Il trasferimento in una sede più vicina è un ragionevole accomodamento

Con la sentenza n. 668 del 17 settembre 2025, la Corte d’Appello di Milano è tornata a pronunciarsi in merito ai c.d. ragionevoli accomodamenti.

Il caso di specie nasce da una lavoratrice, la cui disabilità costituiva fatto pacifico in giudizio, adibita – a seguito del giudizio del medico competente – a mansioni compatibili con il proprio stato di salute, ma in una sede che la costringeva a percorrere 120 km al giorno in auto. La lavoratrice aveva, dunque, chiesto di essere trasferita in una sede più vicina, poiché – sebbene non valutabile ai fini dell’idoneità dal medico competente, poiché estraneo alle mansioni svolte – il lungo tragitto in auto sarebbe stato comunque gravoso per la propria condizione fisica, come confermato dalla documentazione medica in atti.

Il Tribunale aveva respinto il ricorso, ritenendo corretto l’operato della Società, che l’aveva adibita a mansioni compatibili con il giudizio di idoneità, che nulla disponeva in ordine alla possibilità o meno della lavoratrice di guidare per lunghi tragitti.

La Corte d’Appello, invece, ha riformato la sentenza di primo grado, statuendo che l’adibizione della lavoratrice alla sede più lontana rende oltremodo gravosa la partecipazione della ricorrente alla vita lavorativa e che il trasferimento presso una sede più vicina – nel caso in esame più volte richiesta dalla lavoratrice e non acconsentita dal datore di lavoro – costituisce accomodamento ragionevole, secondo l’insegnamento della Corte di Giustizia e dell’orientamento della Cassazione.

Si tratta di adeguamenti, lato sensu organizzativi, che il datore di lavoro deve adottare al fine di garantire il principio di parità di trattamento dei lavoratori con disabilità e che si caratterizzano per la loro appropriatezza, ossia per la loro idoneità a elidere le barriere che ostacolano la piena partecipazione dei lavoratori affetti da disabilità alla vita lavorativa, con il solo limite di non essere “sproporzionati” o “eccessivi”.

A detta della Corte di Cassazione, dunque, non basta sostenere che presso la sede più vicina non vi siano posizioni disponibili (e compatibili con lo stato di salute), ma resta in capo al datore di lavoro l’onere di provare di aver compiuto uno sforzo diligente per trovare una soluzione efficace, anche apportando modifiche ed adattamenti all’organizzazione dell’impresa che non comportino oneri finanziari eccessivi.

La sentenza ha degli aspetti innovativi importanti: i ragionevoli accomodamenti si estendono fino a generare addirittura in capo al dipendente un diritto all’avvicinamento di sede di lavoro, a prescindere persino dalle situazioni tipizzate dal legislatore (come i casi previsti dalla L. 104/1992). In caso di disabilità, dunque, il lavoratore potrà appellarsi – in nome di detti accomodamenti – anche a diritti non esplicitamente riconosciuti dall’ordinamento, ma che siano funzionali a rendere meno gravosa la propria partecipazione alla vita lavorativa.

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