Risoluzione consensuale: deliberata omissione del dipendente e integrazione di dolo incidente

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 12 febbraio 2026 n. 3125, ha ritenuto che, in tema di accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con corresponsione di incentivo all’esodo, la deliberata omissione da parte del dipendente, in violazione degli obblighi informativi posti dal CCNL, della pendenza di un procedimento penale a suo carico per fatti commessi nell’esercizio delle mansioni, costituisce raggiro idoneo a integrare il dolus incidens di cui all’art. 1440, c.c., quale elemento capace di alterare l’esatta determinazione delle condizioni contrattuali, ferma restando la volontà delle parti di porre fine al rapporto. Provata l’esistenza del raggiro su un elemento non trascurabile del contratto, opera la presunzione iuris tantum, che, in assenza della condotta illecita, le condizioni negoziali sarebbero state diverse e più favorevoli per il contraente ingannato, con conseguente obbligo risarcitorio a carico dell’autore del dolo, senza necessità di annullamento del contratto.

Il caso

La Corte di Cassazione esamina il ricorso proposto da Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a. avverso la sentenza della Corte d’Appello di Firenze, che, confermando la decisione del Tribunale, aveva rigettato la domanda di dolo incidente, ex art. 1440, c.c., nella stipulazione dell’accordo di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sottoscritta nel 2014 con un dipendente. La banca riteneva che il lavoratore aveva volontariamente omesso di informare circa l’esistenza di un procedimento penale pendente per fatti connessi all’attività lavorativa, inducendola a corrispondere un incentivo all’esodo pari a 193.000 euro, cifra che non avrebbe versato laddove fosse stata a conoscenza della vicenda giudiziaria.

La Corte territoriale aveva escluso che l’omissione incidesse sulla validità dell’accordo, ritenendo facesse parte di un processo di riorganizzazione aziendale che aveva coinvolto numerosi dirigenti. Inoltre, la banca chiedeva l’annullamento dell’accordo solo nella parte relativa all’incentivo, dimostrando così che la volontà di risolvere il rapporto fosse condivisa da entrambe le parti.

La Cassazione ripercorre la disciplina del dolo incidente, ex art. 1440, c.c., distinguendolo dal dolo determinante, ex art. 1439, c.c.: il dolo incidente non determina l’invalidità del contratto, ma dà luogo unicamente al diritto al risarcimento del danno, poiché incide sulle condizioni contrattuali senza essere causa determinante del consenso.

La Suprema Corte rileva che, nel caso in esame, il lavoratore aveva l’obbligo, previsto dall’art. 5, CCNL, di informare il datore di lavoro riguardo a procedimenti penali inerenti all’attività di servizio: tale omissione costituisce comportamento illecito idoneo ad alterare l’esatta percezione delle condizioni contrattuali da parte della banca in sede di definizione dell’accordo di risoluzione. La Corte richiamata la propria pronuncia n. 3503/2023, in base alla quale quando l’attore dimostra l’esistenza di un raggiro rilevante su un elemento non trascurabile del contratto, opera una presunzione iuris tantum, secondo cui le condizioni contrattuali sarebbero state diverse se tale condotta non fosse intervenuta, con conseguente diritto al risarcimento del danno.

Gli Ermellini ritengono che la Corte d’Appello non si sia attenuta a tali principi, poiché, anziché verificare la reale incidenza dell’occultamento del procedimento penale sulle condizioni economiche dell’accordo, ha privilegiato argomenti ipotetici. Pertanto, non sono stati adeguatamente considerati né l’obbligo informativo violato né la natura dell’accordo, che, pur inserendosi in un progetto più ampio di ristrutturazione aziendale, è in ogni caso un contratto la cui causa concreta e le relative condizioni economiche devono essere valutate alla luce di tutte le informazioni che le parti sono tenute a scambiarsi secondo correttezza.

Pertanto, la Cassazione accoglie il ricorso della banca, accertando un comportamento da parte del dipendente idoneo a integrare gli estremi del dolo incidente e rilevando che la Corte territoriale non ha applicato correttamente l’art. 1440, c.c., cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’Appello di Firenze, in diversa composizione, per un nuovo esame della vicenda.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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