Il rendiconto per cassa in forma aggregata: analisi della normativa e della prassi applicativa

Il contributo analizza la nuova disciplina contabile degli enti del Terzo settore alla luce delle modifiche introdotte dalla Legge n. 104/2024 e del D.M. 18 febbraio 2026. L’intervento normativo ha perseguito finalità di semplificazione, innalzando le soglie dimensionali e introducendo un rendiconto per cassa “aggregato” (Modello E) per gli enti più piccoli. Viene ricostruita l’evoluzione dell’art. 13, Codice del Terzo settore, evidenziando il passaggio da un sistema binario a uno più articolato, che considera anche natura giuridica e fiscale degli enti.   
Particolare attenzione è dedicata al coordinamento tra decreto attuativo e circolari ministeriali, che chiariscono ambito applicativo e limiti del nuovo Modello. Il Modello Ed emerge come strumento semplificato, basato sul principio di cassa ma con esposizione meno analitica dei dati. Restano escluse alcune categorie, come imprese sociali ed enti commerciali.

La disciplina contabile degli enti del Terzo settore, come è noto, trova la propria collocazione sistematica nell’art. 13, D.Lgs. n. 117/2017 (di seguito anche “Codice” o “CTS”), il quale, all’esito delle novità che vennero introdotte dalla Legge n. 104/2024, conobbe una significativa rimodulazione tanto dei limiti dimensionali rilevanti per la scelta della tipologia di bilancio, quanto della stessa modulistica utilizzabile dagli enti di minori dimensioni.

Il Legislatore del 2024, pur non intervenendo sulla struttura concettuale del bilancio degli ETS, che continua ad articolarsi nei documenti: “Stato patrimoniale, rendiconto gestionale, relazione di missione” di cui al comma 1 dell’art. 13 o, in alternativa, nel “rendiconto per cassa” di cui al comma 2 ha perseguito l’obiettivo della semplificazione degli oneri amministrativi a beneficio degli enti di più ridotte dimensioni, agendo su 3 dimensioni: l’innalzamento delle soglie quantitative, la differenziazione fondata sul possesso o meno della personalità giuridica e l’introduzione di un rendiconto per cassa ulteriormente semplificato in forma aggregata, oggi disciplinato dal nuovo comma 2-bis dell’art. 13 e implementato attraverso il Modello “E” approvato con D.M. 18 febbraio 2026.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali è intervenuto con 2 successivi documenti di prassi, la circolare n. 6/2024 e la circolare n. 6/2026, i quali, ponendosi in rapporto di sostanziale continuità, hanno definito il perimetro soggettivo, oggettivo e temporale della nuova disciplina.

Il presente contributo si propone di ricostruire, in chiave sistematica, il quadro che ne deriva, illustrando le modifiche all’art. 13, CTS, le previsioni della Legge n. 104/2024, il contenuto del D.M. 18 febbraio 2026 e le indicazioni interpretative fornite dal Ministero, per concludere con un commento operativo al Modello “E” e alle implicazioni gestionali per gli ETS interessati.

L’art. 13, CTS nella versione previgente: la dicotomia bilancio ordinario/rendiconto per cassa

Per cogliere appieno la portata della novella, occorre muovere dal testo dell’art. 13, CTS, antecedente alla riforma. La norma articolava la disciplina contabile degli ETS secondo una logica binaria, fondata sull’unico criterio del volume di entrate dell’esercizio precedente:

