Patente a crediti: riepilogo e novità dopo la conversione in Legge del Decreto Sicurezza

Con la conversione in Legge del c.d. Decreto Sicurezza sono state introdotte alcune importanti novità in tema di patente a crediti. Si propone un riepilogo della materia, alla luce delle novità recentemente introdotte e delle nuove procedure operative in essere da luglio 2025.

Fonti normative in tema di patente a crediti

L’istituto della patente a crediti, in vigore dal 1° ottobre 2024, è stato introdotto dal c.d. Decreto PNRR (D.L. n. 19/2024, convertito dalla Legge n. 56/2024), il quale è andato a integrare e modificare profondamente il D.Lgs. n. 81/2008, in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, impattando in modo importante sugli artt. 27, 90 e 157.

Il Decreto attuativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è stato il n. 132/2024, pubblicato in G.U. n. 221/2024 e, unitamente alla circolare INL n. 4/2024, ha fornito le regole per poter applicare compiutamente la norma.

Successivamente circolari e FAQ hanno chiarito ulteriormente alcuni aspetti dubbi in materia, supportando aziende, ispettori, professionisti e operatori.

Il parere del Garante della Privacy sullo schema di Decreto dell’INL recante le modalità di ostensione delle informazioni concernenti la patente a crediti n. 284/2025 ha poi portato alla pubblicazione del D.D. n. 43/2025, contenente alcune modifiche alle precedenti istruzioni operative, introducendo, dal 10 luglio 2025, alcune novità per richiesta della patente a crediti.

Da ultimo è stato pubblicato il D.L. n. 159/2025 (c.d. Decreto Sicurezza), convertito in Legge n. 198/2025, il quale, all’art. 3, è andato nuovamente a incidere sul dettato normativo in tema di patente a crediti, apportando alcune importanti novità.

Si propone un percorso di sintesi della disciplina in tema di patente a crediti, approfondendo le novità introdotte dal Decreto Sicurezza, con uno sguardo anche all’iter procedurale in essere dal 10 luglio 2025.

Soggetti destinatari

I soggetti tenuti al possesso della patente a crediti sono le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008.

Si rammenta che l’identificazione dei soggetti obbligati è da ricercare, pertanto, nell’identificazione del luogo di lavoro quale cantiere temporaneo o mobile, prima che nella tipologia di aziende, in quanto tutti i soggetti che entrano a operare nei cantieri risultano obbligati al possesso della patente.

Per cantiere temporaneo o mobile si intende (art. 89, lett. a), succitato) «qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X». È, quindi, necessaria anche l’elencazione delle attività di cui all’allegato X, il quale ricomprende: «i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile».

La definizione di cantiere comprende, inoltre, svariate altre fonti, quali normative, circolari amministrative, chiarimenti del Ministero, accordi e contratti delle parti sociali e, da ultimo, le FAQ pubblicate e costantemente aggiornate da parte dell’INL.

Una volta identificato il luogo di lavoro quale cantiere temporaneo o mobile, possiamo definire destinatarie della patente a crediti tutte le imprese, non necessariamente qualificabili come imprese edili, e i lavoratori autonomi che operano “fisicamente” in detti luoghi, nei cantieri appunto.

Da ricordare che sono considerati lavoratori autonomi anche le imprese individuali senza lavoratori ossia qualunque persona fisica la cui attività professionale contribuisca alla realizzazione dell’opera senza vincolo di subordinazione.

Risultano soggetti all’obbligo anche le aziende e i lavoratori stranieri che entrino a lavorare all’interno dei suddetti cantieri.

Rimane, invece, escluso dall’obbligo chi effettui mere forniture o prestazioni di natura intellettuale.

Altra esclusione dall’obbligo di possesso della patente a crediti riguarda le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, Codice dei contratti pubblici, di cui al D.Lgs. n. 36/2023.

