2 Febbraio 2018

Telefisco 2018: una sintesi dei chiarimenti

di Lucia Recchioni - Comitato Scientifico Master Breve 365
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Anche quest’anno l’Agenzia delle Entrate è tornata a rispondere alle domande della stampa specializzata in occasione del consueto appuntamento con Telefisco.

In alcuni casi le risposte sono state di estremo interesse, mentre in altri l’Agenzia si è limitata a confermare i precedenti orientamenti di prassi o a richiamare le disposizioni di legge.

Volendo quindi soffermare l’attenzione esclusivamente sugli aspetti ritenuti più rilevanti, una delle domande poste dagli esperti riguarda i contribuenti in contabilità semplificata che hanno optato per la determinazione del reddito con il metodo della registrazione Iva.

Più precisamente, l’esempio posto all’attenzione dell’Agenzia concerne il caso di una fattura di acquisto datata 2017, ricevuta nel 2017, che, come noto, in forza dei chiarimenti forniti con la circolare AdE 1/E/2018 può essere contabilizzata in un apposito sezionale entro il 30.04.2018 e portata in detrazione nella dichiarazione annuale Iva per l’anno 2017: in questa ipotesi, il costo può ritenersi deducibile nel 2018, essendo stata la fattura contabilizzata nel 2018, oppure, tenendo conto che l’Iva confluirà nella dichiarazione 2017, anche il costo dovrà ritenersi deducibile nel 2017?

Sul punto l’Agenzia delle Entrate ha espressamente chiarito che il costo potrà essere dedotto nel 2018, in quanto si presume che il pagamento sia avvenuto lo stesso giorno della data di registrazione.

Sempre con riferimento al regime di contabilità semplificata è stato poi ulteriormente ricordato che le operazioni fuori campo Iva che comunque concorrono alla determinazione del reddito d’impresa devono essere registrate entro 60 giorni dalla data di avvenuto incasso/pagamento (e non entro 60 giorni dal ricevimento del documento).

Restando in ambito Iva, nella giornata di ieri è stato fornito un altro importante chiarimento: le nuove regole di tenuta dei registri Iva, secondo le quali la trascrizione sui supporti cartacei diventa obbligatoria solo se espressamente richiesta in sede di controllo, è da ritenersi retroattiva, in applicazione del principio del favor rei.

Pertanto, anche se i registri Iva degli anni passati non sono stati stampati, non sono applicabili sanzioni se la stampa comunque avviene in sede di accesso, ispezione e verifica.

Continuando a voler richiamare le novità di maggiore interesse dobbiamo poi segnalare la preclusione alla possibilità di presentare la dichiarazione integrativa a favore “a catena”.

Come noto, infatti, a seguito delle novità introdotte con il D.L. 193/2016 anche le dichiarazioni integrative a favore possono essere presentate entro i termini per l’accertamento; tuttavia, se la dichiarazione integrativa è trasmessa oltre i termini di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d’imposta successivo, il o il maggior credito emergente può essere utilizzato soltanto per eseguire il versamento dei debiti maturati a partire dal periodo d’imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa.

Come potrebbe il contribuente guadagnare tempo e compensare prima dell’anno successivo?  La risposta sembrerebbe semplice: presentando le dichiarazioni integrative a favore relative a tutte le annualità, da quella nella quale è stato commesso l’errore a quella relativa al periodo d’imposta precedente.

Ebbene, l’Agenzia delle Entrate ha escluso questa possibilità, ritenendo che il richiamato procedimento non sia conforme alle nuove regole.

Un intero blocco di risposte riguarda poi la c.d. “rottamazione bis” delle cartelle, con riferimento alla quale è stato precisato che:

  1. in caso di pignoramento presso terzi, anche se la domanda di definizione agevolata non blocca la procedura consente comunque di ottenere uno sconto in termini di sanzioni ed interessi; infatti l’importo eventualmente pagato dal terzo sarà in primo luogo imputato a quanto dovuto a titolo di definizione, e, se non sono presenti altri carichi, il residuo sarà rimborsato al contribuente;
  2. con il pagamento della prima rata della definizione agevolata gli eventuali fermi amministrativi già iscritti sui veicoli sono sospesi. La loro cancellazione sarà però subordinata all’integrale pagamento delle somme;
  3. la domanda di definizione agevolata può essere revocata entro gli stessi termini previsti per la presentazione (e quindi entro il 15/05/2018).

Da ultimo, viene chiesto all’Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sulla retroattività delle novità in materia di imposta di registro.

Come noto, infatti, la legge di Bilancio ha modificato l’articolo 20 T.U.R. prevedendo che, ai fini della suddetta imposta, l’attività interpretativa degli uffici deve essere circoscritta al singolo atto portato alla registrazione, prescindendo da elementi interpretativi esterni all’atto stesso (ad esempio, i comportamenti assunti dalle parti), nonché dalle disposizioni contenute in altri negozi giuridici “collegati” con quello da registrare.

Tuttavia il legislatore non ha individuato la decorrenza della disposizione, sicché, se da un lato la Suprema Corte ha ritenuto la disposizione non retroattiva (Corte di Cassazione, sentenza n.2007 del 26/01/2018) non sono mancate sentenze di merito che hanno riconosciuto l’applicabilità delle suddette disposizioni anche agli avvisi di accertamento emanati prima del 01.01.2018 (CTP Reggio Emilia, sentenza n. 4/2/2018 del 31/01/2018).

L’Agenzia delle Entrate, escludendo la qualificazione della disposizione come norma di interpretazione autentica, ha ritenuto di dover limitare l’applicazione della nuova disposizione alle attività di liquidazione effettuate dagli uffici a decorrere dal 1° gennaio 2018, escludendo quindi l’applicabilità delle disposizioni agli avvisi di accertamento emanati prima della suddetta data.

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