  • il comma 1, assunto quale criterio generale applicabile agli ETS, in ogni caso imponeva agli ETS l’obbligo di redigere il bilancio di esercizio nella forma “fascicolare”, composto da Stato patrimoniale, rendiconto gestionale (con indicazione di proventi e oneri) e relazione di missione, redatto secondo il principio di competenza economica, in coerenza (per espresso richiamo del decreto attuativo) con le clausole generali, i principi generali di bilancio e i criteri di valutazione di cui agli artt. 2423, 2423-bis e 2426, c.c.;
  • il comma 2 riconosceva, in via di alternativa, la facoltà (per gli ETS con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a 220.000 euro prima, ad oggi, 300.000) di redigere il bilancio nella forma del rendiconto per cassa, fondato sul mero criterio della rilevazione delle movimentazioni monetarie;
  • il comma 3 demandava poi ad apposito decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentito il Consiglio nazionale del Terzo settore, la definizione della modulistica conforme alla quale i bilanci dovevano essere redatti. Come altrettanto noto, tale fonte attuativa è stata adottata con il D.M. 5 marzo 2020 (pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 102/2020), che ha approvato i ben noti modelli “A” (Stato patrimoniale), “B” (rendiconto gestionale), “C” (relazione di missione) e “D” (rendiconto per cassa).

In tale assetto, la facoltà di ricorrere al rendiconto per cassa era riconosciuta a tutti gli ETS sub-soglia, indipendentemente dal possesso della personalità giuridica, e l’unica modulistica disponibile per il regime di cassa era quella di cui al Modello “D”, strutturata in modo analitico per voci e sostanzialmente speculare al Modello “B” del rendiconto gestionale, sebbene depurata delle componenti reddituali estranee al criterio di cassa (es. ammortamenti, accantonamenti, rimanenze).

L’intervento della Legge n. 104/2024 e della circolare n. 6/2024

La Legge 4 luglio 2024, n. 104, recante “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore”, pur intervenendo trasversalmente su una pluralità di temi (assunzioni di assistenti sociali, tavolo nazionale di lavoro sui minori fuori famiglia, Giornata nazionale dell’ascolto dei minori, modifiche al regime delle ONLUS, estinzione della Fondazione Italia sociale, ecc.), assume rilievo, ai fini che qui interessano, per le previsioni dell’art. 4, che reca un articolato pacchetto di modifiche al Codice del Terzo settore.

L’art. 4, comma 1, lett. c), Legge n. 104/2024, ha riscritto in più punti l’art. 13, CTS, primo tra tutti al comma 2 sono state inserite, dopo le parole «enti del Terzo settore», le parole «privi di personalità giuridica», e la soglia di 220.000 euro è stata sostituita da quella di 300.000 euro. Ne discende, pertanto, una duplice modifica: per un verso, l’innalzamento del limite quantitativo per l’accesso al rendiconto per cassa; per altro verso, il restringimento soggettivo della facoltà ai soli enti privi di personalità giuridica;

È stato, poi, introdotto il comma 2-bis, a tenore del quale: «per tutti gli enti del Terzo settore, in caso di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro, il rendiconto per cassa può indicare le entrate e le uscite in forma aggregata».

La disposizione introduce dunque una soglia ulteriore, sub-rispetto a quella del comma 2, in corrispondenza della quale è consentito il ricorso a una versione semplificata del rendiconto per cassa, espositivamente articolata per macro-aggregati e riconosciuta a tutti gli ETS di minori dimensioni indipendentemente dal possesso della personalità giuridica.

Ai fini della disamina è giusto riportare anche le modifiche operate dalla norma in parola al comma 5, versione che prevedeva, per gli ETS che svolgono la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale: è stato aggiunto un periodo che riconosce a tali enti, ove non rivestano la qualifica di imprese sociali, la facoltà di redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3, ovvero secondo i modelli del D.M. 5 marzo 2020, rispetto alla previgente l’adozione degli schemi di bilancio di cui agli art. 2423 e seguenti del Codice civile.

Pochi giorni dopo l’entrata in vigore della Legge n. 104/2024, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la circolare n. 6/2024, indirizzata agli Uffici del RUNTS, con cui ha fornito le prime indicazioni applicative. In particolar modo, secondo il Ministero, la duplice modifica (innalzamento del limite a 300.000 euro e restrizione ai soli enti privi di personalità giuridica) viene letta come il punto di equilibrio tra 2 esigenze meritevoli: da un lato, ampliare la platea degli ETS che possono accedere a una struttura di bilancio semplificata; dall’altro, garantire, per gli enti dotati di personalità giuridica e operanti in regime di autonomia patrimoniale perfetta, la conoscibilità della consistenza del patrimonio e della capacità dell’ente di far fronte alle obbligazioni assunte, informazione ritenuta rilevante per associati, terzi (creditori, potenziali donatori) e Uffici del RUNTS, o in ogni caso per i soggetti esercitanti attività di controllo.

In evidenzia, la circolare valorizza il dato letterale di quello che era il nuovo comma 2-bis, evidenziando come la formulazione «per tutti gli enti del Terzo settore», di natura onnicomprensiva, esprima la volontà del Legislatore di far prevalere, al di sotto della soglia di 60.000 euro, le esigenze di semplificazione.

Il D.M. 18 febbraio 2026 e l’approvazione del Modello “E”

L’attesa del decreto attuativo, la cui mancata emanazione, secondo la circolare n. 6/2024, comportava la sospensione applicativa del comma 2-bis, si è conclusa con la pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale n. 67/2026, del Decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e con il Ministro della Giustizia, datato 18 febbraio 2026.

Il provvedimento adotta il modello di rendiconto per cassa in forma aggregata, destinato secondo l’art. 1 del Decreto in parola «a tutti gli enti del Terzo settore, in possesso o meno di personalità giuridica, con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro».

La disposizione di cui all’art. 1, comma 2, bisogna armonizzarla con quanto espresso dalla circolare del MLPS n. 6/2026, in quanto il documento normativo non sembra coincidere totalmente con il documento di prassi. Si tratta di un punto di particolare rilievo: il decreto, in quanto fonte attuativa di rango regolamentare, individua una platea di destinatari del Modello E che, alla lettera, risulta diversamente perimetrata rispetto a quella che, di lì a poco, sarà delineata dalla circolare ministeriale di natura interpretativa.

Compito della circolare in parola, è quello di fornire chiarimenti sull’utilizzo del Modello E e sin dal suo inizio, il Ministero conferma che il Modello E è adottabile dagli enti con entrate complessive annue non superiori a 60.000 euro. Vale la pena, in proposito, una precisazione di rilievo: l’ammontare massimo di 60.000 euro deve riferirsi al complesso delle entrate dell’ente, sia di natura non commerciale sia derivanti da attività o natura commerciale. Il dato letterale del comma 2-bis, che fa riferimento a «ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate», non lascia spazio a una lettura selettiva del parametro dimensionale, che opera quale soglia complessiva e non per tipologia di entrata.

Se a livello quantitativo, dunque, non si palesano particolari difficoltà di comprensione, poiché poco cambia rispetto a quanto già conosciuto, è sul profilo soggettivo, ovvero sulle condizioni di accesso al Modello, che la circolare desta le prime, importanti riflessioni operative, che si saldano peraltro con il problema di coordinamento con il decreto attuativo già accennato: la fonte regolamentare e la fonte di prassi paiono infatti delineare 2 perimetri soggettivi non perfettamente sovrapponibili, generando un’area di incertezza applicativa.

L’art. 1 del D.M. 18 febbraio 2026 dispone, in maniera apparentemente onnicomprensiva, che il Modello E si applica «a tutti gli enti del Terzo settore» che possiedano o meno la personalità giuridica e che non superino la soglia di 60.000 euro di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate. La disposizione, dunque, sotto il profilo letterale, individua la platea dei destinatari individuando il solo criterio nella soglia dimensionale pari a 60.000 euro. Nessun altro requisito è espressamente menzionato dal testo regolamentare; in particolare, non vi è alcuna distinzione fondata, sul possesso o meno della personalità giuridica o sulla natura commerciale o non commerciale dell’attività esercitata e della conseguente natura fiscale dell’ente.

