La massima
La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con ordinanza 11 giugno 2026, n. 19193, in tema di licenziamento disciplinare per fatti extralavorativi penalmente rilevanti, ha ritenuto che, qualora la contrattazione collettiva colleghi la rilevanza disciplinare della condotta al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il datore di lavoro può legittimamente differire la contestazione disciplinare e il successivo recesso fino a tale momento, senza che ciò integri tardività o rinuncia all’esercizio del potere disciplinare. Il principio di immediatezza della contestazione va, infatti, inteso in senso relativo e decorre dalla conoscenza effettiva e sufficientemente completa dei fatti da parte del datore, non dalla loro mera astratta conoscibilità; soprattutto quando si tratti di fatti estranei al rapporto di lavoro, la cui consistenza e gravità emergano compiutamente solo all’esito del processo penale.
La valutazione circa la tempestività della contestazione costituisce apprezzamento di merito riservato al giudice del fatto.
Il caso
La Suprema Corte è chiamata a vagliare la vicenda di un lavoratore, inquadrato come quadro, licenziato dopo una contestazione disciplinare del 10 agosto 2020, fondata sulla condanna penale definitiva a 8 mesi di reclusione, con pena sospesa, per una condotta estranea al rapporto di lavoro: egli aveva falsamente dichiarato alla Polizia giudiziaria che alcune somme versate con bonifico a 2 soggetti indagati per traffico di stupefacenti costituivano il corrispettivo di lavori edili eseguiti nel suo appartamento, al fine di occultarne la provenienza da fondi sequestrati per importazione di cocaina.
Nel giudizio di merito, il lavoratore aveva insistito sulla tardività della contestazione, sostenendo che il datore di lavoro fosse già a conoscenza della vicenda penale dal novembre 2010, quando l’ufficio del dipendente era stato perquisito dalla Guardia di Finanza, e che, non avendo avviato subito alcuna indagine o iniziativa disciplinare, avesse ingenerato un legittimo affidamento circa la rinuncia all’esercizio del potere disciplinare.
La Corte d’Appello aveva tuttavia rigettato il reclamo, applicando il principio della relatività dell’immediatezza della contestazione disciplinare: secondo i giudici, trattandosi di fatti di rilevanza penale estranei al rapporto di lavoro, il datore non era tenuto a contestare l’addebito sulla base della sola notizia dell’indagine o della perquisizione, ma poteva attendere l’accertamento definitivo della responsabilità penale. Decisivo, in tale prospettiva, era anche l’art. 62, CCNL applicabile, che attribuiva rilievo disciplinare alla condotta solo in presenza di una condanna penale definitiva, previsione ritenuta di favore per il lavoratore, perché subordinava la sanzione espulsiva a un accertamento ormai irrevocabile dei fatti e della loro gravità.
La Corte territoriale aveva, inoltre, rilevato che la perquisizione del 2010 dimostrava soltanto l’esistenza di un’indagine, ma non consentiva al datore di conoscere natura, consistenza e gravità dei fatti; la stessa evoluzione del procedimento penale, con l’annullamento della sentenza di condanna in appello, confermava l’incertezza sulla colpevolezza del dipendente e giustificava l’attesa dell’esito definitivo.
Nel ricorso per Cassazione, il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione dell’art. 7, comma 2, St. Lav., sostenendo che la condotta disciplinarmente rilevante fosse già oggettivamente conoscibile dal 2010 e riproponendo, nella sostanza, le argomentazioni già svolte nel reclamo.
La Cassazione dichiara, però, il ricorso inammissibile, chiarendo innanzitutto che la deduzione di una violazione di legge presuppone un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta prevista dalla norma, mentre, quando la censura riguarda la ricostruzione del caso concreto e la valutazione delle risultanze processuali, essa attiene al merito ed è sindacabile in sede di legittimità solo nei limiti del vizio motivazionale.
Nel caso di specie, la Corte d’Appello aveva spiegato in modo adeguato perché la società non potesse avviare il procedimento disciplinare prima del passaggio in giudicato della condanna:
- l’illecito tipizzato dal CCNL richiedeva tale condizione;
- i fatti erano estranei al contesto lavorativo e non conoscibili nella loro effettiva consistenza e gravità attraverso la sola perquisizione;
- l’annullamento della precedente condanna aveva protratto l’incertezza sulla colpevolezza;
- il dipendente aveva informato il datore in modo parziale e tardivo, mentre la società datrice di lavoro aveva più volte chiesto aggiornamenti sull’andamento del processo, circostanza incompatibile con una rinuncia al potere disciplinare.
La Cassazione ribadisce, quindi, che il requisito dell’immediatezza della contestazione non ha carattere assoluto, ma va inteso in senso relativo: può essere compatibile con un intervallo temporale anche significativo quando l’accertamento e la valutazione dei fatti richiedano un tempo maggiore; inoltre, la verifica delle circostanze concrete che giustificano o meno il ritardo spetta al giudice di merito.
In particolare, per i licenziamenti disciplinari fondati su fatti estranei al rapporto lavorativo, ma penalmente rilevanti, se la contrattazione collettiva collega la sanzione espulsiva al passaggio in giudicato della sentenza penale di condanna, il differimento del licenziamento a un momento successivo a tale evento non equivale a rinuncia all’azione disciplinare e non rende tardiva la contestazione. Ciò perché una condotta extralavorativa non può essere valutata come definitivamente lesiva del vincolo fiduciario fino a quando non sia accertata con sentenza penale irrevocabile.
La Corte aggiunge che il termine per valutare la tempestività non decorre dall’astratta possibilità di conoscere i fatti, ma dall’effettiva conoscenza, da parte del datore di lavoro, della situazione contestata. Non si può, quindi, imputare al datore la mancata contestazione immediata quando egli non disponga ancora di elementi sufficientemente certi; anzi, quando il fatto abbia anche rilievo penale, l’attesa dell’esito degli accertamenti può costituire un prudente indugio, funzionale a evitare accuse avventate o non adeguatamente sorrette. Non essendosi il ricorrente confrontato criticamente con tali principi, la Cassazione dichiara il ricorso inammissibile.
La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli
