L’INPS, con messaggio n. 981 del 20 marzo 2026, a seguito della sentenza delle Sezioni riunite della Corte dei Conti n. 8/2025/QM/SEZ, ha offerto chiarimenti in ordine all’individuazione del limite massimo di 5 anni di maggiorazione per l’esercizio della facoltà di riscatto ai fini pensionistici, previsto dall’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 165/1197, relativo ai periodi di servizio comunque prestato, e ha fornito specifiche indicazioni operative per l’esercizio di tale facoltà di riscatto da parte del personale della Polizia di Stato, della Polizia Penitenziaria e della Guardia di Finanza, relativamente ai periodi di servizio comunque prestato.
Le domande di riscatto degli aumenti dei periodi di servizio comunque prestato, presentate ai sensi dell’art. 5, comma 3, D.Lgs. n. 165/1197, collocati anteriormente al 1° gennaio 1998, mediante lo scomputo di un corrispondente periodo di maggiorazione già riconosciuto ex se e collocato successivamente a tale data –oggetto del caso esaminato dalla citata sentenza della Corte dei Conti – devono essere accolte anche nel caso in cui l’interessato, alla data di presentazione della domanda, abbia già maturato il limite massimo di 5 anni di maggiorazione.
Conseguentemente, dovendo rimanere fermo il limite massimo complessivo di 5 anni di valorizzazione, in sede di valutazione della domanda di riscatto ai fini pensionistici gli aumenti dei periodi di servizio riconosciuti ex se successivamente al 31 dicembre 1997 ed eccedenti il limite quinquennale di valorizzazione devono essere scomputati secondo un criterio cronologico inverso, ossia dal più recente al più risalente nel tempo.
Il messaggio precisa che quanto illustrato si applica a tutte le domande di riscatto ancora giacenti alla data del 20 marzo 2026. Pertanto, possono essere oggetto di riesame, su istanza di parte, anche le domande già respinte, qualora non sia decorso il termine per la proposizione del ricorso amministrativo o risulti pendente ricorso tempestivamente presentato al competente Comitato di vigilanza.
Inoltre, l’interessato può presentare una nuova domanda di riscatto secondo le modalità e i termini ordinariamente previsti.