Di tesi innovativa quanto riportato nel passaggio della circolare n. 6/2026, il Modello aggregato: «può essere adottato da tutti gli ETS con entrate comunque denominate non superiori a 60.000 euro annui tranne, beninteso, le imprese sociali (per le quali trova applicazione la disciplina specifica contenuta nell’art. 9, comma 1 del D.Lgs. n. 112/2017) e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale (per i quali si applica l’art. 13, comma 5 del Codice del Terzo settore), indipendentemente dal possesso o meno della personalità giuridica, in coerenza con la ratio di semplificazione alla base della novella introdotta con la Legge n. 104/2024».

Il documento di prassi, come si vede, opera sul perimetro tracciato dal decreto in 2 direzioni di segno opposto, che meritano di essere illustrate distintamente:

  • da un lato, amplia soggettivamente l’ambito di applicazione, riconoscendo l’utilizzabilità del Modello E anche agli ETS con personalità giuridica, in linea con il dato letterale del comma 2-bis dell’art. 13 CTS che, sul punto, non opera alcuna distinzione;
  • dall’altro, restringe l’ambito di applicazione introducendo 2 esclusioni soggettive (le imprese sociali e gli ETS commerciali in via prevalente o esclusiva) che il decreto, alla lettera, non prevede. Si tratta di esclusioni che il Ministero ricava per via sistematica dal richiamo all’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017 (per le imprese sociali), e all’art. 13, comma 5, CTS (per gli ETS commerciali), entrambi sottendenti regimi contabili incompatibili con il rendiconto per cassa in forma aggregata.

Da una prima lettura della disposizione di prassi emergono con chiarezza, dunque, 2 esclusioni espresse dall’adozione del Modello: le imprese sociali, in quanto già destinatarie di una disciplina contabile autonoma e specifica, contenuta nell’art. 9, comma 1, D.Lgs. n. 112/2017, che impone la redazione del bilancio secondo gli schemi del Codice civile e gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale, la cui posizione è regolata dall’art. 13, comma 5, CTS.

È sulla seconda categoria di enti esclusi che occorre sviluppare un ragionamento più approfondito, in quanto a conferma di tale lettura sembra deporre la stessa citazione dell’art. 13, comma 5, CTS, il quale dispone che gli enti del Terzo settore con “vestito” commerciale siano chiamati a predisporre il bilancio secondo la “regola generale” recata dal comma 1, art. 13 (gli ETS devono redigere il bilancio formato da stato patrimoniale, rendiconto gestionale, e relazione di missione), con l’obbligo (devono) di adottare i Modelli A), B), C) del D.M. 39/2020. Con la modifica apportata dalla Legge n. 104/2024, la norma è stata integrata dal seguente periodo: «Tali enti, se non rivestono la qualifica di imprese sociali, possono redigere il bilancio di esercizio ai sensi del comma 1, secondo i modelli di cui al comma 3», mantenendo l’utilizzabilità dei modelli adottati con il D.M. 5 marzo 2020, limitatamente a quanto previsto al comma 1, cioè i Modelli A, B, e C, con esclusione tanto del Modello D-rendiconto per cassa nella forma analitica, quanto, a maggior ragione, del Modello E-rendiconto per cassa nella forma aggregata), con l’obbligo di depositare gli stessi in camera di commercio.

Ne discende un’indicazione operativa: dove la valutazione circa l’accesso al Modello E richiede un duplice scrutinio, quantitativo (rispetto della soglia di 60.000 euro) e qualitativo (verifica della natura non commerciale dell’ente, intesa come prevalenza delle entrate non commerciali sul totale delle entrate), la sola sussistenza del requisito dimensionale non è dunque sufficiente ed è necessario che l’ente non si configuri quale ETS non commerciale in via prevalente o esclusiva.