Le FAQ dell’INL hanno fornito, a più riprese, supporto in merito al tema dei soggetti destinatari, fornendo specifici chiarimenti. Si rimanda al testo delle FAQ per l’elenco completo, ma solo a titolo di esempio si riportano alcuni stralci:

  • l’attestazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, esclude dall’obbligo indipendentemente dalla categoria di appartenenza;
  • archeologi e restauratori sono soggetti all’obbligo;
  • l’esclusione per le mere forniture si intende anche quando le operazioni di carico e scarico di materiali siano effettuate con l’ausilio di attrezzature di lavoro;
  • l’impresa affidataria non esecutrice, con mero ruolo di General Contractor, che coordini le imprese coinvolte nella realizzazione di un’opera, non è tenuta al possesso della patente, non operando «fisicamente» in cantiere qualora il personale utilizzato svolga in via esclusiva prestazioni di natura intellettuale;
  • idraulici o vetrai o fornitori di porte/finestre che in un cantiere operino per il montaggio dei sanitari o degli infissi interni/esterni sono soggetti al possesso della patente a crediti, operando fisicamente in cantiere.

Requisiti

L’INL rilascia la patente a crediti in formato digitale, subordinatamente al possesso di tutti i seguenti requisiti congiuntamente:

  1. iscrizione alla CCIAA;
  2. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008;
  3. possesso del DURC in corso di validità;
  4. possesso del DVR, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  5. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’art. 17-bis, commi 5 e 6, D.Lgs. n. 241/1997, nei casi previsti dalla normativa vigente;
  6. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.

Non tutti i requisiti sono richiesti a tutte le categorie di soggetti obbligati, infatti, in corrispondenza delle lett. d), e) e f), è inserita la precisazione «nei casi previsti dalla normativa vigente».

Per esempio, il possesso del DVR non è richiesto ai lavoratori autonomi e alle imprese prive di lavoratori.

L’iscrizione alla CCIAA è sempre obbligatoria, seppur vi siano alcune esclusioni per quei soggetti obbligati al possesso della patente a crediti, ma non anche all’iscrizione in CCIAA (vedi archeologi).

Il richiedente deve autocertificare/dichiarare il possesso dei requisiti ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con risvolti penali in caso di dichiarazioni mendaci.

Il portale per la richiesta della patente, alla luce di quanto sopra, relativamente a ciascuna categoria consente di dichiarare anche la «non obbligatorietà» o l’«esenzione giustificata» da un determinato requisito.

Si ricordi che i requisiti devono essere presenti e dichiarati alla data della domanda, non rilevando la successiva perdita dei requisiti, a seguito dell’ottenimento della patente, fatte ovviamente salve le eventuali sanzioni e conseguenze previste dalle discipline inerenti a ogni singola materia.

Decorrenza, validità e punteggio della patente e crediti

L’obbligo di possesso della patente a crediti è stato introdotto a far data dal 1° ottobre 2024.

La patente è dotata di un punteggio iniziale di 30 crediti e consente ai soggetti obbligati al possesso della stessa di operare nei cantieri temporanei o mobili con una dotazione pari o superiore a 15 crediti.

Il punteggio della patente subisce le decurtazioni correlate alle risultanze dei provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti delle imprese o dei lavoratori autonomi, nei casi e nelle misure indicati nell’allegato I-bis, annesso al D.Lgs. n. 81/2008 (presente in calce al presente elaborato).

In caso di contestazione di più violazioni nell’ambito del medesimo accertamento ispettivo, i crediti vengono decurtati in misura non eccedente il doppio della decurtazione prevista per la violazione più grave.

Di base si considerano provvedimenti definitivi le sentenze passate in giudicato e le ordinanze-ingiunzione divenute definitive. Tali provvedimenti sono comunicati, entro 30 giorni, anche con modalità informatiche, dall’Amministrazione che li ha emanati all’INL, ai fini della decurtazione dei crediti.

Su questi ultimi temi è intervenuto il Decreto Sicurezza con alcune modifiche.

Una delle novità riguarda il momento della decurtazione dei crediti per i casi di lavoratori irregolari (in nero, stranieri, minori, e beneficiari di Reddito di cittadinanza, assegno di inclusione o supporto per la formazione e il lavoro). Per le fattispecie di violazioni di cui all’allegato I-bis, D.Lgs. n. 81/2008, righi nn. 21 e 24, che includono appunto l’occupazione in cantiere di lavoratori in nero, anche se stranieri o minori e beneficiari di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o supporto per la formazione e il lavoro occupati irregolarmente, la decurtazione dei crediti, per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026, avviene direttamente a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

A tal fine, l’INL utilizza, altresì, le informazioni contenute nel Portale Nazionale del Sommerso (PNS), di cui all’art. 10, D.Lgs. n. 124/2004.

