La sentenza che tiene il luogo del contratto di lavoro non concluso ha efficacia retroattiva

Cass. civ., sez. lav., 23 dicembre 2025, n. 33777 – Pres. Manna – Rel. Panariello

Massima: “La sentenza di accoglimento della domanda proposta ai sensi dell’art. 2932 c.c. per conseguire la nascita di un rapporto di lavoro subordinato, pur acquistando efficacia soltanto con il passaggio in giudicato, determina la costituzione del rapporto a partire dal momento in cui scadeva il termine – previsto come essenziale – entro il quale doveva essere concluso il contratto di lavoro, fermo restando che, per il periodo che va dalla scadenza di quel termine essenziale (che rappresenta il momento iniziale di efficacia del rapporto costituito ai sensi dell’art. 2932 c.c.) fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’obbligazione del datore di lavoro non ha natura corrispettiva, ma risarcitoria, dovendosi, a tale riguardo, tenere conto di eventuali arricchimenti del danneggiato che trovino causa – e non solo occasione – nell’inadempimento della controparte, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno”.

CASO

Il dipendente di una società cui era stato appaltato il servizio mensa aziendale in uno stabilimento industriale agiva in giudizio nei confronti della società che era subentrata nell’appalto, lamentando di non essere stato assunto da quest’ultima pur avendone diritto, in virtù della cosiddetta clausola sociale prevista dal contratto collettivo nazionale; chiedeva, quindi, la pronuncia di una sentenza che disponesse l’assunzione con il medesimo inquadramento contrattuale e il pagamento di tutte le retribuzioni perdute.

Il Tribunale di Catania respingeva la domanda, con sentenza riformata all’esito del giudizio d’appello.

La pronuncia di secondo grado era impugnata con ricorso per cassazione sia dalla società appaltatrice del servizio mensa aziendale (in via principale), sia dal lavoratore (in via incidentale), censurando quest’ultimo la statuizione con la quale, nella determinazione del danno da risarcirgli, erano stati detratti gli importi percepiti a titolo di pensione di anzianità.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione, dopo avere dichiarato inammissibile il ricorso principale, ha accolto quello incidentale, affermando che la sentenza di accoglimento della domanda diretta a costituire un rapporto di lavoro subordinato a seguito del rifiuto di concludere il contratto entro il termine essenziale all’uopo previsto, pur acquisendo efficacia solo una volta passata in giudicato (attesa la sua natura costitutiva), esplica i propri effetti retroattivamente, sicché il rapporto deve intendersi instaurato a partire dal momento in cui detto termine è scaduto, mentre al lavoratore, pur non spettando le retribuzioni maturate fino al passaggio in giudicato della sentenza (trattandosi del corrispettivo di prestazioni non rese), compete il risarcimento del danno da lucro cessante.

QUESTIONI

[1] La sentenza che si annota è intervenuta sul tema della retroattività o meno degli effetti della sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c., in una fattispecie in cui un lavoratore aveva agito in giudizio per ottenere una pronuncia che gli consentisse di essere assunto alle dipendenze di una società e di percepire le retribuzioni che non gli erano state corrisposte.

Avendo natura costitutiva (dal momento che, tenendo il luogo di un contratto non concluso e consentendone la produzione dei relativi effetti, è in grado di immutare la realtà giuridica e la sfera patrimoniale delle parti), la sentenza ex art. 2932 c.c. viene annoverata tra le pronunce aventi carattere irretroattivo: secondo l’impostazione tradizionale, infatti, la loro efficacia si produce solo al momento del passaggio in giudicato, ossia in corrispondenza dell’irretrattabilità della statuizione che determina l’effetto sostitutivo del contratto non concluso, poiché, mentre nelle azioni di accertamento e in quelle di condanna un diritto (sostanziale) preesiste, non altrettanto è a dirsi per le azioni costitutive, nelle quali il diritto sorge solo con la sentenza, alla quale, pertanto, non può che associarsi efficacia irretroattiva (vale a dire, ex nunc).

Questo orientamento, rispetto al quale si pone in linea di continuità quello che reputa inapplicabile alle pronunce costitutive la regola della provvisoria esecutività delle sentenze dettata dall’art. 282 c.p.c., è andato consolidandosi nel settore delle compravendite immobiliari, ossia con riguardo a quelle ipotesi nelle quali l’azione ex art. 2932 c.c. è diretta a trasferire ovvero a costituire un diritto reale in capo alla parte che non ne era titolare prima del giudizio.

Con specifico riguardo, invece, alle sentenze dirette a costituire un rapporto di lavoro subordinato, la giurisprudenza ha affermato che gli effetti della pronuncia debbono intendersi prodotti a partire dalla scadenza del termine che le parti avevano individuato come momento iniziale di decorrenza di quel rapporto.

I giudici di legittimità, con il provvedimento in commento, hanno aderito a questa impostazione, dopo avere svolto un’approfondita disamina della questione, che assumeva precipuo rilievo ai fini della decisione del caso in esame, dal momento che:

  • escludendo la retroattività della sentenza deputata a tenere il luogo del contratto di lavoro non concluso, in capo al datore di lavoro rifiutatosi di assumere il dipendente sarebbe stata ravvisabile una responsabilità risarcitoria per il danno cagionato in termini di lucro cessante;
  • ravvisando, invece, la retroattività della sentenza, si sarebbe reso necessario stabilire se la costituzione del rapporto di lavoro a partire dalla scadenza del termine per l’assunzione avesse determinato per ciò solo un’obbligazione retributiva a carico del datore di lavoro, nonostante la mancata prestazione lavorativa.