Riassuntivamente, dalla combinazione dei criteri della soglia di 60.000 euro, del possesso o meno della personalità giuridica e della natura fiscale dell’ente, è possibile costruire la seguente tavola di sintesi, di immediata applicabilità nella pratica:

Volumi entrate inferiori a 60.000Volumi entrate compresi tra 60.000 e 300.000Volumi entrate superiori a 300.000
ETS con PGPossibilità di adottare schema super semplificato MOD. E se ETS non commercialeObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale;– Relazione di missione se ETS commercialeObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale;– Relazione di missioneObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione
ETS senza PGPossibilità di adottare schema super semplificato Mod. E se ETS non commercialeObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione se ETS commercialePossibilità di adottare Mod. D) del D.M. 39/2021 rendiconto per cassa se ETS non commercialeObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione se ETS commercialeObbligo di adottare Mod. A), B), C) del D.M. 39/2020: – Stato patrimoniale; – Rendiconto gestionale; – Relazione di missione

La griglia evidenzia con immediatezza come il possesso della personalità giuridica risulti, nella prospettiva del Modello E, neutro: la facoltà di adozione del rendiconto in forma aggregata si estende (questa è una delle innovazioni più significative del nuovo regime) anche agli enti riconosciuti, purché di natura non commerciale e nel rispetto della soglia dimensionale. Per converso, la natura commerciale dell’ente costituisce sempre e comunque preclusione assoluta, indipendentemente dalle ridotte dimensioni e dalla configurazione organizzativa adottata. Questo implica, in via interpretativa a parere di chi scrive, che anche gli ETS, privi di personalità giuridica, con volumi entrate, proventi e ricavi compresi tra 60.000 euro e 300.000, sono tenuti all’adozione dei Modelli A, B, C, D.M. n. 39/2000 se la natura fiscale risulterebbe essere quella di ente commerciale.

Sotto il profilo contenutistico, il Ministero si sofferma a evidenziare che, rispetto al Modello del rendiconto per cassa corrispondente al Modello D, D.M. 5 marzo 2020, nulla cambia. Più precisamente, restano inalterati: la suddivisione predisposta (già nota agli operatori) nelle aree gestionali tipiche degli ETS (attività di interesse generale, attività diverse, raccolta fondi, attività finanziarie e patrimoniali, supporto generale); il sistema di rilevazione, che si basa esclusivamente sulle movimentazioni monetarie e dunque sul principio di cassa puro[1]

L’unico elemento che cambia, e qui sta la specificità del Modello E, è l’esposizione dei dati contabili: questi vengono riportati a livello di sezione, senza l’analitica declinazione delle voci specifiche di ciascuna sezione che invece il Modello D “ordinario” del rendiconto per cassa contempla. Si tratta, in altri termini, di un’operazione di compressione espositiva che, lasciando intatto il sistema sottostante, opera unicamente sul grado di dettaglio del documento.

Commento al nuovo Modello “E”: struttura, decorrenza e aspetto temporale

Sotto il profilo strutturale, il Modello “E” allegato al D.M. 18 febbraio 2026 si presenta come una versione condensata del Modello “D” approvato con il D.M. 5 marzo 2020, rispetto al quale conserva l’identica architettura per aree gestionali ma rinuncia all’analitica scomposizione delle voci di dettaglio. Il prospetto si articola, come quello del Modello “D”, in 2 colonne speculari riservate, rispettivamente, alle uscite e alle entrate dell’esercizio, classificate nelle 5 sezioni tipiche della rendicontazione del Terzo settore: la sezione A) relativa alle attività di interesse generale di cui all’art. 5, CTS; la sezione B) dedicata alle attività diverse ex art. 6, CTS; la sezione C) afferente alle attività di raccolta fondi disciplinate dall’art. 7, CTS; la sezione D) per le attività finanziarie e patrimoniali; e, infine, la sezione E) per il supporto generale, destinata ad accogliere le componenti monetarie non direttamente imputabili alle aree precedenti. La differenza rispetto al Modello “D” sta tutta nel grado di esposizione: laddove quest’ultimo richiede di dettagliare, all’interno di ogni sezione, le singole voci che la compongono (ad esempio per l’area A) proventi da quote associative, da erogazioni liberali, da contratti con enti pubblici, ricavi da prestazioni di servizi, e così via, con la corrispondente articolazione delle uscite, il Modello “E” si limita all’indicazione del totale di sezione, senza obbligo di scomposizione interna.

