Sequestro liberatorio e reclamo cautelare avverso il capo di condanna alle spese

Cass. civ., sez. III, 17 dicembre 2025, n. 32867 – Pres. Frasca – Rel. Tassone

Sequestro liberatorio – Procedimento cautelare – Disciplina applicabile – Impugnazione del provvedimento che dispone la condanna alle spese – Reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. – Ricorso straordinario per cassazione ex art. 111, comma 7, Cost. – Inammissibilità

Massima: “Costituendo il sequestro disciplinato dagli artt. 1216 c.c. e 79 disp. att. c.c. una species del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 c.p.c. ed essendo quindi applicabile la disciplina del procedimento cautelare uniforme, il provvedimento che, definendo la procedura di sequestro liberatorio, condanni al pagamento delle relative spese e del compenso del sequestratario è impugnabile con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. e non con il ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., che va dichiarato inammissibile”.

CASO

Il locatore di un fondo ne rifiutava la riconsegna al termine della locazione da parte della società conduttrice, la quale avviava il procedimento per ottenere un sequestro liberatorio ai sensi dell’art. 1216 c.c., concesso dal Tribunale di Cassino con la nomina di un sequestratario.

Successivamente, con il provvedimento che dichiarava la chiusura della procedura, il locatore veniva condannato alla rifusione delle relative spese e al pagamento del compenso liquidato in favore del sequestratario.

Tale provvedimento era impugnato con ricorso per cassazione proposto ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

SOLUZIONE

[1] La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che, attesa la natura cautelare del procedimento diretto alla concessione di un sequestro liberatorio ai sensi dell’art. 1216 c.c., il provvedimento che lo conclude, anche nella parte concernente le statuizioni sulle spese, è impugnabile con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c., con conseguente inammissibilità del ricorso straordinario per cassazione.

QUESTIONI

[1] Dovendo statuire in merito all’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione proposto avverso il provvedimento con il quale il Tribunale di Cassino aveva disposto la condanna alle spese e al pagamento del compenso del sequestratario all’esito di un procedimento volto alla concessione di un sequestro liberatorio ai sensi dell’art. 1216 c.c., i giudici di legittimità ne hanno ricostruito i tratti caratterizzanti, affermandone la natura cautelare.

In questo senso, si è osservato che, pur trovando una regolamentazione specifica nell’art. 79 disp. att. c.c., il sequestro al quale si riferisce l’art. 1216 c.c. è riconducibile a quello previsto dall’art. 687 c.p.c., di cui mutua la relativa disciplina.

L’art. 79 disp. att. c.c., infatti, si limita:

  • a individuare la competenza, attribuendola al presidente del tribunale del luogo in cui si trova l’immobile (comma 1);
  • a prevedere alcune modalità di svolgimento del procedimento, disponendo che sia sentito il creditore, che il giudice provveda con decreto e che contro di esso possa essere proposto reclamo dinanzi alla corte d’appello (comma 2);
  • a individuare alcune modalità di esecuzione del sequestro (comma 3).

Anche il sequestro di cui all’art. 1216 c.c., al pari di quello ex art. 687 c.p.c., ha natura cautelare, essendo diretto ad assicurare tutela contro il pregiudizio che chi deve liberarsi dall’obbligo di riconsegnare un immobile potrebbe subire durante il tempo occorrente per agire in via di azione ordinaria, a fronte del rifiuto o della contestazione opposti da chi dovrebbe ricevere il bene.

In particolare, riprendendo le parole dell’ordinanza che si annota, la realizzazione, attraverso l’agile procedimento di sequestro, della liberazione del debitore dall’obbligo di riconsegna la cui esecuzione non sia stata possibile per il difetto di cooperazione del creditore, ha una tipica funzione cautelare, dal momento che, in questo modo, se ne producono gli effetti durante la pendenza della lite insorta con il creditore sulla giustificazione della riconsegna, anticipandosi in via provvisoria gli effetti del giudizio di merito; inoltre, si determina pure la cessazione della situazione custodiale del debitore rispetto all’immobile che deve riconsegnare, esonerandolo dagli oneri e dai possibili pregiudizi ai quali resterebbe esposto se la stessa si protraesse nonostante il venire meno della ragione che la giustificava.

Secondo i giudici di legittimità, questo secondo aspetto attesta la natura tipicamente cautelare del sequestro in questione – correlandosi al carattere oneroso della protrazione dell’obbligo di custodia connesso alla perpetuazione della detenzione o del possesso del bene e rendendo in re ipsa il periculum in mora nel ritardo della riconsegna – e si sovrappone al profilo meramente anticipatorio della misura.

