La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 dicembre 2025 n. 32359, ha stabilito che, in caso di demansionamento del lavoratore dipendente, qualora siano accertati in fatto i diversi pregiudizi subiti, il danno morale (sofferenza interiore soggettiva), il danno esistenziale-relazionale (pregiudizio alla vita di relazione) e il danno biologico (lesione dell’integrità psico-fisica) costituiscono componenti autonome del danno non patrimoniale, che devono formare oggetto di separata valutazione e liquidazione autonoma, ciascuna secondo propri criteri, anche quando concorrano con il danno patrimoniale alla professionalità.
La liquidazione unitaria e indistinta di tali voci dannose, che impedisca di comprendere quale somma sia stata riconosciuta per ciascuna componente, costituisce violazione degli artt. 2056, 2059 e 1223, c.c.
Il caso
La vicenda esaminata dalla Cassazione riguarda il ricorso di un dipendente che deduceva di essere stato demansionato da febbraio 2010 in avanti e di aver subito mobbing e/o straining. Il lavoratore, responsabile del centro estero di una banca e inquadrato al 4° livello della 3ª area professionale, veniva dapprima trasferito all’unità antiriciclaggio e poi assegnato a mansioni di sportellista-cassiere, qualificate dal CCNL come di 1° livello, pertanto inferiori rispetto al suo inquadramento. In seguito il ricorrente era stato spostato al ruolo di gestore privati, ritenuto equivalente al livello posseduto.
Il Tribunale di Bergamo aveva riconosciuto la sussistenza del demansionamento solo dal novembre 2010 in poi, escludendolo, invece, per il periodo in cui il lavoratore era stato impiegato nell’unità antiriciclaggio (da febbraio a novembre 2010), ritenendo equivalenti le mansioni svolte. Il giudice aveva qualificato il consenso prestato dal lavoratore ai trasferimenti come rilevante non per escludere l’illegittimità del demansionamento, ma ai fini del concorso colposo per la quantificazione del danno, che veniva liquidato in 50.000 euro, con compensazione delle spese.
Il Tribunale di prime cure escludeva la sussistenza del mobbing e, quanto allo straining, riteneva che il trasferimento e il demansionamento, in concreto, non fossero sufficienti a integrare la fattispecie invocata.
La Corte d’Appello confermava la valutazione della Corte d’Appello in merito al demansionamento nel periodo in cui il dipendente aveva rivestito la funzione di cassiere, mantenendo unitaria la liquidazione del danno patrimoniale e morale già operata dal Tribunale; inoltre, sulla base della documentazione sanitaria e della consulenza medico-legale, che aveva accertato un’invalidità permanente del 5%, condannava la società anche al risarcimento del danno biologico da demansionamento, quantificato in 5.469 euro, nonché a rimborsare al lavoratore 2/3 delle spese dei 2 gradi di giudizio.
Il dipendente proponeva ricorso per cassazione lamentando violazione degli artt. 2056, 2059 e 1223, c.c., per:
- mancata autonoma liquidazione del danno morale e mancata liquidazione del danno esistenziale, pur riconosciuti come esistenti dalla Corte territoriale;
- errata applicazione dell’art. 1227, c.c., relativamente al ritenuto concorso colposo.
La Cassazione giudicava fondato il primo motivo, rilevando che la Corte d’Appello aveva accertato l’esistenza di un danno morale, ma lo aveva indebitamente assorbito nella liquidazione del danno patrimoniale alla professionalità, mentre il danno morale – inteso come sofferenza interiore non medicalmente accertabile – richiede autonoma valutazione e liquidazione separata. Inoltre, essendo stato accertato anche un pregiudizio alla vita di relazione, la Corte d’Appello avrebbe dovuto liquidare separatamente anche il danno esistenziale-relazionale, conformemente alle tabelle elaborate dal Tribunale di Milano, che distinguono le varie poste di danno non patrimoniale.
Il secondo motivo veniva dichiarato inammissibile, in quanto volto a ottenere una nuova valutazione delle prove circa il concorso colposo del lavoratore, attività riservata al giudice di merito.
La Suprema Corte cassa quindi la sentenza, rinviando alla Corte d’Appello di Brescia in diversa composizione, affinché proceda alla liquidazione autonoma del danno morale e del danno esistenziale-relazionale e regolandosi nuovamente anche sulle spese.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