Con la nota n. 609/2026, esplicativa delle novità post Decreto Sicurezza in tema di patente a crediti, l’INL ha poi reso noto che il limite di decurtazione dei crediti, previsto dalla normativa in misura non eccedente il doppio di quanto previsto per la violazione più grave non si applica per gli inadempimenti legati appunto ai lavoratori irregolari, come identificati ai nn. 21 e 24 della tabella inserita nell’allegato I-bis suddetto.

«Pertanto, a fronte delle violazioni amministrative in materia di lavoro “nero” commesse a far data dal 1° gennaio 2026, le decurtazioni avverranno a seguito della notifica del verbale unico di accertamento e notificazione ed indipendentemente dall’eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all’art. 13 D.Lgs. n. 124/2004. Per tali violazioni, quindi, non sarà più necessario attendere l’adozione dell’ordinanza ingiunzione atteso che, ai soli fini della decurtazione dei crediti, i verbali ispettivi in parola sono da considerarsi accertamenti definitivi».

Nel caso in cui intervengano successivamente circostanze che vadano a incidere sull’efficacia dei verbali (per esempio ordinanza di archiviazione o di impugnazione e annullamento della successiva O.I. da parte della A.G.), i crediti originariamente decurtati verranno riassegnati.

La previsione che supera, invece, il limite di decurtazione dei crediti in caso di lavoratori irregolari come sopra definiti – chiarisce l’INL – «risponde all’esigenza di rafforzare l’efficacia deterrente delle disposizioni in materia di lavoro irregolare, mediante l’adozione di un regime sanzionatorio più rigoroso rispetto a quello ordinariamente previsto nell’ambito della patente a crediti, in coerenza con la ratio legis volta a potenziare la tutela dei lavoratori contro condotte datoriali abusive».

Ne scaturisce che, in caso di accertamento di impiego di più lavoratori “in nero”, la decurtazione totale sarà pari al punteggio previsto dalla tabella, moltiplicato per il numero dei lavoratori irregolari presenti.

È, infine, precisato che la tabella prevede una decurtazione di 5 crediti per ogni lavoratore in nero (punto 21 della tabella) e l’eventuale fatto che si tratti di lavoratori stranieri, minori, e/o beneficiari di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro, si intende quale aggravante, la quale porta alla somma di 1 credito aggiuntivo di decurtazione per lavoratore, come previsto dal punto 24 della tabella.

Sempre in tema di sanzioni, per i casi in cui si verifichino infortuni da cui derivi la morte del lavoratore o un’inabilità permanente, assoluta o parziale, con sospensione, in via cautelare, della patente, il Decreto Sicurezza ha previsto che le competenti procure della Repubblica trasmettono, salvo quanto previsto dall’art. 329, c.p.p., tempestivamente all’INL le informazioni necessarie all’adozione dei provvedimenti. Tali provvedimenti sono assunti previa valutazione degli elementi oggettivi e soggettivi della fattispecie contenuti nei verbali redatti dai Pubblici ufficiali intervenuti sul luogo e nelle immediatezze del sinistro, nell’esercizio delle proprie funzioni.

Nel caso in cui la patente arrivi ad avere un punteggio inferiore a 15 crediti, non sarà più possibile per l’impresa o il lavoratore autonomo operare nei cantieri temporanei o mobili. In tal caso risulta consentito il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto già in corso di esecuzione, esclusivamente quando i lavori già eseguiti siano superiori al 30% del valore del contratto.

I provvedimenti sanzionatori devono riguardare condotte illecite poste in essere a partire dal 1° ottobre 2024, a prescindere dalla circostanza che al soggetto interessato sia stata già rilasciata la patente richiesta.

Per le novità introdotte con il Decreto Sicurezza, invece, i provvedimenti devono riguardare condotte poste in essere dal 1° gennaio 2026. Pertanto, gli ispettori sono tenuti a verificare la data in cui sia stato posto in essere l’illecito per applicare una piuttosto che l’altra disciplina sanzionatoria.

L’eventuale recupero dei crediti è subordinato alla valutazione di una Commissione territoriale composta dai rappresentanti dell’INL e dell’INAIL.

Il numero di crediti, che ricordiamo essere inizialmente di 30, può essere incrementato fino a 100 per determinate cause.

In ragione della storicità dell’azienda, possono essere attribuiti fino a 10 crediti aggiuntivi.

In ragione della mancanza di provvedimenti di decurtazione del punteggio, la patente è incrementata di 1 credito per ciascun biennio successivo al rilascio della stessa, sino a un massimo di 20 crediti. Se sono contestate una o più violazioni, l’incremento non si applica per un periodo di 3 anni a decorrere dalla definitività del provvedimento.

Inoltre, in relazione ad attività, investimenti o formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, sono attributi sino a 30 crediti e ulteriori 10 in relazione ad attività, investimenti o formazione legati ad altri temi.

È disponibile una tabella, allegata al D.M. n. 132/2024, nella quale si ritrovano le misure e le casistiche che rendono possibile l’accumulo di ulteriori crediti.

La funzione di richiesta di crediti aggiuntivi o di accreditamento automatico (previsto quest’ultimo per l’anzianità di iscrizione alla CCIAA e per la “buona condotta” biennale) è stata attivata sul portale dal 10 luglio 2025, con possibilità di richiedere/accreditare anche eventuali crediti aggiuntivi maturati antecedentemente alla disponibilità del servizio telematico.

La patente viene revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più dei requisiti attestati in fase di richiesta, accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi 12 mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo possono richiedere il rilascio di una nuova patente.

Regime sanzionatorio

Operare in cantiere senza la patente (o valida attestazione di qualificazione SOA), o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti, porta all’applicazione di una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere. È comunque previsto un importo minimo relativamente alla sanzione, limite che è stato profondamente toccato dal Decreto Sicurezza.

Infatti, l’originaria normativa prevedeva che, comunque, la sanzione non potesse essere inferiore a 6.000 euro, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’art. 301-bis, D.Lgs. n. 81/2008. Inoltre, l’azienda subirà l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di 6 mesi.

Il Decreto Sicurezza ha raddoppiato il limite minimo della sanzione, portandolo a 12.000 euro.

Si ricorda, inoltre, la sanzione prevista anche per il committente o il responsabile dei lavori che non abbiano verificato il possesso della patente o della valida attestazione di qualificazione SOA nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto. Per loro è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 euro a 2.562,91 euro.

Presentazione domanda telematica

La domanda dev’essere presentata telematicamente tramite l’apposito portale messo a disposizione dall’INL dal 1° ottobre 2024, come implementato a partire dal 10 luglio 2025 a seguito del parere del Garante della Privacy già citato, accedendo tramite SPID personale, CIE, CNS o eIDAS (sistema PAC = Patente A Crediti).

La richiesta della stessa prevede una procedura telematica, con successivo obbligo di informare della presentazione della domanda il RLS e il RLST entro 5 giorni dal deposito.

Possono presentare la domanda di rilascio della patente il legale rappresentante dell’impresa e il lavoratore autonomo, anche per il tramite di un soggetto munito di apposita delega conferita telematicamente.

Per poter procedere con la presentazione dell’istanza il primo passaggio necessario consiste nell’attestazione del legale rappresentante o titolare dell’azienda.

Tale procedura abilita il soggetto a operare sul portale e a conferire eventuali deleghe. Solo le persone fisiche possono attestarsi sul portale. Nel caso in cui il soggetto sia presente negli archivi camerali, tramite un’interrogazione notturna del portale, verrà automaticamente attestato il soggetto e dal giorno successivo lo stesso sarà autorizzato a operare sul portale. Nel caso in cui, invece, il portale non riconosca in automatico il soggetto (ad esempio soggetto straniero o non presente negli archivi camerali), a seguito di mancata attestazione, il soggetto dovrà effettuarla direttamente tramite ufficio dell’INL.

Una volta ottenuta l’attestazione il legale rappresentante/titolare potrà operare sul portale richiedendo direttamente la patente a crediti o inserendo una o più deleghe (con possibilità di delega limitata nel tempo o solo all’utilizzo di alcune funzioni telematiche). La delega viene conferita o annullata sempre telematicamente tramite un’apposita funzione del portale.

Le ulteriori sezioni sul portale permettono di richiedere crediti aggiuntivi e di visualizzare la patente. I dati della patente che possono essere visualizzati, sempre in base al parere del Garante della Privacy citato, dipendono dal soggetto che accede alla funzione.

