Regime Iva dell’accordo di “consignment stock” nei rapporti intracomunitari

In un precedente intervento (Regime IVA del contratto estimatorio nei rapporti intracomunitari) si è detto che l’accordo di “consignment stock” ha una struttura simile a quella del contratto estimatorio, laddove quest’ultimo è definito dall’art. 1556 c.c. come il contratto con il quale una parte (tradens) consegna determinati beni ad un’altra parte (accipiens), con l’obbligo, di quest’ultima, di pagarne il relativo prezzo o di restituirli nel termine stabilito.

Con il consignment stock, infatti, il soggetto trasferente invia i beni in un deposito (anche IVA ai sensi dell’art. 50-bis del D.L. n. 331/1993) ubicato in altro Stato membro, appartenente al soggetto trasferitario, il quale ha la possibilità di prelevarli al fine di utilizzarli per le proprie esigenze produttive e/o finanziarie. Più in generale, è richiesto che i beni, di proprietà del trasferente, siano nella piena disponibilità del trasferitario, ancorché custoditi per conto di quest’ultimo presso un terzo soggetto.

Anche nel suddetto schema contrattuale, il passaggio della proprietà non si verifica nel momento del trasporto/spedizione dei beni all’estero, ma in un secondo tempo, cioè all’atto del prelievo o, comunque, decorso un anno dalla consegna, in perfetta analogia a quanto previsto, per il contratto estimatorio, dall’art.39, comma 1, del D.L. n.331/1993.

In definitiva, la movimentazione dei beni assume natura intracomunitaria, ma la fatturazione è posticipata e, sul punto, possono richiamarsi le indicazioni fornite dall’Amministrazione con:

Sotto il primo profillo, riguardante la natura della movimentazione intracomunitaria dei beni, la struttura dell’operazione esclude l’applicazione della regola generale prevista per i trasferimenti “senza vendita”, considerati “assimilati”:

  • alle cessioni intracomunitarie, ai sensi dell’art. 41, comma 2, lett. c), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall’operatore italiano in altro Paese membro;
  • agli acquisti intracomunitari, ai sensi dell’art. 38, comma 3, lett. b), del D.L. n. 331/1993, se i beni vengono inviati dall’operatore comunitario in Italia.

Sotto il secondo profilo, riguardante il “tempo” della fatturazione, è nel momento in cui si considera effettuata la cessione, cioè all’atto del prelievo, che il trasferente/cedente italiano deve emettere la relativa fattura, non imponibile IVA ai sensi dell’art. 41, comma 1, lett. a), del D.L. n. 331/1993. In relazione, pertanto, al periodo (mese o trimestre) nel quale è avvenuto il prelievo dei beni dal deposito, dovrà essere anche presentato il modello INTRA 1-bis.

Specularmente, per i beni provenienti da altro Stato membro, l’operazione si considera sottoposta ad una condizione sospensiva, in quanto il passaggio del diritto di proprietà si realizza solo all’atto del prelievo dei beni da parte del trasferitario/cessionario. È in relazione a tale momento, pertanto, che si considera effettuato l’acquisto intracomunitario, imponibile IVA ai sensi dell’art. 38, comma 2, del D.L. n. 331/1993 e che dovrà essere conseguentemente presentato il modello INTRA 2-bis.

Per superare la presunzione di cessione e di acquisto, l’operatore nazionale, in veste sia di trasferente/cedente sia di trasferitario/cessionario, è tenuto a rispettare l’obbligo di cui all’art. 50, comma 5, del D.L. n. 331/1993. È infatti previsto che i movimenti relativi a beni spediti in altro Stato membro o da questo provenienti in base ad un titolo non traslativo della proprietà devono essere annotati in un apposito registro, tenuto e conservato a norma dell’art. 39 del D.P.R. n. 633/1972.

 

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