Disciplina Iva della riparazione in garanzia

Alcune tintorie lavorano tessuti di terzi, lavorazioni legate in generale alla stampa, al finissaggio o alla tintura dei tessuti. Terminata la lavorazione i tessuti sono restituiti al proprietario.

Può accadere che la lavorazione non sia realizzata a regola d’arte e in tale caso il tessuto potrebbe essere:

a) danneggiato anche irreparabilmente oppure

b) potrebbe essere oggetto di una nuova lavorazione.

Nel primo caso il proprietario dei tessuti potrebbe inviare un nuovo tessuto e chiederne di rifare la lavorazione.

In tutti questi casi il terzista realizza una nuova lavorazione che non viene addebitata al cliente.

Nel caso in cui si ritenesse che la nuova lavorazione è la conseguenza di un obbligo di garanzia ex articolo 1512, cod. civ., da segnalare entro 8 giorni dalla scoperta da parte del committente, cme tale non dovrebbe essere soggetta a Iva in quanto già considerato nel prezzo della lavorazione originaria.

Allo stesso modo, l’eventuale onere sostenuto dal prestatore di servizi per risarcire il danno subito dal tessuto diventato eventualmente inutilizzabile ha natura risarcitoria e come tale escluso da Iva.

Quale è il comportamento corretto ai fini Iva per dette ri-lavorazioni?

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