TFR: le quote maturate e non versate al Fondo di tesoreria sono crediti retributivi

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, 16 aprile 2025, n. 10082, ha ritenuto che in tema di TFR per il periodo successivo al 1° gennaio 2007, ex art. 1, commi 755-757, Legge n. 296/2006, le quote maturate dal lavoratore e non versate dal datore di lavoro al Fondo di tesoreria gestito dall’INPS, per le aziende con almeno 50 dipendenti, mantengono la natura di crediti retributivi del lavoratore, che corrispondono a un diritto certo e liquido, la cui esigibilità è subordinata alla cessazione del rapporto; ne consegue che il datore di lavoro non è un mero adiectus solutionis causa, né perde la titolarità passiva dell’obbligazione di pagare il TFR con trasferimento di essa a esclusivo carico dell’INPS, e che, pertanto, il lavoratore è legittimato a domandare l’ammissione al passivo fallimentare del datore di lavoro fallito.

 

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