Per comprendere le ragioni che hanno condotto la Corte di cassazione a propendere per la seconda ipotesi e, quindi, ad affermare che alla sentenza che dà esecuzione in forma specifica all’obbligo di concludere un contratto di lavoro subordinato dev’essere riconosciuta efficacia retroattiva, occorre considerare che la sentenza emessa ai sensi dell’art. 2932 c.c. è diretta a costituire un assetto di interessi già prestabilito e riconosciuto meritevole di tutela da parte dell’ordinamento in relazione al contratto da concludere: in quest’ottica, poiché quello di lavoro fa nascere un rapporto di durata, anche il termine iniziale di efficacia dello stesso assume rilievo fondamentale, sicché, se la disciplina apprestata a tutela del contraente insoddisfatto fosse tale da procrastinarlo (come avverrebbe attribuendo efficacia ex nunc alla sentenza emessa ex art. 2932 c.c.), l’ordinamento processuale non attuerebbe il diritto sostanziale, ma produrrebbe esso stesso una modificazione degli effetti contrattuali in danno della parte non inadempiente.

In questo senso, non va trascurato che la funzione giurisdizionale si connota per il suo carattere di:

  • strumentalità, essendo mezzo necessario per dare attuazione al diritto sostanziale in caso di violazione;
  • sostitutività, intervenendo in via secondaria, qualora il diritto – protetto dalle norme sostanziali in via primaria – venga leso.

Secondo i giudici di legittimità, solo attribuendo alla sentenza pronunciata ai sensi dell’art. 2932 c.c. efficacia retroattiva, in una fattispecie – qual è quella in cui l’azione è diretta a costituire un rapporto di lavoro subordinato – nella quale si mira a ottenere il medesimo effetto conseguibile anche mediante la comune attività contrattuale a fronte di un diritto preesistente, la tutela accordata alla parte istante assicura effettivamente un’esecuzione in forma specifica, perché è solo così che gli effetti che ne scaturiscono si atteggiano allo stesso modo – anche sotto il profilo temporale – in cui si sarebbero prodotti in caso di adempimento e, dunque, qualora il contratto definitivo fosse stato concluso nel termine pattuito.

In altre parole, visto che l’art. 2932, comma 1, c.c. prevede che la sentenza produce gli effetti del contratto definitivo non concluso, ponendo il principio di equivalenza fra sentenza e contratto, la prima dev’essere efficace (ex tunc) sin dal giorno in cui la parte obbligata, entro il termine previsto, avrebbe dovuto prestare il suo consenso necessario per la conclusione del secondo.

Coordinando tale regola con quella evincibile dall’art. 282 c.c., ne deriva che la parte interessata dovrà attendere il passaggio in giudicato della sentenza, ma, una volta avvenuto ciò e prodottasi, quindi, l’efficacia costitutiva propria della pronuncia, i relativi effetti retroagiscono, dovendosi intendere prodotti fin dal momento in cui la parte obbligata avrebbe dovuto prestare il suo consenso per la conclusione del contratto.

Questa conclusione, tuttavia, potrebbe apparire confliggente con il principio di corrispettività: infatti, alla retrodatazione del momento di insorgenza del rapporto di lavoro, tipicamente di durata e a esecuzione continuata, dovrebbe associarsi, da un lato, il diritto del lavoratore di percepire le retribuzioni riferite a un periodo in cui egli non ha prestato – sia pure non per sua volontà – le proprie prestazioni e, dall’altro lato, il correlativo obbligo del datore di versargliele.

Per ovviare a questo paradosso, i giudici di legittimità hanno affermato che il lavoratore ha diritto di pretendere soltanto il risarcimento del danno patito in termini di lucro cessante, avendo il datore di lavoro, con l’inadempimento dell’obbligo di assunzione, impedito il conseguimento della retribuzione.

Di conseguenza, per il periodo che va dalla scadenza del termine entro il quale il contratto doveva essere concluso (e non lo è stato) e il momento in cui la sentenza ex art. 2932 c.c. passa in giudicato, a carico del datore di lavoro sussiste una responsabilità risarcitoria e il danno risarcibile corrisponderà a tutte le utilità (anche reddituali) che il lavoratore avrebbe conseguito qualora il contratto di lavoro subordinato fosse stato concluso.

In definitiva, la sentenza di accoglimento della domanda ex art. 2932 c.c., proposta al fine di determinare la nascita di un rapporto di lavoro subordinato, acquista la sua efficacia processuale soltanto con il suo passaggio in giudicato, ma, quando ciò si verifica, l’effetto costitutivo del rapporto deve ritenersi prodotto fin dal momento in cui scadeva il termine – previsto come essenziale – entro il quale il contratto doveva essere concluso, fermo restando che, in omaggio al principio di corrispettività, per il periodo che va dalla scadenza di quel termine essenziale (che rappresenta il termine iniziale di efficacia del rapporto di lavoro subordinato costituito per effetto dell’accoglimento dell’azione promossa ai sensi dell’art. 2932 c.c.) fino al passaggio in giudicato della sentenza, l’obbligazione del datore di lavoro ha natura risarcitoria.

A questo proposito, occorrerà tenere conto di eventuali arricchimenti che il danneggiato si sia procurato proprio a causa e in virtù di quell’inadempimento della controparte e, dunque, dell’aliunde perceptum, in ossequio al principio della compensatio lucri cum damno.

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