28 Luglio 2017

Nuove associazioni di volontariato e di promozione sociale – I° parte

di Guido Martinelli
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La disciplina delle organizzazioni di volontariato, introdotta nel nostro ordinamento con la L. 266/1991 e quella delle associazioni di promozione sociale, di cui alla L. 383/2000 è stata fortemente novellata con la definitiva approvazione del nuovo codice del terzo settore.

Negli intendimenti del legislatore degli anni ‘90 il volontariato era caratterizzato dall’operare “esclusivamente per fini di solidarietà(articolo 2, comma 1, L. 266/1991) mentre la promozione sociale svolgeva o avrebbe potuto svolgere attività sociale anche in forma mutualistica in favore dei propri associati (articolo 2, comma 1, L. 383/2000).

La nuova disciplina prevede che le organizzazioni di volontariato possano svolgere una delle ventisei attività elencate all’articolo 5 del nuovo decreto “prevalentemente in favore di terzi”; le associazioni di promozione sociale possono svolgere le medesime attività: “in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi”. Appare evidente che, almeno sotto il profilo della tipologia di attività svolta, la differenza tra le due fattispecie si è oggi fortemente ridotta, se non annullata.

Il codice del terzo settore abroga entrambe le leggi speciali citate (articolo 102 comma 1) e disciplina i soggetti in esame, all’interno degli enti del terzo settore, nel titolo quinto del codice, agli articoli 32 e seguenti.

Mentre la L. 266/1991 riteneva che poteva considerarsi organizzazione di volontariato “ogni organismo liberamente costituito”, (l’articolo 3, comma 2, della abrogata legge prevedeva espressamente: “le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei propri fini”) il nuovo codice, conformemente a quanto aveva già affermato la prassi amministrativa, ne prevede la possibilità di costituirsi solo in forma di associazione riconosciuta e non. Ma, questa è la vera novità, viene introdotto anche un limite numerico ai componenti: potranno essere tali solo quelle associazioni che abbiano un numero di associati persone fisiche non inferiore a sette o un numero di associati altre organizzazioni di volontariato non inferiore a tre. Quindi si supera anche il presupposto che gli associati possano essere solo persone fisiche volontarie. Infatti, il secondo comma dell’articolo 32 prevede che come associati possano essere anche altri enti del terzo settore, o addirittura soggetti non iscritti a tale registro, purché senza scopo di lucro, con il solo limite che il loro numero non sia superiore al 50% delle organizzazioni di volontariato associate.

Nella primitiva disciplina gli associati potevano essere solo volontari e le organizzazioni potevano “assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l’attività da esse svolta” che, pertanto, erano terzi rispetto alla organizzazione di volontariato. Il codice, all’articolo 33, ribadisce che possono essere assunti lavoratori dipendenti o che si possa avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo “o di altra natura” e qui, onestamente, non si comprende questo inciso aggiunto a quale fattispecie lavorativa possa riferirsi, sempre negli stessi limiti già indicati dalla L. 266/1991, ma che: “in ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell’attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari”.

Gli amministratori dovranno necessariamente essere scelti tra le persone associate ovvero associate ad una delle organizzazioni di volontariato associate. Viene previsto, contrariamente alla disciplina precedente, che non potranno essere nominati come tali gli interdetti, gli inabilitati, i falliti o coloro che sono interdetti anche temporaneamente dai pubblici uffici.

Ai componenti degli organi sociali, ad esclusione dei componenti professionali del collegio dei revisori dei conti, potrà essere riconosciuto solo il rimborso delle spese documentate per l’attività prestata nello svolgimento della propria funzione.

Viene meno l’ulteriore indicazione, prima prevista, che il rimborso dovesse essere “entro limiti preventivamente stabiliti dalle organizzazioni stesse”.

Le organizzazioni di volontariato potranno godere di specifici finanziamenti legati alle emergenze sociali e all’applicazione di metodologie di intervento particolarmente avanzate previste dall’articolo 74 del decreto. Inoltre, godranno di ulteriori contribuzioni per l’acquisto di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e beni strumentali utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale. Potranno, ai sensi di quanto previsto dall’articolo 76, comma secondo, in alternativa al contributo, godere di una corrispondente riduzione del prezzo, pari all’aliquota Iva praticata. Il venditore recupererà l’imposta mediante compensazione ai sensi di quanto previsto dall’articolo 17 D.Lgs. 241/1997.

Temi e questioni del terzo settore e dell’impresa sociale 2017