Il tema delle garanzie procedurali a tutela del contribuente nell’ambito delle verifiche fiscali condotte dalla Guardia di Finanza e dall’Agenzia delle Entrate ha assunto negli ultimi anni una centralità crescente nel dibattito giuridico italiano, in particolare alla luce delle pronunce della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). La giurisprudenza di Strasburgo ha progressivamente delineato un quadro di criticità sistemiche nella normativa italiana, culminato con la sentenza Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia del 6 febbraio 2025, la quale ha evidenziato una violazione dell’art. 8 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) dovuta all’insufficienza delle garanzie offerte dall’ordinamento interno. In tale contesto si inseriscono 2 recenti pronunce, che meritano un’attenta analisi: la sentenza della Corte EDU del 5 marzo 2026, Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia, che riafferma e specifica i principi già enunciati nella sentenza Italgomme, e la sentenza della Corte di Cassazione, Terza Sez. pen., n. 512/2026 (depositata lo scorso 8 gennaio), che rappresenta una delle prime reazioni della giurisprudenza di legittimità italiana alle censure europee. Il presente contributo si propone di esaminare in dettaglio i richiamati approdi giurisprudenziali, analizzando le motivazioni della Corte di Strasburgo e la risposta della Suprema Corte italiana, con particolare attenzione alle implicazioni sul regime di utilizzabilità delle prove acquisite in violazione dei principi CEDU e alle prospettive di adeguamento dell’ordinamento interno.
La posizione critica della Corte EDU nella sentenza Edilsud
Con la recente sentenza del 5 marzo 2026, Edilsud 2014 S.r.l. Semplificata e Ferreri c. Italia, la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, nel solco tracciato dalla propria precedente pronuncia Italgomme Pneumatici S.r.l. e altri c. Italia, ha ribadito la violazione dell’art. 8, Convenzione, da parte dell’Italia, in relazione alle modalità di accesso e ispezione dei locali commerciali a fini di accertamento tributario.
Il caso Edilsud riguardava l’accesso e l’ispezione dei locali commerciali della società ricorrente, che aveva la propria sede legale presso l’abitazione del suo rappresentante legale e unico proprietario, il secondo ricorrente. L’autorizzazione a procedere alla perquisizione era stata rilasciata dal Pubblico ministero presso il Tribunale distrettuale di Foggia, su richiesta del comandante locale della Guardia di Finanza, con lo scopo di valutare la regolarità fiscale della società e, eventualmente, perseguire i reati fiscali. In data 2 febbraio 2018 seguiva, quindi, una perquisizione dell’intera abitazione, comprese camere da letto e bagni, e 2 automobili.
I ricorrenti lamentavano, ai sensi dell’art. 8 (considerato isolatamente e in combinato disposto con l’art. 13) e dell’art. 6, par. 1, Convenzione, l’eccessiva ampiezza del potere discrezionale conferito alle Autorità nazionali dalla legislazione italiana e la mancanza di garanzie procedurali sufficienti, in particolare l’assenza di un controllo giurisdizionale o indipendente ex ante e/o ex post delle misure contestate.
La Corte EDU, dopo aver dichiarato i ricorsi ammissibili e aver respinto l’eccezione del Governo italiano relativa al mancato esaurimento dei rimedi interni (richiamando la sentenza Italgomme che aveva già chiarito l’inefficacia dei rimedi interni), ha esaminato la questione esclusivamente alla luce dell’art. 8, Convenzione.
Un punto cruciale della sentenza Edilsud è la specificità del caso, in cui la sede legale della società ricorrente coincideva con la residenza privata del suo rappresentante legale. La Corte ha osservato che, sebbene l’autorizzazione fosse stata rilasciata da un Pubblico ministero, l’art. 52, comma 1, D.P.R. n. 633/1972, come interpretato dalla giurisprudenza di Cassazione, non richiede che tale autorizzazione sia motivata quando l’accesso riguarda locali commerciali utilizzati anche come abitazione, in quanto considerata un «mero requisito procedurale». Al contrario, la motivazione è necessaria solo quando il provvedimento riguardi residenze di privati che non sono al contempo locali commerciali.
La Corte ha ritenuto che tale autorizzazione, non motivata, fosse paragonabile a quella rilasciata dal capo della Polizia tributaria o dall’Agenzia delle Entrate, già ritenuta inadeguata nella citata sentenza Italgomme. In particolare, la Corte ha rilevato che l’autorizzazione rilasciata dal Pubblico ministero comprendeva sia la sede legale della società sia la residenza privata del secondo ricorrente, senza limitare in alcun modo la portata delle ispezioni.
