3 Febbraio 2020

Ecco le regole per le donazioni in natura agli enti del terzo settore

di Guido MartinelliMarta Saccaro
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Un altro tassello della riforma degli enti del terzo settore prende corpo. Sulla “Gazzetta Ufficiale” n. 24 del 30 gennaio scorso è stato pubblicato il D.M. 28.11.2019 che regola le donazioni in natura agli Ets. Il provvedimento costituisce l’attuazione del contenuto dell’articolo 83, comma 2, codice del terzo settore (D.Lgs. 117/2017) ed era molto atteso dagli addetti al settore.

Infatti, mentre le erogazioni liberali in denaro agli Ets hanno trovato una regolamentazione immediata nello stesso articolo 83 cts, per le donazioni in natura l’operatività era stata sospesa.

Per effetto delle diposizioni del codice del terzo settore la normativa precedente, che regolava le donazioni alle Onlus, era stata abolita, in un primo tempo con l’eccezione del comma 3 dell’articolo 13 D.Lgs. 460/1997, che disciplinava appunto le liberalità in natura. Questa norma è stata però abrogata completamente dal 2018, per effetto dell’articolo 1, comma 208, lett. h), L. 205/2017, lasciando di conseguenza l’intera fattispecie regolata dall’articolo 83 cts e producendo, di fatto, un vuoto operativo che si è finalmente colmato con il provvedimento in commento.

In attuazione della norma richiamata, il decreto individua le tipologie di beni la cui donazione a un ente del terzo settore non commerciale dà diritto:

  • alla detrazione Irpef del 30%, elevata al 35% nel caso di donazioni a organizzazioni di volontariato o;
  • alla deducibilità dal reddito complessivo del soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato da persone fisiche, enti e società.

Come nel caso delle liberalità in denaro il provvedimento ricorda che, in attesa che venga istituito il Registro Unico del Terzo Settore, l’agevolazione si applica attualmente alle associazioni di promozione sociale, alle organizzazioni di volontariato e alle Onlus.

A regime, invece, destinatari della liberalità potranno essere tutti gli Ets, comprese le cooperative sociali ed escluse le imprese sociali costituite in forma di società.

In ogni caso, è fatto obbligo di utilizzare i beni ricevuti per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Con riferimento alla tipologia di beni oggetto della donazione, a differenza della precedente normativa, il provvedimento non effettua una distinzione merceologica.

Ciò è comprensibile nella considerazione che, come visto, la donazione può pervenire anche da un privato.

Per la quantificazione della donazione è necessario fare riferimento al criterio del valore normale dell’articolo 9 Tuir. Nel caso di erogazione liberale avente ad oggetto un bene strumentale – e, quindi, nell’ipotesi in cui il donante sia un soggetto titolare di reddito d’impresa -, l’ammontare della detrazione o della deduzione deve essere determinato con riferimento al residuo valore fiscale all’atto del trasferimento.

Nel caso in cui oggetto della cessione gratuita siano i beni alla cui produzione o scambio è diretta l’attività dell’impresa o i beni acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione (il riferimento è alle lettere a e b dell’articolo 85, comma 1, Tuir), per quantificare la liberalità sarà necessario prendere il minore tra il valore normale e quello determinato applicando le disposizioni sulle valutazioni delle rimanenze di cui all’articolo 92 Tuir.

In ogni caso, avverte il provvedimento, nel caso di donazioni di beni fuori dall’ambito dell’impresa è sempre necessaria una perizia giurata che attesti il valore dei beni donati, nel caso in cui il valore della singola cessione sia superiore a 30.000 euro o non sia possibile desumerne il valore sulla base di criteri oggettivi.

La perizia deve essere recente, cioè datata non più di 90 giorni prima del trasferimento del bene, e deve essere conservata in copia dal soggetto destinatario dell’erogazione.

L’ultimo articolo del provvedimento indica quali “carte” devono accompagnare la donazione. Nel dettaglio, il donatore deve predisporre una dichiarazione scritta recante la descrizione analitica dei beni donati, con l’indicazione dei relativi valori.

A sua volta, invece, il soggetto destinatario dell’erogazione deve predisporre una dichiarazione contenente l’impegno ad utilizzare direttamente i beni medesimi per lo svolgimento dell’attività statutaria, ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Come detto, il provvedimento copre un vuoto aperto dal 2018 ma non fornisce alcuna specifica indicazione in relazione a quanto avvenuto in mancanza della regolamentazione.

A tale riguardo si può ipotizzare che la donazione possa essere comunque agevolata se, dal punto di vista oggettivo, rientra in una delle fattispecie sopra descritte e se viene acquisita la documentazione più sopra richiamata.

Inutile dire, però, che un più puntuale chiarimento sul punto sarebbe stato sicuramente ben gradito.

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