La definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo

Le nuove disposizioni in materia di definizione agevolata dei carichi pendenti con Equitalia hanno sicuramente il pregio di preservare gli interessi dell’Erario, facendo salve le caratteristiche essenziali di indisponibilità e irrinunciabilità della pretesa tributaria.

Non si può, d’altra parte, non essere scettici in merito all’efficacia delle nuove norme, che limitano l’agevolazione ad alcune tipologie di interessi e la subordinano al pagamento dell’intero “carico” (imposte, sanzioni ed aggi di riscossione) in un’unica soluzione entro il 28 febbraio 2014. Ciò risulta, peraltro, in apparente contrasto con le intenzioni del Decreto del Fare, che ha consentito l’allungamento dei piani di rateazione da 72 a 120 rate in caso di comprovata difficoltà economica del contribuente.

Nello specifico, i commi 618 – 624 della Legge di Stabilità consentono ai debitori di estinguere i carichi inclusi nei ruoli “emessi da uffici statali, agenzie fiscali, regioni, province e comuni, affidati in riscossione fino al 31 ottobre 2013” con il pagamento:

  • dell’intero importo originariamente iscritto a ruolo, ovvero quello residuo (in caso di rateazioni in corso), con esclusione degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo di cui all’art. 20 del D.P.R. 602/1973, nonché degli interessi di mora previsti dall’art. 30 del medesimo decreto;
  • delle somme dovute a titolo di remunerazione prevista dall’art. 17 del D.Lgs. 112/1999 (ossia, in particolare, l’aggio dovuto all’agente della riscossione).

Per poter procedere alla definizione “agevolata” delle pendenze, anche relative ad eventuali avvisi di accertamento esecutivi, occorre quindi che i debitori versino in un’unica soluzione le somme dovute entro il 28 febbraio 2014 e, a seguito del versamento, gli agenti della riscossione provvederanno ad informare gli stessi, entro il 30 giugno 2014, dell’avvenuta estinzione del debito.

Dopo l’emanazione delle nuove norme, Equitalia, con un comunicato stampa del 23 gennaio 2014, ha inteso delimitare il perimetro applicativo del mini-condono e fornire alcuni chiarimenti in merito. Chiarisce, in particolare, che rientrano nell’agevolazione “per esempio” le entrate erariali come l’Irpef e l’Iva e, limitatamente agli interessi di mora, anche le entrate non erariali, come il bollo dell’auto e le multe per le violazioni del codice della strada.

Il comunicato stampa ha suscitato però diverse critiche fin da subito, poiché, nel tracciare l’ambito di applicazione della sanatoria, ha confermato l’esclusione delle somme dovute per effetto di sentenze di condanna della Corte dei Conti e dei tributi locali non affidati a Equitalia, ma, soprattutto, ha interpretato restrittivamente la locuzione “uffici statali”, andando ad escludere di conseguenza i contributi richiesti dagli enti previdenziali e assistenziali (Inps, Inail) e a rendere ancor meno interessante l’adesione da parte dei contribuenti.

Un ulteriore aspetto di rilievo contenuto nel documento è il riferimento esplicito all’art. 48-bis del D.P.R. 602/1973, norma che consente alle amministrazioni pubbliche e alle società a prevalente partecipazione pubblica di verificare, prima di effettuare il pagamento di crediti di valore superiore a 10.000 euro, eventuali inadempimenti del beneficiario rispetto ai versamenti derivanti dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, di non procedere al pagamento degli stessi.

A tal riguardo, Equitalia fa presente che, “in forza” dell’art. 48-bis, prenderà contatto con i debitori/beneficiari di somme superiori a 10.000 euro invitandoli a valutare i presupposti per aderire alla definizione agevolata in modo da coordinare l’attività di riscossione con quella di pagamento dei crediti ai beneficiari.

 

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