Completano il prospetto le componenti già note al Modello “D” e qui integralmente riprodotte: una sezione separata destinata alle entrate da disinvestimenti e dai finanziamenti, contrapposta alle correlate uscite per investimenti e per rimborso di finanziamenti, in coerenza con il principio (espresso dal D.M. 5 marzo 2020 e ribadito dalla circolare n. 6/2026) per cui tali movimenti, pur incidenti sui flussi di cassa dell’esercizio, non rilevano ai fini della verifica del superamento delle soglie dimensionali; il riepilogo dei saldi finali di cassa, depositi bancari e postali; il prospetto facoltativo dei costi e proventi figurativi, raccomandato in particolare per gli enti che fanno largo ricorso all’apporto dei volontari, in coerenza con la valorizzazione di cui all’art. 17, CTS. Permangono inoltre, in calce al rendiconto, le 2 annotazioni informative obbligatorie già previste per il Modello “D”: la documentazione del carattere secondario e strumentale delle attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, ai sensi dell’art. 13, comma 6, CTS, e il rendiconto specifico delle raccolte fondi occasionali di cui all’art. 87, comma 6, CTS, accompagnato dalla relazione illustrativa che dia conto della destinazione dei fondi raccolti.

Quanto al profilo della decorrenza, l’art. 3, D.M. 18 febbraio 2026 fissa la regola generale: il Modello “E” trova applicazione a partire dal bilancio relativo all’esercizio in corso alla data di pubblicazione del decreto in Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 21 marzo 2026. La regola va declinata in funzione della concreta scansione dell’esercizio finanziario adottata dall’ente. Per gli ETS che hanno un esercizio coincidente con l’anno solare, il Modello “E” sarà concretamente utilizzabile a partire dal rendiconto dell’esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2026 e che andrà approvato e depositato nei termini di legge nel corso del primo semestre 2027. Per gli ETS che adottano un esercizio finanziario non coincidente con l’anno solare, ma in corso alla data del 21 marzo 2026 (si pensi, ad esempio, a un ente con esercizio che va dal 1° luglio 2025 al 30 giugno 2026, oppure dal 1° settembre 2025 al 31 agosto 2026) il Modello “E” è già utilizzabile per la chiusura dell’esercizio in corso, in coerenza con il dato letterale del decreto. È appena il caso di ricordare che la verifica del rispetto della soglia di 60.000 euro, ai fini dell’opzione per il modello aggregato, va condotta sulle risultanze dell’esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in linea con il criterio generale del rinvio all’esercizio “n-1” già consolidato nella disciplina contabile degli ETS, (pertanto sul bilancio 2025, se coincidente con l’anno solare).

Sul piano temporale si pone, come si è anticipato, il problema degli enti che, dotati di personalità giuridica e con entrate inferiori a 60.000 euro, abbiano chiuso il proprio esercizio finanziario prima del 21 marzo 2026 e si trovino dunque, per quel solo esercizio, in una zona di “scopertura” tra il vecchio e il nuovo regime. Si è creato per tanto un cortocircuito più di natura interpretativa che sostanziale: l’ente, non avrebbe potuto accedere al rendiconto per cassa di cui al comma 2, poiché riservato dalla Legge n. 104/2024 ai soli enti privi di personalità giuridica, ma neppure avrebbe potuto utilizzare il Modello “E” in quanto non ancora disponibile. La circolare n. 6/2026 ha sciolto questo nodo riconoscendo, per il solo esercizio interessato, la facoltà di utilizzare il Modello “D” del rendiconto per cassa integrale, quale ragionevole soluzione transitoria che evita di gravare l’ente di un onere amministrativo del tutto sproporzionato qual è quello rappresentato dalla redazione del bilancio nella forma di stato patrimoniale, rendiconto gestionale e relazione di missione ex art. 13, comma 1, CTS. La portata della deroga è dunque rigorosamente circoscritta sotto il profilo temporale: essa opera, una tantum, per il solo bilancio di un esercizio che si è chiuso prima del 21 marzo 2026, esaurendosi con il subentrare della naturale operatività del Modello “E” a partire dall’esercizio successivo. Resta inteso che, per gli esercizi chiusi a partire dal 21 marzo 2026 in poi, l’ente con personalità giuridica e con entrate sotto soglia dovrà migrare al Modello “E”, non potendo più contare sulla deroga transitoria che è stata espressamente concepita per assorbire gli effetti dello sfasamento tra entrata in vigore della norma primaria ed emanazione del decreto attuativo.

