L’INL, con nota n. 1511 del 16 febbraio 2026, ha espresso un parere in merito all’applicazione del D.M. n. 269/2010, che nel regolare l’attività degli istituti di vigilanza sancisce l’obbligatorietà dell’utilizzo dei sistemi di geolocalizzazione.
L’Ispettorato risponde a un quesito che chiede se l’installazione di sistemi di geolocalizzazione, in dotazione alle guardie giurate al fine di garantire un idoneo sistema di comunicazioni radio che consenta una reale comunicazione diretta tra la centrale operativa e il personale operativo impiegato con adeguato supporto planimetrico (c.d. geo-referenziazione) sulla scorta della normativa richiamata, costituisca un requisito di idoneità tecnica indefettibile per le aziende del settore interessate. Viene chiesto di chiarire se, conseguentemente, si potrebbe determinare un’equiparazione degli impianti di localizzazione agli strumenti di lavoro utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa, con esclusione della procedura di cui all’art. 4, comma 1, Legge n. 300/1970.
La nota precisa che il D.M. n. 269/2010 è norma di rango inferiore rispetto alla Legge n. 300/1970 e che la geo-referenziazione è prevista solo in alcuni ambiti (3, 4 e 5) e la norma stabilisce anche una procedura alternativa.
La relazione tecnica presentata dalla società istante illustra in maniera puntuale le esigenze che il sistema di GPS tende a soddisfare: esigenze organizzative e produttive e di sicurezza.
La relazione, inoltre, riporta che i sistemi di localizzazione satellitare GPS sono strumenti ritenuti fondamentali al fine di consentire interventi tempestivi, soprattutto in caso di allarme ed emergenza, nonché per garantire la massima sicurezza delle G.p.G. durante gli interventi (sicurezza sul lavoro). Inoltre, la funzionalità di localizzazione consente, al momento della ricezione di un allarme o in occasione di un’ispezione, l’attivazione immediata da parte dell’operatore del sistema di navigazione satellitare, permettendo dunque alla G.p.G. di raggiungere tempestivamente il sito interessato (esigenze organizzative e produttive).
Pertanto, tenuto anche conto di quanto indicato nella circolare INL n. 2572/2023 (riferita ad altra tematica: installazione dell’impianto di videosorveglianza a circuito chiuso reso obbligatorio dal D.M. 22 gennaio 2010 al fine di ottenere la licenza per le sale gioco), l’Ispettorato ritiene che l’installazione di sistemi GPS non possa essere considerato uno strumento necessario alla prestazione lavorativa e, pertanto, dovrà essere seguire la procedura indicata dall’art. 4, comma 1 (accordo sindacale o autorizzazione), Legge n. 300/1970.
