Giurisdizione tributaria anche per l’opposizione a precetto

In materia di esecuzione forzata tributaria, sussiste la giurisdizione del giudice tributario nel caso di opposizione avverso l’atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa a crediti tributari. È questo l’interessante principio sancito dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 24965 del 23 ottobre 2017.

La vicenda trae origine dalla proposizione, dinanzi al giudice ordinario, della opposizione a precetto, da parte del contribuente, per asserita omessa o invalida notifica della ingiunzione fiscale relativa ad Ici emessa dal Comune interessato. La Corte d’Appello territorialmente competente, confermando la sentenza del giudice di primo grado, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice tributario.

Il contribuente impugnava la sentenza d’appello dinanzi alla Corte di Cassazione a Sezioni Unite ex articoli 374, comma 1, e 360, comma 1, n. 1, c.p.c., rilevandone l’erroneità per avere confermato la sussistenza della giurisdizione del giudice tributario in relazione alla opposizione a precetto fondata sulla mancata notifica dell’ingiunzione fiscale. Il Comune resisteva con controricorso.

Nella pronuncia in commento, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite, dopo aver richiamato i principali riferimenti normativi in materia di esecuzione forzata tributaria, ha rammentato, in ordine al riparto di giurisdizione, che:

  1. le cause concernenti il titolo esecutivo (ad esempio, la cartella di pagamento), in relazione al diritto di procedere ad esecuzione forzata tributaria, si propongono davanti al giudice tributario ex articoli 2, comma 1, D.Lgs. 546/1992 e 9, comma 2, c.p.c.;
  2. le opposizioni all’esecuzione di cui all’articolo 615 c.p.c. concernenti la pignorabilità dei beni si propongono davanti al giudice ordinario ex articolo 9, comma 2, c.p.c.;
  3. le opposizioni agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c., ove siano diverse da quelle concernenti la regolarità formale e la notificazione del titolo esecutivo, si propongono al giudice ordinario ex articolo 9, comma 2, c.p.c.;
  4. le opposizioni di terzo all’esecuzione di cui all’articolo 619 c.p.c. si propongono al giudice ordinario ex articoli 58 D.Lgs. 546/1992 e 9, comma 2, c.p.c..

Ciò posto, hanno osservato i Supremi Giudici, resta aperto il problema della individuazione del giudice davanti al quale proporre l’opposizione agli atti esecutivi di cui all’articolo 617 c.p.c. (e quindi all’atto di precetto), ove questa concerna la regolarità formale o la notificazione del titolo esecutivo.

Sul punto, le Sezioni Unite hanno affermato che, al fine di individuare la giurisdizione, rileva, principalmente, il dedotto vizio dell’atto di precetto, cioè la mancata notificazione dell’atto presupposto (di natura tributaria), e non la natura del primo atto dell’espropriazione forzata“, risolvendosi l’opposizione agli atti esecutivi, che il contribuente assume viziati per l’asserita mancata notifica degli atti presupposti, nell’impugnazione del primo atto in cui viene manifestato al contribuente l’intento di procedere alla riscossione di una ben individuata pretesa tributaria.

D’altronde, ciò è esattamente quanto previsto dall’articolo 19, comma 3, D.Lgs. 546/1992, laddove prevede un’ipotesi di impugnazione congiunta che consente di impugnare un atto autonomamente impugnabile “non conosciuto” unitamente al successivo atto notificato, e quindi “conosciuto”, al fine di farne valere eventuali profili di illegittimità.

Pertanto, deve ritenersi, anche nel rispetto del diritto di difesa di cui all’articolo 24 Cost., che nel caso di opposizione avverso l’atto di precetto, che si assume viziato per omessa o invalida notificazione dell’ingiunzione fiscale relativa a crediti tributari, sussiste la giurisdizione del giudice tributario, in quanto l’impugnazione dell’atto di precetto è strumentale all’impugnazione dell’ingiunzione fiscale onde far valere il vizio di notifica della stessa.

La pronuncia in rassegna consolida quel filone giurisprudenziale recentemente inaugurato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n. 13913 del 5 giugno 2017, secondo cui sussiste la giurisdizione del giudice tributario per l’opposizione agli atti esecutivi avverso l’atto di pignoramento fondata sulla asserita omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento.

In definitiva, sulla base dei suesposti principi, i Supremi Giudici hanno rigettato il ricorso del contribuente con condanna al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

 

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