Non va infine trascurato un profilo connesso, ma altrettanto rilevante in chiave operativa: il deposito del bilancio presso il RUNTS. Per effetto della modifica apportata dall’art. 4, comma 1, lett. l), Legge n. 104/2024 all’art. 48, comma 3, CTS, il termine fisso del 30 giugno è stato sostituito dal termine “mobile” dei 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio finanziario. La nuova tempistica, applicabile a tutti i bilanci approvati a partire dal 3 agosto 2024 (data di entrata in vigore della Legge n. 104/2024), incide naturalmente anche sui bilanci redatti secondo il Modello “E”: l’ente con esercizio coincidente con l’anno solare dovrà dunque depositare il primo rendiconto nella nuova forma aggregata, riferito all’esercizio 2026, entro il 29 giugno 2027; gli ETS con esercizio non coincidente con l’anno solare regoleranno l’adempimento sulla base della rispettiva data di chiusura, computando il termine semestrale a far tempo da quest’ultima. Conclusivamente, il Modello “E” si configura come uno strumento contabile di compromesso, ben calibrato rispetto alla dimensione e all’operatività della platea cui è destinato: ne riproduce nell’architettura le coordinate sistematiche del rendiconto per cassa già in vigore, ne semplifica significativamente l’esposizione e si accompagna a un regime temporale articolato che, attraverso la deroga transitoria della circolare n. 6/2026, intende assicurare a tutti gli enti potenzialmente interessati una soluzione contabile coerente con la propria dimensione, senza imposizioni amministrative sproporzionate. Spetta ora al professionista, nella concreta consulenza all’ente, calibrare la scelta del modello tenendo conto dei criteri illustrati e accompagnare la transizione verso il nuovo regime con la dovuta attenzione alla corretta lettura combinata del D.M. 18 febbraio 2026 e della circolare ministeriale n. 6/2026.


[1] Tuttavia, sul punto emerge una possibile mancanza di coordinamento tra le indicazioni fornite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e quelle dell’Agenzia delle Entrate. In particolare, la circolare del MLPS sembra limitare la rilevazione alle sole movimentazioni monetarie, aderendo a un’impostazione rigidamente e correttamente improntata al principio di cassa puro. Diversamente, la circolare n. 1/2026 dell’Agenzia delle Entrate, pur senza esprimere una posizione esplicita in senso contrario, lascia intendere la possibilità di discostarsi da tale principio. Essa, infatti, apre alla rilevazione di componenti economici quali gli ammortamenti dei beni strumentali, che potrebbero essere considerati tra i costi effettivi qualora imputati nel rispetto dei principi contabili applicabili all’ente e secondo criteri costanti nel tempo, coerenti con l’effettivo utilizzo dei beni nello svolgimento delle attività di interesse generale. Resta tuttavia aperta una questione interpretativa di rilievo: occorre chiarire se tale impostazione, (inserita nell’ambito dei criteri di non commercialità ai fini IRES delle attività di interesse generale), produca effetti esclusivamente sul piano fiscale ai fini della qualificazione dell’attività, attraverso un prospetto extracontabile, oppure se sia destinata a incidere anche sul piano contabile. In quest’ultimo caso, si porrebbe inoltre il problema di comprendere come tali componenti, qualificabili come movimenti extra-contabili, possano essere coerentemente raccordati con un sistema di contabilità fondato sul principio di cassa.

Si segnala che l’articolo è tratto da “Associazioni e sport”.

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