La Corte Costituzionale, con ordinanza n. 25 del 5 marzo 2026, è intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale delle disposizioni che prevedono la corresponsione differita e rateizzata dei TFS ai dipendenti pubblici cessati dall’impiego per raggiunti limiti di età o di servizio, evidenziando come, nonostante i moniti già espressi con le sentenze n. 159/2019 e n. 130/2023, non risulta avviato «in modo sostanziale» la graduale, ma completa, eliminazione dei termini per il riconoscimento di tali spettanze sollecitato dalle pronunce citate.
La Corte ritiene, infatti, circoscritta la portata delle 2 riforme intervenute medio tempore che hanno:
- ampliato la platea degli aventi diritto che, per la loro condizione di fragilità, possono percepire l’intero trattamento nel termine di 3 mesi dalla cessazione dal servizio, senza ulteriore dilazione;
- ridotto una tantum di 3 mesi il termine per la liquidazione del TFS, con decorrenza 1° gennaio 2027;
pertanto, ha ribadito il vulnus all’art. 36, Costituzione.
La Corte Costituzionale, conscia che la caducazione delle disposizioni censurate comporterebbe l’immediata esigibilità dei trattamenti e impatterebbe significativamente sulle finanze pubbliche in termini di fabbisogno di cassa, ha rinviato le questioni di legittimità costituzionale all’udienza del 14 gennaio 2027, per dare modo al legislatore di intervenire con un’appropriata disciplina, anche nel segno della gradualità.
All’esito dell’udienza del 14 gennaio prossimo, potrà essere valutata l’eventuale sopravvenienza di un intervento riformatore che pianifichi l’eliminazione dei meccanismi dilatori in questione.
