colonna 3 e non in 3B o 3C.
Le colonne 3B e 3C sono alternative tra loro e rispetto alla colonna 3. Va inoltre barrata la colonna 4 del rigo RR1 quando il contribuente, pur partecipando a s.r.l. aderenti al CPB, si avvale della facoltà di versare sull’effettivo. La circolare ricorda infine che, ove la soglia minima del concordato pari a 2.000 euro (art. 15, comma 2, D.Lgs. n. 13/2024) risulti erosa da perdite di altri quadri o partecipazioni, la base imponibile previdenziale deve comunque valorizzare un importo almeno pari a tale soglia.
Sezione II – Professionisti in Gestione separata
Per i professionisti la scelta va riportata nel rigo RR5, barrando la colonna 19 e valorizzando, in alternativa, la colonna 20 per il calcolo sul reddito concordato (proveniente dai righi del Quadro CP) oppure la colonna 21 per l’opzione sul reddito effettivo (rigo CP10, colonna 3), pur in presenza di adesione al CPB. La colonna 22 resta per la quota di reddito di chi al concordato non può accedere.
È il caso, ad esempio, dei contribuenti forfettari: l’art. 7, D.Lgs. n. 81/2025, li ha esclusi dal CPB dal 1° gennaio 2025. La loro contribuzione si calcola sul reddito effettivamente prodotto e denunciato nel Quadro LM (sezione I o III), senza alcuna rilevanza del concordato.
Versamenti: la proroga per i soggetti ISA
Sul fronte dei versamenti, la circolare richiama i termini ordinari del 30 giugno 2026 (saldo 2025 e primo acconto 2026), con slittamento al 30 luglio maggiorato dello 0,40% e rateazione fino al 16 dicembre 2026. Va poi considerata la proroga disposta dall’art. 6, D.L. n. 89/2026, applicabile anche agli aderenti al CPB che sono soggetti ISA. La proroga si estende anche ai contributi del Quadro RR sulla quota eccedente il minimale: il versamento può essere effettuato entro il 20 luglio 2026 senza maggiorazione oppure entro il 20 agosto 2026 con la maggiorazione dello 0,80%. Ai fini degli acconti 2026, in caso di mancato rinnovo del CPB, il metodo storico per il calcolo continua a fare riferimento al reddito concordato 2025, senza ricalcolo sul reddito effettivo in analogia a quanto previsto dall’art. 20, D.Lgs. n. 13/2024.
