Cass. civ., sez. III, 22 settembre 2026, n. 25689. Pres. De Stefano, Rel. Saija
[1] Giudice di pace – cause decise secondo equità – spese legali – appello – esclusione.
Per quanto l’art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, comma 3, c.p.c., tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese non è mai tale, dovendo ritenersi che detta quantificazione – nelle cause di valore fino ad € 1.100,00 decise dal giudice di pace – sia anch’essa espressione del principio di equità.
CASO
[1] All’esito di una controversia condominiale del valore di Euro 1.032,00, il giudice di pace di Napoli Nord condannava il condominio soccombente, oltreché al risarcimento del danno a favore dell’attore, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 800,00, oltre accessori.
Il condominio proponeva appello limitatamente alla liquidazione delle spese, che assumeva erronea ed eccessiva.
L’adito Tribunale di Napoli Nord dichiarava l’appello inammissibile, osservando che, stante la limitazione della domanda, operata dall’attore, all’importo di Euro 1.032,00, la decisione doveva intendersi resa secondo equità ex art. 113, 2°co., c.p.c., sicché l’appello non poteva essere proposto, non rientrando le doglianze del condominio tra quelle indicate dall’art. 339, 3°co., c.p.c.
Avverso detta sentenza ricorreva per cassazione il condominio denunciando, in relazione all’art. 360, n. 3), c.p.c., la violazione dell’art. 339, 3°co., c.p.c., per avere il Tribunale di Napoli Nord dichiarato inammissibile l’appello proposto dal condominio. Il ricorrente sostiene di avere chiaramente indicato, nell’atto d’appello, le norme sul procedimento che si assumevano violate dal primo giudice, ossia quelle sulla liquidazione delle spese di lite, erroneamente determinate – a fronte del valore della domanda, ristretta nei limiti di Euro 1.032,00 – in Euro 800,00 oltre spese, anziché in Euro 330,00 oltre spese. Detto errore, secondo il ricorrente, integrerebbe una violazione delle norme sul procedimento ex art. 339, 3°co., c.p.c., con conseguente piena ammissibilità dell’appello
SOLUZIONE
[1] La Corte di Cassazione giudica infondato tale unico motivo di ricorso.
Secondo la Suprema Corte, infatti, per quanto l’art. 91 c.p.c. sia norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, 3°co., c.p.c., tuttavia il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese non è mai tale, dovendo ritenersi che detta quantificazione – nelle cause di valore fino ad Euro 1.100,00 decise dal giudice di pace – sia anch’essa espressione del principio di equità.
Poiché la decisione impugnata risulta pienamente improntata a tali principi, il ricorso proposto viene rigettato.
QUESTIONI
[1] Il quesito affrontato dalla Suprema Corte attiene alla possibilità di interporre appello avverso la sentenza pronunciata dal giudice di pace in cause di valore inferiore a Euro 1.100,00, per denunciare l’erronea quantificazione delle spese di lite.
Anzitutto, è opportuno ricordare che ai sensi dell’art. 7, 3°co., c.p.c., le liti condominiali rientrano, per materia, e a prescindere dal valore della causa, nella competenza del giudice di pace.
Quando, poi, il valore della causa devoluta al giudice di pace non ecceda il valore di Euro 1.100,00 (limite che, ai sensi del d.lgs. 13 luglio 2017, n. 116, a decorrere dal 31 ottobre 2027 sarà elevato a Euro 2.500,00), e non derivi da rapporti giuridici c.d. di massa ex art. 1342 c.c., a norma dell’art. 113, 2°co., c.p.c., lo stesso è tenuto a decidere secondo equità: ciò significa che il giudice di pace non sarà vincolato, nella decisione della controversia, a fare una rigida applicazione delle norme giuridiche, potendo riferirsi – senza sconfinare nel libero arbitrio – ai principi generali dell’ordinamento (ossia, correttezza e buona fede) (così, in luogo di molti, F. Danovi, L. Salvaneschi, Diritto processuale civile. I principi, Milano, 2026, 98). A tale riguardo si ricordi, infatti, la pronuncia d’incostituzionalità dell’art. 113, 2°co., c.p.c. (resa da Corte Cost., 6 luglio 2004, n. 206) che ha sancito il vincolo del giudice di pace nelle pronunce secondo equità ai principi informatori della materia, ossia alle linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa e, perciò, i profili qualificanti dell’istituto che coinvolge il rapporto giuridico sostanziale dedotto in giudizio (in tal senso, Cass. civ., 30 maggio 2007, n. 12691; Cass. civ., 22 aprile 2009, n. 9534).
Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità ai sensi dell’art. 113, 2°co., c.p.c., tuttavia, conoscono di un peculiare regime impugnatorio. Nel dettaglio, l’art. 339, 3°co., c.p.c. – introdotto dal d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – ne prevede l’appellabilità esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia. In altri termini, l’appello avverso le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità ex art. 113, 2°co., c.p.c., si atteggia quale appello limitato: se, infatti, rimane libera la possibilità di denunciare errores in procedendo, la possibilità di denunciare errores in iudicando è confinata all’ipotesi di violazione di norma costituzionali o comunitarie o dei principi regolatori della materia (così, F.P. Luiso, Diritto processuale civile, II, Milano, 2025, 387).
Ora, la censura nel caso di specie spesa avverso la sentenza del giudice di pace attiene alla corretta quantificazione delle spese di lite: censura che parte ricorrente ha tentato di qualificare come violazione di una norma sul procedimento, e in particolare dell’art. 91 c.p.c. (recante, come noto, la disciplina generale in materia di condanna alle spese nel processo di cognizione).
A tal riguardo, anche la Cassazione ha recentemente ribadito che l’art. 91 c.p.c. rappresenti, in effetti, una norma processuale, la cui violazione integra motivo di appello ex art. 339, 3°co., c.p.c.: il riferimento è alla pronuncia di Cass. civ., 14 gennaio 2022, n. 1108, che ha appunto affermato che “L’art. 91 c.p.c. è norma processuale che il giudice di pace è tenuto ad applicare anche quando decide secondo equità e la cui inosservanza può essere motivo di appello ai sensi dell’art. 339, comma 3, c.p.c., costituendo violazione delle norme sul procedimento”.
Tuttavia, la Suprema Corte ha pure parimenti chiarito che il preteso errore sulla sola quantificazione delle spese processuali non assurge a un error in procedendo, censurabile ai sensi dell’art. 339, 3°co., c.p.c.: in tal senso, tra le più recenti, Cass. civ., 15 gennaio 2024, n. 1517, secondo cui “Nei giudizi previsti dall’art. 113, comma 2, c.p.c., il giudice di pace decide secondo equità anche in ordine alla quantificazione delle spese processuali, con la conseguenza che è inammissibile l’appello volto a far valere la violazione delle disposizioni tariffarie in materia di onorari di avvocato, le quali hanno natura sostanziale e non costituiscono norme sul procedimento né principi regolatori della materia” (conf., Cass. civ., 31 maggio 2010, n. 13219; Cass. civ., 11 maggio 2006, n. 10965; Cass. civ., 23 giugno 2000, n. 8544).
Applicando i principi appena esposti, il provvedimento in epigrafe ha conseguentemente rigettato il ricorso per cassazione proposto.
