l procedimento di approvazione del bilancio prende avvio con la redazione del progetto da parte degli amministratori e si articola nel rispetto dei termini di trasmissione, deposito e convocazione assembleare. L’approvazione avviene entro 120 giorni, o 180 in presenza di specifici presupposti. Sono inoltre previste modalità flessibili di svolgimento dell’assemblea e di espressione del voto.
La fase iniziale del percorso che porta all’approvazione del bilancio d’esercizio è costituita dalla redazione del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione da parte dell’organo amministrativo.
Il progetto di bilancio è composto da Stato patrimoniale, Conto economico, Nota integrativa e Rendiconto finanziario.
Il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione devono essere trasmessi all’organo di controllo (Collegio sindacale o revisore) almeno 30 giorni prima di quello fissato per l’assemblea che deve discuterlo, per consentire eventuali osservazioni o proposte (art. 2429, c.c.).
Il termine per la trasmissione all’organo di controllo è quindi individuato a ritroso, siccome dipende dal giorno in cui è stata convocata l’assemblea che deve deliberare l’approvazione del bilancio.
Il termine ordinario per l’approvazione del bilancio è fissato in 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Pertanto, con riferimento al bilancio 1° gennaio 2025 – 31 dicembre 2025, la convocazione dell’assemblea deve essere fissata, al più tardi, entro il 30 aprile 2026.
Qualora, ad esempio, l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 fosse convocata in data 27 aprile 2026, la trasmissione all’organo di controllo del progetto di bilancio e della relazione sulla gestione dovrebbe avvenire entro il 28 marzo 2026.
Il Collegio sindacale (o il revisore) ha al massimo 15 giorni di tempo per redigere la propria relazione, poiché il progetto di bilancio, la relazione sulla gestione, nonché la stessa relazione dell’organo di controllo devono restare depositati nella sede della società durante i 15 giorni che precedono l’assemblea e fino all’approvazione, cosicché i soci possano prenderne visione.
Per le società prive dell’organo di controllo, gli amministratori, non dovendo osservare il termine a ritroso dei 30 giorni, possono depositare il progetto di bilancio e la relazione sulla gestione direttamente presso la sede della società osservando il termine dei 15 giorni.
Pertanto, continuando ad assumere che l’assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025 sia convocata in data 27 aprile 2026, il deposito presso la sede sociale deve avvenire entro il 12 aprile 2026.
Il bilancio d’esercizio può essere approvato anche entro il maggior termine di 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio, ma soltanto se tale facoltà è prevista dallo statuto, in presenza di:
- società tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
- particolari esigenze connesse con la struttura e l’oggetto della società.
Per l’esercizio 2025 il termine di 180 giorni scade il 29 giugno 2026.
Si evidenzia, infine, che l’art. 4, comma 11, D.L. n. 200/2025 (c.d. Decreto Milleproroghe 2026) ha confermato la proroga fino alle assemblee tenute entro il 30 settembre 2026 (prima il termine era fissato al 31 dicembre 2025) delle disposizioni di cui all’art. 106, comma 7, D.L. n. 18/2020 (c.d. Decreto Cura Italia), secondo cui, anche in deroga alle diverse disposizioni statutarie:
- il voto dell’assemblea che approva il bilancio d’esercizio può essere espresso per via elettronica o per corrispondenza;
- l’assemblea di approvazione del bilancio d’esercizio può svolgersi, anche esclusivamente, mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto, senza necessità che il presidente, il segretario o il Notaio si trovino nel medesimo luogo;
- le Srl possono consentire che l’espressione del voto dei soci avvenga mediante consultazione scritta oppure consenso espresso per iscritto.
