Cassazione civile sez. I ordinanza del 20/04/2026 n. 10281
Violenza- addebito della separazione – affidamento esclusivo del figlio
art. 337 quater art 337 ter c.c.
Massima: “Accertata l’anteriorità dei comportamenti violenti del marito nei confronti della moglie e del figlio minore, rispetto alla relazione adulterina della moglie, non può essere posto sullo stesso piano l’addebito per una relazione extraconiugale successiva rispetto ad atti di violenza verbale e fisica. L’accertamento delle condotte di violenza domestica giustifica l’adozione di un affidamento esclusivo del figlio minore”.
CASO.
Nel giudizio per la separazione personale dei coniugi, il tribunale pronunciava l’addebito ad entrambi e in relazione al figlio, disponeva l’affidamento condiviso ai genitori. L’uomo aveva avuto comportamenti violenti nei confronti della moglie e del figlio, fatti per i quali era indagato dalla Procura per il reato di maltrattamenti in famiglia. Inoltre, il tribunale minorile aveva sospeso la responsabilità genitoriale. A suo carico numerosi episodi di percosse, minacce di morte e maltrattamenti, oltre al parziale inadempimento agli obblighi di mantenimento.
L’addebito alla donna era stato deciso dal tribunale a causa della relazione extra coniugale proprio con uno dei carabinieri conosciuto in relazione alle chiamate per gli abusi familiari con cui aveva iniziato una frequentazione.
La Corte d’appello aveva ribaltato la decisione revocando l’addebito alla moglie e disponendo un affidamento esclusivo del figlio alla madre. L’infedeltà della donna era infatti avvenuta dopo la crisi della coppia, causata dalle condotte violenti e prevaricatrici del marito. Inoltre, non potevano essere messi sullo stesso piano e comparati, la violazione di un dovere coniugale quale quello di fedeltà, e gli atti di violenza domestica.
Quanto alla modifica del tipo di affidamento, oltre alle circostanze per le quali era stata disposta la limitazione della responsabilità genitoriale, la Corte aveva rilevato la forte opposizione del figlio sedicenne, di vedere il padre. Egli inoltre aveva manifestato una forma di chiusura totale e irreversibile riguardo a tutti gli interventi effettuati dagli assistenti sociali e psicologi che suggerivano di non forzare ulteriormente gli incontri con il padre.
L’uomo ricorre in Cassazione sostenendo che la decisione dei giudici di merito si era fondata sul presupposto della sua colpevolezza per i reati a lui ascritti, mentre non era stata ancora emessa una sentenza di condanna del giudice penale.
Pertanto, sia il provvedimento di addebito della separazione che quello di affidamento del figlio erano stati emessi in violazione di legge (artt. 337 ter e art. 151 cc).
La Cassazione respinge il ricorso.
La rilevanza del giudizio penale nella valutazione dei fatti allegati.
La Corte osserva che, per orientamento consolidato, la così detta presunzione d’innocenza opera soltanto in sede penale anche se la sola pendenza di procedimenti penali non è decisiva nella valutazione dei fatti rilevanti per le pronunce in ambito familiare.
I giudici di merito hanno svolto una autonoma valutazione dei comportamenti emersi sia nel giudizio di separazione che nel giudizio di fronte al tribunale per i minorenni.
L’accertamento delle condotte di aggressione e precosse anche nei confronti del figlio minore, hanno indotto ad escludere l’affido condiviso. L’art. 337 quater c.c. prevede che il giudice possa disporre un affidamento esclusivo quando la condivisione dell’affido sia contraria agli interessi stessi del minore. Inoltre, è stata giudicata rilevante la difficoltà di un recupero della capacità genitoriale almeno nel breve periodo.
La Cassazione ha infine ribadito che la condotta violenta di un coniuge nei confronti dell’altro è di per sé causa di addebito della separazione ed esonera il giudice dall’effettuare una comparazione con la condotta dell’altro coniuge in violazione dei doveri matrimoniali.
Nessuna comparazione tra condotte violente e violazione dei doveri coniugali.
Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio, anche in presenza di un unico episodio, da fondare di per sé, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto causa determinante l’intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione di addebito (Cass Civ. n. 26766/2026, Cass. Civ. n. 7388/2017 e Cass. Civ. n. 3925/2018).
Per gli atti di violenza fisica o psicologica non deve essere tenuto in considerazione il nesso causale con la crisi coniugale e le condotte possono essere comparate solo con comportamenti omogenei.
