25 Marzo 2021

Cessione del credito o sconto in fattura: comunicazione entro il 31 marzo

di Clara PolletSimone Dimitri
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I beneficiari delle detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica, di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica e del superbonus 110%, che hanno optato per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, per le spese sostenute nel 2020 devono trasmettere, entro il 31 marzo 2021, apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate esclusivamente in via telematica, utilizzando i servizi telematici Fisconline o Entratel.

Il termine sopra ricordato, fissato in origine al 16 marzo, è stato prorogato dal Provvedimento prot. n. 2021/51374 del 22.02.2021.

L’articolo 121 D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il superbonus al 110% di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 dell’articolo 121, il soggetto beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante:

a) per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi, d’intesa con i fornitori stessi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante;

b) per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare ad altri soggetti, ivi compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Le disposizioni in argomento si applicano, come previsto dal citato articolo 121, ai seguenti interventi:

a) recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), Tuir,

b) efficienza energetica di cui all’articolo 14 D.L. 63/2013, convertito, con modificazioni, dalla 90/2013 e di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

c) adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del L. 63/2013 e di cui al comma 4 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

d) recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, L. 160/2019;

e) installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16-bis, comma 1, lettera h), Tuir, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 119 D.L. 34/2020;

f) installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16-terL. 63/2013 e di cui al comma 8 dell’articolo 119 D.L. 34/2020.

L’opzione può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Per gli interventi di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020, gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

L’opzione per la cessione di un corrispondente credito d’imposta può essere esercitata anche per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute negli anni 2020 e 2021. L’opzione si riferisce a tutte le rate residue ed è irrevocabile.

L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al provvedimento prot. n. 283847 del 08.08.2020 denominato “Comunicazione dell’opzione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica”.

La comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, mentre quella relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici va trasmessa dall’amministratore di condominio; in entrambi i casi è possibile trasmettere il modello direttamente oppure avvalendosi di un intermediario di cui all’articolo 3, comma 3, D.P.R. 322/1998.

Con riferimento agli interventi che danno diritto alla detrazione di cui all’articolo 119 D.L. 34/2020, la comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici può essere inviata, esclusivamente mediante i canali telematici dell’Agenzia delle entrate:

a) dal soggetto che rilascia il visto di conformità;

b) dall’amministratore del condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Nel caso in cui, ai sensi dell’articolo 1129 cod. civ., non vi è obbligo di nominare l’amministratore del condominio e i condòmini non vi abbiano provveduto, la comunicazione è inviata da uno dei condòmini a tal fine incaricato. In tali casi, il soggetto che rilascia il visto è tenuto a verificare e validare i dati relativi al visto di conformità e alle asseverazioni e attestazioni necessarie (si rimanda al paragrafo 2.1 del provvedimento prot. n. 283847/2020).

A seguito dell’invio della comunicazione è rilasciata, entro 5 giorni, una ricevuta che ne attesta la presa in carico, ovvero lo scarto, con l’indicazione delle relative motivazioni. La ricevuta viene messa a disposizione del soggetto che ha trasmesso la comunicazione, nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle entrate.

Il mancato invio della Comunicazione nei termini e con le modalità previsti dal presente provvedimento rende l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate.

I cessionari e i fornitori utilizzano i crediti d’imposta esclusivamente in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della comunicazione e comunque non prima del 1° gennaio dell’anno successivo a quello di sostenimento delle spese.