Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA 2025, in un’unica soluzione o rateizzato fino al 16 dicembre 2026 (max 10 rate con interessi dello 0,33% mensile dalla seconda).
Entro il 16 marzo 2026 i soggetti passivi IVA devono versare il saldo IVA emergente dalla dichiarazione annuale IVA relativa all’anno 2025. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione oppure in forma rateale, tenendo presente che il termine ultimo per completare la rateizzazione è fissato in data 16 dicembre 2026.
Si ricorda, infatti, che per effetto dell’introduzione dell’art. 8, D.Lgs. n. 1/2024 (c.d. Decreto semplificazione adempimenti tributari), che è intervenuto sull’art. 20, D.Lgs. n. 241/1997, è stato differito il termine finale della rateizzazione dal 30 novembre al 16 dicembre, con la conseguenza che il versamento del saldo IVA può ora essere dilazionato in massimo 10 tranches di pari importo, dal 16 marzo al 16 dicembre.
Dalla seconda rata in poi vanno applicati gli interessi dello 0,33% mensile (dunque, la seconda rata va maggiorata dello 0,33%, la terza dello 0,66%, la quarta dello 0,99%, eccetera).
Ne deriva che il pagamento del saldo IVA 2025 può essere al più rateizzato come segue:
- I° rata entro il 16 marzo 2026, senza interessi;
- II° rata entro il 16 aprile 2026, con interessi dello 0,33%;
- III° rata entro il 18 maggio 2026, con interessi dello 0,66%;
- IV° rata entro il 16 giugno 2026, con interessi dello 0,99%;
- V° rata entro il 16 luglio 2026, con interessi del 1,32%;
- VI° rata entro il 20 agosto 2026, con interessi del 1,65%;
- VII° rata entro il 16 settembre 2026, con interessi del 1,98%;
- VIII° rata entro il 16 ottobre 2026, con interessi del 2,31%;
- IX° rata entro il 16 novembre 2026, con interessi del 2,64%;
- X° rata entro il 16 dicembre 2026, con interessi del 2,97%.
Resta ferma la possibilità di differire il pagamento del saldo IVA al termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sul reddito (IRPEF/IRES), potendo anche sfruttare l’ulteriore differimento al 30° giorno successivo ex art. 17, comma 2, D.P.R. n. 435/2001. Pertanto, il versamento del saldo IVA 2025:
- può essere generalmente differito al 30 giugno 2026 con la maggiorazione dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16 marzo:
- in un’unica soluzione, applicando la maggiorazione dell’1,60% (0,40% × 4); oppure
- a rate dal 30 giugno 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, maggiorando quanto dovuto dell’1,60% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 7), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%;
- può essere generalmente ulteriormente differito al 30 luglio 2026:
- in un’unica soluzione, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% oppure
- a rate dal 30 luglio 2026 e al più tardi al 16 dicembre 2026, applicando alla somma che sarebbe dovuta al 30 giugno 2026 l’ulteriore maggiorazione dello 0,40% e suddividendo l’importo così calcolato nel numero di rate scelte (al massimo 6), nonché applicando dalla seconda rata in avanti gli interessi mensili dello 0,33%.
Si ricorda, poi, che la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente “sulla parte del debito non compensato con i crediti riportati in F24” (risoluzione n. 73/E/2017). Pertanto, optando per il differimento del saldo IVA 2025 pari a 10.000 euro al 30 luglio 2026 e potendo compensarlo in parte con un credito IRPEF 2025 di 2.000 euro, la maggiorazione dello 0,40% va applicata solo sull’importo di 8.160 euro (= 10.000 + 10.000 × 1,60% – 2.000).
Il versamento del saldo IVA 2025 va effettuato mediante modello F24 riportando:
- il codice tributo “6099”;
- l’anno di riferimento “2025”;
- il numero della rata oggetto di versamento e il numero delle rate complessive (“0107”).
Il codice tributo previsto per gli interessi da rateazione è il “1668”.
L’importo dovuto va indicato:
- all’unità di euro, in caso di pagamento in unica soluzione entro il 16 marzo 2026, in coerenza con quanto emergente dal modello IVA 2026;
- al centesimo di euro, in caso di differimento o rateazione.