Concludendo, la Corte ha stabilito che, in tali circostanze, l’ingerenza in questione non poteva considerarsi «conformemente alla legge», come richiesto dall’art. 8, par. 2, Convenzione, riscontrando, di conseguenza, una violazione dell’art. 8 della Convenzione nei confronti di entrambi i ricorrenti e riconoscendo ai medesimi una somma a titolo di risarcimento del danno.
La pronuncia in commento ha così rafforzato la posizione della Corte EDU sulla necessità di garanzie sostanziali e non meramente formali negli accessi fiscali, specialmente quando questi coinvolgono la sfera privata dell’individuo, anche se in locali adibiti a duplice funzione: la mancanza di una motivazione specifica per l’autorizzazione e l’ampiezza indiscriminata della perquisizione sono state considerate elementi decisivi per la violazione.
La reazione della Cassazione: la sentenza n. 512/2026 e i limiti all’inutilizzabilità delle prove
La sentenza n. 512/2026 della Corte di Cassazione, Terza Sez. pen., offre una prima e significativa risposta della giurisprudenza di legittimità italiana alle censure della Corte EDU, in particolare alla luce della sentenza Italgomme.
Il caso esaminato dalla Suprema Corte riguardava il ricorso proposto avverso un’ordinanza del Tribunale di Lecce che, in sede di riesame, aveva parzialmente confermato un decreto di sequestro preventivo a fini di confisca di beni mobili e immobili. Il sequestro era stato disposto per reati fiscali (artt. 4, 10-bis e 11, D.Lgs. n. 74/2000) e per un illecito amministrativo dipendente da reato (artt. 5 e 25-quinquiesdecies, D.Lgs. n. 231/2001).
Il ricorrente lamentava la violazione di legge, in riferimento all’art. 191, c.p.p., avuto riguardo all’inutilizzabilità delle prove raccolte in violazione dei divieti sopravvenuti con la decisione della Corte EDU, Italgomme. Sosteneva, inoltre, che il Tribunale di Lecce avesse illegittimamente omesso di sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto tra la normativa interna (art. 35, Legge n. 4/1929, artt. 51 e 52, D.P.R. 633/1972, artt. 32 e 33, D.P.R. 600/1973) e l’art. 8 della CEDU, come interpretato dalla Corte EDU.
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, articolando la propria decisione su 2 fronti principali.
In primo luogo, la Cassazione ha ritenuto manifestamente infondata la censura relativa all’interpretazione “estensiva” dell’art. 191, c.p.p.. Tale norma, al comma 1, dispone che «Le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate». La Suprema Corte ha chiarito che la sentenza Italgomme non può essere qualificata come “legge” che stabilisce un divieto di acquisizione probatoria ai fini dell’art. 191, c.p.p.; la sentenza della Corte EDU, infatti: «non attiene direttamente al regime di invalidità o inutilizzabilità degli atti compiuti e degli elementi acquisiti all’esito degli accessi dell’Amministrazione finanziaria nei locali adibiti ad attività commerciali o a studi professionali e delle verifiche e dei controlli fiscali in loco sulla base di una disciplina nazionale in contrasto con l’art. 8 CEDU».
La Cassazione ha quindi ribadito che la disciplina dell’inutilizzabilità è di natura eccezionale e di stretta interpretazione, rimessa primariamente alle scelte discrezionali del Legislatore.
In secondo luogo, la Suprema Corte ha ritenuto che la questione di legittimità costituzionale dell’art. 191, c.p.p., laddove non include tra le prove inutilizzabili gli elementi raccolti in violazione dell’art. 8, CEDU, fosse sì rilevante, ma «manifestamente infondata».
La Corte ha precisato che la violazione di carattere sistemico rilevata dalla Corte EDU in Italgomme attiene a 2 distinti profili:
- la mancata previsione, nella legislazione e nella giurisprudenza, di presupposti sufficientemente chiari e precisi per effettuare accessi e verifiche fiscali;
- l’indisponibilità di rimedi giurisdizionali efficaci per il controllo sulla sussistenza dei presupposti e sulle modalità di svolgimento dell’accertamento, anche durante il corso della verifica.
La Cassazione ha sottolineato che tale violazione sistemica «non attiene direttamente alla disciplina della invalidità o della inutilizzabilità degli elementi acquisiti nel corso di tali attività nelle sedi amministrative e giurisdizionali» e, di conseguenza, non implica una generale illegittimità e inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti dall’Amministrazione finanziaria prima dell’adozione delle misure di adeguamento da parte dello Stato italiano.