Solo il titolare e gli eventuali delegati possono visualizzare tutti i seguenti dati:

  1. riepilogo impresa/lavoratore autonomo: ragione sociale/nome cognome lavoratore autonomo; codice fiscale; Paese;
  2. richiedente la patente: nome e cognome; codice fiscale; ruolo (legale rappresentante/delegato);
  3. riepilogo patente: numero patente; data di rilascio; stato patente (attiva/sospesa);
  4. punteggio patente: punteggio iniziale; punteggio attuale;
  5. data fine sospensione della patente (informazione disponibile solo laddove risulti una patente “sospesa”);
  6. provvedimenti definitivi: numero crediti decurtati in relazione a ciascuna violazione e data decurtazione.

Per quanto riguarda gli ulteriori soggetti che possono accedere alla patente, si riporta un elenco che identifica le tipologie degli stessi e i relativi dati visibili, in base alle lettere dell’elenco sopra riportato:

  1. Pubbliche amministrazioni, di cui all’art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 165/2001 –vedono informazioni a)-c)-d);
  2. RLS e RLST –vedono informazioni a)-c)-d);
  3. organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’art. 51, comma 1-bis, D.Lgs. n. 81/2008 –vedono informazioni a)-c);responsabile dei lavori – vede informazioni a)-c)-d);coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori – vedono informazioni a)-c);
  4. soggetti che intendono affidare lavori o servizi a imprese o lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81/2008 – vedono informazioni a)-c)-d).

Crediti

Come anticipato nel corso della trattazione, le tipologie di illeciti che portano alla decurtazione di crediti e le relative misure dipendono dall’allegato I-bis, al D.Lgs. n. 81/2008. In considerazione del fatto che il Decreto Sicurezza è andato a variare tale tabella, si riporta per comodità di lettura la tabella originaria, barrando le 2 tipologie di sanzione che sono state eliminate per le violazioni commesse dal 1° gennaio 2026.

Essenzialmente la nuova versione riconduce a un’unica tipologia di decurtazione tutte le casistiche di lavoro in nero, indipendentemente dalla durata della violazione (ossia del mantenimento dei lavoratori in nero). Fino al 31 dicembre 2025 tale violazione era modulata, a seconda della gravità, in 3 differenti tipologie di decurtazioni, corrispondenti ai nn. 21, 22 e 23 della tabella (rispettivamente con decurtazioni pari a 1, 2 o 3 crediti). Per le sanzioni commesse dal 1° gennaio 2026 i righi 21 e 22 sono stati eliminati, riconducendo tutto all’unico rigo 21, e la decurtazione è stata innalzata a 5 crediti.

Si ricorda che al n. 24 della tabella si trova l’eventuale ulteriore decurtazione di 1 credito nei casi di lavoratori in nero che siano stranieri, minori, e beneficiari di Reddito di cittadinanza, Assegno di inclusione o Supporto per la formazione e il lavoro.

Rigo/N.Fattispecie di violazioneDecurtazione crediti
1Omessa elaborazione del Documento di valutazione dei rischi:5
2Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione:3
3Omessi formazione e addestramento:2
4Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile:3
5Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza:3
6Omessa fornitura del Dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto:2
7Mancanza di protezioni verso il vuoto:3
8Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno:2
9Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:2
10Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi:2
11Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale):2
12Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo:2
13Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto:1
14Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’art. 28:3
15Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche:3
16Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del D.Lgs. n. 101/2020:3
17Omessa valutazione del rischio di annegamento:2
18Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie:2
19Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi:3
20Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al D.P.R. n. 177/2011:1
21Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. a), D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002, per ciascun lavoratore:1 5
22 (soppresso)Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. b), D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002:2
23 (soppresso)Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3, lett. c), D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002:3
24Condotta sanzionata ai sensi dell’art. 3, comma 3-quater, D.L. n. 12/2002, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 73/2002, in aggiunta, per ciascun lavoratore, alla condotta di cui al n. 21, 22 e 23:1
25Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente Decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni:5
26Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente Decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro:8
27Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente Decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro:15
28Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente Decreto:20
29Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente Decreto:10

L’articolo è tratto da “La circolare di lavoro e previdenza

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