Assegno di invalidità civile e attività lavorativa: le regole introdotte dal D.L. n. 146/2021 non sono retroattive

La massima

La Cassazione Civile, Sezione Lavoro, con sentenza 22 giugno 2026, n. 21242, ha statuito che, in tema di requisiti per l’assegno mensile di invalidità, l’art. 12-ter, D.L. n. 146/2021, introdotto in sede di conversione con Legge n. 215/2021, che considera compatibile tale provvidenza con lo svolgimento, da parte dell’invalido, di attività lavorativa entro il limite di reddito previsto dall’art. 14-septies, D.L. n. 663/1979, convertito con modificazioni con Legge n. 33/1980, non integra una norma di interpretazione autentica del requisito dell’inattività lavorativa previsto dall’art. 13, Legge n. 118/1971, in quanto non si limita a chiarire la portata prescrittiva della precedente disposizione, ma introduce, in positivo, un requisito del tutto nuovo e autonomo, costituito dalla possibilità di svolgere un’attività lavorativa il cui reddito sia inferiore al limite ivi stabilito, sicché non ha efficacia retroattiva ed è applicabile, ratione temporis, solo alle fattispecie insorte successivamente alla sua entrata in vigore.

Il caso

La controversia trae origine dalla domanda di aggravamento presentata nel 2019 da una donna già beneficiaria dell’assegno di invalidità. L’INPS aveva rilevato la mancanza del requisito dell’inoccupazione, essendo emersi redditi da lavoro, mentre la Commissione medica aveva riconosciuto un’invalidità del 70%, inferiore alla soglia necessaria per ottenere la prestazione. La donna aveva, quindi, promosso un accertamento tecnico preventivo ai sensi dell’art. 445-bis, c.p.c., all’esito del quale il consulente tecnico aveva accertato un’invalidità dell’80%.
L’INPS aveva, tuttavia, contestato il riconoscimento del beneficio per l’assenza del requisito occupazionale e il Tribunale di Foggia aveva dichiarato inammissibile la domanda di accertamento sanitario.

La ricorrente aveva impugnato la decisione sostenendo, anzitutto, che la modifica introdotta nel 2021 costituisse una norma di interpretazione autentica, applicabile anche alle situazioni precedenti alla sua entrata in vigore.
La Cassazione ha respinto tale interpretazione, ricostruendo l’evoluzione della disciplina.

Nella formulazione originaria, l’art. 13, Legge n. 118/1971, subordinava il riconoscimento dell’assegno alla condizione di incollocazione al lavoro, che richiedeva non soltanto l’assenza di occupazione, ma anche l’attivazione infruttuosa nella ricerca di un impiego, attraverso l’iscrizione o la richiesta di iscrizione negli elenchi del collocamento obbligatorio.
Dal 1° gennaio 2008, per effetto della Legge n. 247/2007, il requisito è stato sostituito dalla semplice condizione di inoccupazione, senza necessità di dimostrare l’attivazione delle procedure di collocamento. Restava, tuttavia, a carico dell’interessato l’onere di provare il mancato svolgimento di attività lavorativa nel periodo considerato. Secondo la giurisprudenza consolidata, sia nella disciplina originaria sia in quella successiva alla riforma del 2007, lo svolgimento di un’attività lavorativa impediva il riconoscimento dell’assegno, indipendentemente dall’ammontare del reddito prodotto.
La situazione è cambiata con l’art. 12-ter, D.L. n. 146/2021, che ha considerato soddisfatto il requisito dell’inattività lavorativa anche quando l’invalido parziale svolga un’attività produttiva di reddito inferiore alla soglia prevista dall’art. 14-septies, D.L. n. 663/1979. Per la Cassazione, questa disposizione non si limita a chiarire il significato della normativa precedente, ma introduce una condizione nuova e autonoma, consentendo per la prima volta la compatibilità tra attività lavorativa e assegno entro determinati limiti reddituali. La natura innovativa emerge anche dalla scelta legislativa di utilizzare una soglia reddituale diversa da quella prevista per il mantenimento dello stato di disoccupazione.
Non essendo espressamente qualificata come norma interpretativa e non prevedendo un’efficacia retroattiva, la disposizione del 2021 trova applicazione esclusivamente alle fattispecie successive alla sua entrata in vigore, secondo il principio generale di irretroattività sancito dall’art. 11, Preleggi. Di conseguenza, per i periodi precedenti, l’effettivo svolgimento di un’attività lavorativa continua a escludere il diritto all’assegno, anche in presenza di redditi modesti.

La Suprema Corte ha respinto anche il secondo motivo di ricorso, relativo all’inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo nonostante l’esito favorevole della consulenza medica. I giudici hanno ribadito che il procedimento previsto dall’art. 445-bis, c.p.c., presuppone un concreto interesse ad agire e un’effettiva utilità dell’accertamento sanitario rispetto al possibile riconoscimento della prestazione. Pertanto, qualora risulti già evidente la mancanza di un altro requisito essenziale per ottenere il beneficio, il giudice può dichiarare inammissibile la domanda anche nella fase dell’accertamento tecnico preventivo, evitando un contenzioso sanitario privo di concreta utilità.
Nel caso esaminato, l’assenza del requisito occupazionale rendeva irrilevante l’accertamento dell’invalidità nella misura dell’80%.

La Cassazione ha, quindi, rigettato integralmente il ricorso.

La massima è a cura dello Studio Ichino-Brugnatelli

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