La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 26 gennaio 2026, n. 1701, ha stabilito che, in tema di pubblico impiego contrattualizzato, nell’ipotesi di contratto di lavoro formalmente autonomo, del quale sia successivamente accertata la natura subordinata, la prescrizione dei crediti retributivi decorre in costanza di rapporto e non dalla sua cessazione, attesa la mancanza di ogni aspettativa del lavoratore alla stabilità dell’impiego e la conseguente inconfigurabilità di un metus in ordine alla mancata continuazione del rapporto suscettibile di tutela. Il timore reverenziale che giustifica la sospensione della prescrizione nel lavoro privato non può essere ravvisato nei confronti delle Pubbliche amministrazioni, vincolate al rispetto dei principi costituzionali e della legge, in un sistema che assicura controlli e garanzie attraverso la responsabilità diretta dei funzionari.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a pronunciarsi sul ricorso proposto da un’ASL in relazione al rapporto intercorso con un medico radiologo, che ha prestato attività ddal 2009 al 2016 tramite 9 contratti di lavoro autonomo, stipulati ex art. 7, comma 6, D.Lgs. n. 165/2001. La lavoratrice ha sostenuto che i contratti fossero solo formalmente autonomi e dissimulassero un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, caratterizzato da continuità, inserimento nell’organizzazione sanitaria e modalità operative identiche a quelle dei colleghi dipendenti, chiedendo il riconoscimento del rapporto subordinato, il pagamento delle differenze retributive, il risarcimento del danno da perdita di chance e la ricostruzione contributiva. Il Tribunale di prime cure ha parzialmente accolto la domanda, riconoscendo un rapporto subordinato a termine per l’intero periodo, condannando la ASL al pagamento di differenze retributive e TFR e al versamento dei contributi dovuti. La Corte d’Appello ha confermato la decisione, ribadendo che la prestazione era stata resa con continuità per oltre 7anni, senza soluzione di continuità, e che la dottoressa era pienamente inserita nell’organizzazione aziendale, svolgendo le stesse mansioni, con gli stessi orari, turnazioni, modalità operative e controlli gerarchici dei colleghi dirigenti medici. La Corte territoriale ha rilevato svariati indici sintomatici della subordinazione, quali: continuità della prestazione, percezione di compenso mensile fisso, inserimento nei turni, fruizione delle ferie radiologiche, eterodirezione esercitata dal responsabile del reparto. Il Tribunale di seconde cure ha, inoltre, ritenuto applicabile la prescrizione quinquennale decorrente dalla cessazione del rapporto, non in costanza di esso, e ha dichiarato inammissibili alcune contestazioni dell’ASL perché tardive.
L’ASL ha proposto ricorso articolando 5 motivi:
- nullità della sentenza per motivazione apparente;
- errata valutazione delle prove testimoniali;
- violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato;
- erronea applicazione della prescrizione;
- illegittima regolazione delle spese.
Gli Ermellini hanno dichiarato inammissibili i primi 3 motivi: i primi 2, in quanto volti a rivalutare l’accertamento di fatto svolto dalla Corte d’Appello, che aveva correttamente applicato i principi consolidati sulla distinzione tra lavoro autonomo e subordinato nelle P.A, il terzo poiché la Corte d’Appello si era pronunciata, giudicando tardiva la contestazione dell’ASL.
Il quarto motivo, invece, relativo alla prescrizione dei crediti retributivi, è stato accolto. Richiamando precedenti consolidati, la Suprema Corte ha affermato che, nei rapporti di pubblico impiego contrattualizzato in cui un contratto formalmente autonomo viene riqualificato come subordinato, la prescrizione decorre in costanza di rapporto. Ciò perché, diversamente dall’impiego privato, nel lavoro pubblico non può configurarsi il metus del licenziamento che aveva motivato la Corte Costituzionale, con sentenza n. 63/1966, a ritenere la prescrizione sospesa per i dipendenti privati. Le successive pronunce della Corte Costituzionale (n. 143/1969 e n. 115/1975) hanno ribadito che quel principio non si estende al pubblico impiego, poiché nelle Amministrazioni pubbliche vigono meccanismi di garanzia e responsabilità che escludono un timore analogo. Di conseguenza, la prescrizione quinquennale dei crediti retributivi decorre durante il rapporto anche quando esso è solo di fatto e non può essere convertito in tempo indeterminato.
Pertanto, la Cassazione ha accolto il quarto motivo e assorbito il quinto sulle spese e, limitatamente alla questione della prescrizione, ha rinviato alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione affinché riesamini il punto, applicando il principio secondo cui la prescrizione decorre in costanza di rapporto anche se l’impiego è formalmente autonomo.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
