La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 4 febbraio 2026, n. 2281, ha stabilito che ogni attività oggettivamente configurabile come prestazione di lavoro dipendente può essere ricondotta a un rapporto diverso, istituito in virtù di un legame affettivo e di familiarità tra 2 persone, caratterizzato dalla gratuità della prestazione lavorativa. Nondimeno, tale presunzione, che va considerata in presenza di una convivenza, specie se more uxorio, può essere superata fornendo la prova dell’esistenza del vincolo di subordinazione mediante il riferimento alla qualità e quantità delle prestazioni svolte e alla presenza di direttive, controlli e indicazioni da parte del datore di lavoro.
Il caso
La Corte di Cassazione si è espressa in merito alla natura del rapporto di una lavoratrice, che aveva lavorato nello studio legale del convivente dal 1991 al 31 gennaio 2018 (dall’01/10/1991 al
31/12/1999 alle dipendenze del convivente, dall’01/01/2000 al 31/12/2011 alle dipendenze dello studio legale associato fondato dal convivente, dall’01/01/2012 all’11/01/2018 alle dipendenze del convivente e dal 12/01/2018 al 31/01/2018 alle dipendenze dell’avvocata figlia del suo convivente, nel frattempo deceduto), svolgendo mansioni di segretaria e office manager, e, dopo essere stata licenziata oralmente nel 2018, ha chiesto in giudizio l’accertamento della subordinazione e la nullità del licenziamento, sostenendo che il suo fosse un rapporto di lavoro subordinato, nonostante la relazione affettiva col datore di lavoro.
Il Tribunale di Monza, sentiti 8 informatori, aveva respinto la domanda, ritenendo non superata la presunzione di gratuità derivante dal rapporto affettivo, mancando prova di un’effettiva subordinazione. Il Tribunale di seconde cure, al contrario, ha riconosciuto il rapporto di lavoro subordinato dal 1991 al 2018, con mansioni di segretaria inserita stabilmente nello studio, inquadrata al 3° livello del CCNL Studi Professionali, rilevando come la lavoratrice avesse percepito compensi costanti nel tempo sotto diverse forme (prestazioni occasionali, co.co.co., co.co.pro.), incompatibili con la tesi della liberalità. La Corte ha valorizzato testimonianze convergenti sulle effettive mansioni svolte, i documenti con cui il titolare dello studio le aveva riconosciuto ferie, tredicesima, quattordicesima e TFR, note autografe che evidenziavano direttive operative e una denuncia-querela da cui emergeva come la lavoratrice gestisse pagamenti per conto del professionista, dietro sue istruzioni. La Corte d’Appello, inoltre, ha ritenuto sintomatici della subordinazione elementi quali: l’inserimento stabile nella struttura, l’uso degli strumenti di studio, la continuità della collaborazione e l’assenza di rischio economico, ritenendo provata la subordinazione.
La Corte d’Appello ha anche respinto la domanda di reintegra, per mancanza di prova del licenziamento orale, ma ha condannato la datrice al pagamento del TFR, pari a 53.175,86 euro.
La datrice di lavoro ha proposto ricorso articolando 3 motivi, tutti rigettati dagli Ermellini:
- violazione degli artt. 2094 e 2697, c.c., per erroneo riconoscimento della subordinazione;
- pretesa assenza di prova di un rapporto subordinato negli ultimi 20 giorni del gennaio 2018, dopo la morte dell’avvocato convivente della lavoratrice;
- quantificazione del TFR e presunta acriticità della Corte nel recepire i conteggi della lavoratrice.
Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile dai Supremi giudici: la Corte territoriale, cui spettano valutazione delle prove e ricostruzione dei fatti, aveva, infatti, motivato in modo coerente il superamento della presunzione di gratuità della prestazione in presenza di una convivenza, richiamando anche consolidata giurisprudenza secondo cui la presunzione può essere superata con elementi concreti che dimostrino la subordinazione.
Il secondo motivo è stato ritenuto infondato, in quanto la Corte d’Appello si era basata su una busta paga emessa dall’ultima datrice di lavoro, la quale contestava il documento nella valutazione, non in relazione alla sua esistenza.
Il terzo motivo è stato ritenuto inammissibile, non avendo la parte ricorrente adeguatamente contestato la valutazione di genericità delle sue stesse eccezioni sul TFR; infatti, non si era confrontata con la motivazione della Corte territoriale, che aveva calcolato il TFR sulla retribuzione effettivamente percepita.
Pertanto, la Corte di Cassazione ha integralmente rigettato il ricorso e confermato la sentenza della Corte d’Appello.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