A supporto di tale interpretazione, la Suprema Corte ha richiamato l’intervento legislativo successivo alla sentenza Italgomme, ossia l’art. 13-bis, D.L. n. 84/2025 (convertito dalla Legge n. 108/2025): tale disposizione ha modificato l’art. 12, Legge n. 212/2000, prevedendo che negli atti di autorizzazione e nei processi verbali delle operazioni di verifica siano «espressamente e adeguatamente indicate e motivate le circostanze e le condizioni che hanno giustificato l’accesso». Tuttavia, il comma 2 del medesimo articolo ha stabilito che detta previsione: «si applica […] con riferimento agli atti di autorizzazione e ai processi verbali di accesso redatti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto», e che: «restano comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti e i rapporti sorti sulla base delle disposizioni vigenti antecedentemente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».
Tale scelta legislativa, di carattere “conservativo” per gli atti pregressi, è stata interpretata dalla Cassazione come coerente con la propria lettura, escludendo così la possibilità di un’estensione retroattiva dell’inutilizzabilità.
Inoltre, la Corte ha richiamato la giurisprudenza costituzionale (in particolare, Corte Cost., sent. n. 252/2020 e n. 219/2019), che pone limiti rigorosi all’ammissibilità di pronunce additive in materia di inutilizzabilità delle prove penali, considerandola una materia di “politica processuale” riservata al Legislatore.
La frizione tra l’ordinamento interno e i principi CEDU
Alla luce di quanto precede, appare evidente l’esistenza di un punto di frizione tra l’ordinamento italiano e i principi della CEDU con riferimento alla tutela dei diritti fondamentali nel contesto delle indagini fiscali.
In particolare, la Corte EDU ha a più riprese rilevato che le sopra richiamate disposizioni interne in tema di accessi e ispezioni, così come interpretate dalla giurisprudenza nazionale, non prevedono garanzie sufficienti a proteggere gli individui da abusi o arbitrarietà, mancando di una chiara indicazione delle circostanze e delle condizioni che giustificano l’accesso e di un controllo giurisdizionale effettivo, sia ex ante che ex post.
L’art. 8 della CEDU tutela il diritto al rispetto della vita privata e familiare, del domicilio e della corrispondenza: la Corte di Strasburgo ha esteso la nozione di “domicilio” anche ai locali commerciali e professionali, riconoscendo che le ispezioni fiscali possono costituire un’ingerenza in tale diritto, la quale, per essere legittima, deve essere «prevista dalla legge», perseguire uno scopo legittimo ed essere «necessaria in una società democratica». Il requisito della «previsione legale» implica quindi non solo una base normativa, ma anche che la legge sia accessibile, prevedibile e che indichi con sufficiente chiarezza la portata del potere discrezionale conferito alle autorità e le modalità del suo esercizio, nonché le garanzie procedurali applicabili.
Le sentenze Italgomme ed Edilsud hanno chiarito che la normativa italiana, in particolare per l’assenza di motivazione specifica per l’autorizzazione e l’inefficacia dei rimedi giurisdizionali, non soddisfa il requisito della “previsione legale” in termini sostanziali, così configurando una violazione sistemica.
La Cassazione, nella sentenza n. 512/2026, si trova dunque a mediare tra il vincolo derivante dalle pronunce della Corte EDU e i principi interni di legalità processuale, e in particolare l’art. 191, c.p.p.: la Suprema Corte ha optato per una lettura restrittiva del concetto di “divieti stabiliti dalla legge” ai fini dell’inutilizzabilità, escludendo che una sentenza della Corte EDU possa direttamente integrare tale nozione. Tale posizione si fonda sulla natura eccezionale e di stretta interpretazione delle norme sull’inutilizzabilità, la cui disciplina è riservata al Legislatore.
La Suprema Corte, come detto, ha inoltre valorizzato l’intervento legislativo dell’art. 13-bis, D.L. n. 84/2025, che, pur introducendo maggiori garanzie per il futuro, ha espressamente salvaguardato la validità degli atti compiuti antecedentemente, così rafforzando l’idea che la violazione sistemica della CEDU, pur comportando la condanna dello Stato e l’obbligo di adeguamento normativo, non si traduce automaticamente in una sanzione processuale di inutilizzabilità per le prove già acquisite.
Considerazioni critiche
Le sentenze analizzate, e in particolare il confronto tra la posizione della Corte EDU e quella della Cassazione, sollevano importanti questioni e spunti critici.
