La Legge n. 34/2026 sulle PMI, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 68/2026, contiene, all’art. 6, la disciplina del part-time incentivato per l’accompagnamento alla pensione e il ricambio generazionale.
Più nello specifico, in via sperimentale per gli anni 2026 e 2027 e per massimo 1.000 lavoratori, è previsto che i dipendenti:
- iscritti all’AGO e alle forme esclusive e sostitutive della medesima nonché alla Gestione separata;
- con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato con datori di lavoro privati che occupano fino a 50 dipendenti;
- con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996;
- in possesso dei requisiti idonei a conseguire, entro il 1° gennaio 2028, l’accesso alla pensione di vecchiaia e anticipata;
possono accedere, fino alla prima data utile di decorrenza della pensione, al regime di incentivo al rapporto di lavoro a tempo parziale per l’accompagnamento alla pensione, purché la riduzione dell’orario di lavoro sia compresa tra un minimo del 25 e un massimo del 50%.
Al lavoratore che trasforma il rapporto sono riconosciuti:
- un esonero del 100% della quota dei contributi IVS a proprio carico nel limite massimo di 3.000 euro riparametrato su base mensile;
- l’integrazione dei versamenti contributivi sino a concorrenza della quota di retribuzione non percepita per effetto della trasformazione del contratto di lavoro.
Tali benefici sono concessi purché, per ciascun lavoratore interessato dalla riduzione di orario, il datore di lavoro proceda contestualmente all’assunzione a tempo pieno e indeterminato di un lavoratore di età non superiore a 34 anni.