Di recente, la giurisprudenza ha affermato che al sequestro liberatorio, quale rimedio offerto anche a colui che, tenuto all’adempimento di un’obbligazione, si veda destinatario della relativa pretesa da parte di due o più soggetti che si affermano titolari esclusivi del medesimo diritto, deve ricorrere pure il conduttore dell’immobile cui venga intimato il pagamento dei canoni di locazione sia dal creditore che ne abbia ottenuto l’assegnazione all’esito di un’espropriazione mobiliare presso terzi, sia dal custode giudiziario dell’immobile locato in virtù di quanto disposto dall’art. 2912 c.c. e che voglia evitare di rimanere esposto a un doppio pagamento, non essendo, invece, configurabile un suo intervento nella procedura esecutiva immobiliare per chiedere al giudice presso cui è incardinata di fornire istruzioni in merito ai pagamenti (Cass. civ., sez. III, 30 aprile 2024, n. 11698).

Non manca, peraltro, chi sostiene che gli istituti previsti, rispettivamente, dall’art. 1216 c.c. e dall’art. 687 c.p.c. debbono tenersi distinti, perché, da un lato, hanno differenti finalità ed effetti (sostanziali il primo, processuali il secondo) e perché, dall’altro lato, solo l’art. 687 c.p.c. fa riferimento all’esistenza di una controversia tra le parti, con la conseguenza che l’art. 1216, comma 2, c.c. andrebbe applicato unicamente in presenza di un mero comportamento omissivo del creditore della prestazione.

Tuttavia, visto che l’oggetto del sequestro di cui all’art. 687 c.p.c. è individuato, oltre che nelle somme, anche genericamente nelle cose (tra le quali rientrano indubbiamente gli immobili), non vi è ragione di escludere che quello previsto dall’art. 1216 c.c. costituisca uno dei casi speciali di sequestro ai quali allude il predetto art. 687 c.p.c., che trova la propria collocazione nelle disposizioni dettate in materia di misure cautelari.

Pertanto, dall’appartenenza del sequestro di cui al comma 2 dell’art. 1216 c.c. alla figura del sequestro liberatorio di cui all’art. 687 c.p.c. e dalla ritenuta applicabilità a quest’ultimo della disciplina procedimentale dettata per le altre figure di sequestro (conservativo e giudiziario), vale a dire delle disposizioni sul procedimento cautelare uniforme, deriva che a queste va soggetto pure il sequestro contemplato dal codice civile, fatti salvi i profili che trovano una specifica regolamentazione nell’art. 79 disp. att. c.c. e che si rivelino incompatibili con quanto stabilito dagli artt. 669-bis e seguenti c.p.c.

Poiché il menzionato art. 79 disp. att. c.c. non contiene alcuna disposizione in merito alla ripartizione dell’onere delle spese e ai rimedi dei quali possono avvalersi le parti con riguardo a tale aspetto, occorre fare riferimento, da un lato, all’art. 669-septies c.p.c. e, dall’altro lato, all’art. 669-terdecies c.p.c.

Con la conseguenza che:

  • prima della modifica dell’art. 669-septies c.p.c. operata dalla l. 69/2009, la statuizione sulle spese contenuta nel provvedimento emesso ai sensi dell’art. 79 disp. att. c.c. andava impugnata con il reclamo ex art. 669-terdecies c.p.c. (qualora delle spese si fosse inteso ridiscutere in via accessoria rispetto al diniego della concessione della misura cautelare), ovvero con l’opposizione disciplinata dagli artt. 645 e seguenti c.p.c. (ove, invece, non si fosse inteso mettere in discussione il rigetto della misura cautelare, ma contestare soltanto la regolamentazione delle spese, oppure quando si fosse voluto contestare la statuizione sulle spese emessa in sede di reclamo);
  • dopo la modifica dell’art. 669-septies c.p.c. a opera della citata l. 69/2009, l’unico rimedio esperibile – sia contro il provvedimento di accoglimento o di rigetto dell’istanza cautelare, sia contro la decisione in ordine alle spese – è il reclamo di cui all’art. 669-terdecies c.p.c.

In ogni caso, la presenza di un apposito rimedio impugnatorio esclude la definitività del provvedimento assunto ai sensi dell’art. 79 disp. att. c.c. (anche in punto di spese) e, di conseguenza, l’ammissibilità del ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost.

Da ultimo, i giudici di legittimità hanno sottolineato che, qualora la contestazione che attinge la statuizione sulle spese assunta dal giudice della misura cautelare riguardi non il soggetto su cui è fatto gravare il relativo onere, ma la liquidazione del compenso spettante al sequestratario, il rimedio attivabile è il ricorso ex art. 170 d.P.R. 115/2002, che, disciplinando l’opposizione al decreto di pagamento – recante la determinazione del compenso spettante all’ausiliario del magistrato e delle indennità di custodia – emesso ai sensi del precedente art. 168, rinvia all’art. 15 d.lgs. 150/2011 (il quale, per effetto delle modifiche introdotte dal d.lgs. 149/2022, richiama come applicabili le disposizioni che regolano il rito semplificato di cognizione di cui agli artt. 281-decies e seguenti c.p.c., ove non diversamente disposto).

Potrebbe interessarti anche...

Corsi in evidenza

Aggiornamento per assistere efficacemente imprese, debitori e creditori nella gestione della crisi

Strumenti per affrontare le principali sfide del giurista d’impresa

Mondo professione

Torna in alto