La decisione della Cassazione evidenzia una chiara tensione tra l’esigenza di dare piena attuazione ai principi della CEDU e il rispetto dei canoni di legalità e tassatività che informano il diritto processuale penale italiano, in particolare in materia di prova. La Suprema Corte, pur riconoscendo la violazione sistemica dell’art. 8, CEDU, ha ritenuto di non poter estendere il regime di inutilizzabilità delle prove in assenza di una specifica previsione legislativa in tal senso. Tale impostazione, se da un lato garantisce la certezza del diritto e la separazione dei poteri, dall’altro rischia di depotenziare l’efficacia pratica delle pronunce della Corte EDU, limitandone l’impatto sui processi penali in corso che si fondano su prove acquisite in violazione dei diritti fondamentali.
Il ricorrente in Cassazione aveva esplicitamente sollevato la questione della decisività degli elementi acquisiti nel corso della verifica fiscale per la sussistenza del fumus commissi delicti: la decisione della Suprema Corte, di fatto, consente che tali elementi, pur derivanti da un sistema di accertamento ritenuto non conforme alla CEDU, possano continuare a fondare provvedimenti cautelari e, potenzialmente, condanne penali.
La scelta legata all’irretroattività dell’intervento legislativo di cui all’art. 13-bis, D.L. n. 84/2025, in relazione all’inutilizzabilità delle prove, sebbene giustificata dalla necessità di non travolgere atti pregressi e di rispettare la discrezionalità legislativa, rischia di creare un “vuoto di tutela” per tutti quei casi in cui le ispezioni sono avvenute prima dell’entrata in vigore della nuova norma; con la conseguenza che, in tali circostanze, la violazione sistemica dell’art. 8, CEDU, viene riconosciuta, ma le sue conseguenze sul piano probatorio nel processo penale risultano di fatto neutralizzate.
Ciò solleva interrogativi sull’effettività della tutela dei diritti fondamentali: se, da un lato, la condanna dello Stato e il risarcimento del danno costituiscono un riconoscimento della violazione dei principi CEDU, dall’altro, la mancata incidenza sull’utilizzabilità delle prove nel processo penale può apparire come una limitazione della piena riparazione per l’individuo leso.
La Cassazione ha ribadito che le sentenze della Corte EDU non costituiscono “legge” ai fini dell’art. 191, c.p.p.: tale interpretazione, pur formalmente corretta nell’ottica della gerarchia delle fonti e del principio di legalità, pone tuttavia il problema di come il giudice nazionale debba concretamente applicare i principi CEDU. Se le sentenze della Corte di Strasburgo non possono direttamente generare divieti probatori, spetta al Legislatore intervenire per adeguare l’ordinamento interno; tuttavia, l’intervento legislativo, come visto, può essere limitato nella sua portata temporale.
La giurisprudenza della Corte Costituzionale ha riconosciuto il valore di “norme interposte” alle disposizioni della CEDU, come interpretate dalla Corte di Strasburgo, imponendo al giudice nazionale di sollevare questione di legittimità costituzionale in caso di contrasto irrisolvibile in via interpretativa. La Cassazione, pur riconoscendo la rilevanza della questione di legittimità costituzionale, l’ha tuttavia ritenuta manifestamente infondata, argomentando che la violazione sistemica non implica direttamente l’inutilizzabilità delle prove; tale approccio potrebbe essere visto come un tentativo di contenere l’impatto delle pronunce della Corte EDU sulle dinamiche processuali interne, lasciando al Legislatore il compito esclusivo di definire le conseguenze probatorie.
L’intervento del Legislatore, con l’art. 13-bis, D.L. n. 84/2025, ha rappresentato un primo passo in tal senso; tuttavia il contrasto evidenziato nella presente disamina suggerisce che ulteriori riforme potrebbero essere necessarie. Sarebbe infatti auspicabile un intervento legislativo che, in coerenza con i principi CEDU, definisca in modo più chiaro le conseguenze processuali dell’acquisizione di prove in violazione dei diritti fondamentali, anche con riferimento a situazioni pregresse, o che comunque rafforzi i meccanismi di controllo giurisdizionale ex ante ed ex post in modo da prevenire a monte le violazioni. Il dialogo tra Strasburgo e la giurisprudenza nazionale sul tema degli accessi fiscali appare quindi tutt’altro che concluso, evidenziando la complessità dell’integrazione tra ordinamenti e la costante necessità di bilanciare l’efficienza dell’azione amministrativa e repressiva con la tutela dei diritti fondamentali dell’individuo.
Si segnala che l’articolo è tratto da “La circolare tributaria”.
