La Corte Costituzionale, con sentenza n. 52 del 16 aprile 2026, ha dichiarato infondate le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Trento, riguardanti la modalità di calcolo “a blocchi” prevista per la rivalutazione delle pensioni nelle annualità 2023 e 2024, fissate dalle rispettive Leggi di bilancio, ritenute lesive degli artt. 36 e 38, Costituzione.
Il Tribunale, nell’esaminare una controversia sull’importo da riconoscere a titolo di rivalutazione di una pensione di vecchiaia per le annualità 2023 e 2024, aveva evidenziato che la normativa, disponendo la perequazione automatica dei trattamenti pensionistici secondo percentuali calcolate con riferimento all’importo complessivo degli stessi trattamenti (c.d. “sistema a blocchi”) anziché sulle distinte fasce di importo di essi (c.d. “sistema a scaglioni”, individuato dalla Legge n. 190/2019 quale sistema valido a regime), determina l’“allineamento” tra classi di pensione originariamente distinte, ne appiattisce i relativi importi, come rivalutati, e produce, in limitati casi, effetti di “sorpasso”, con il risultato che l’importo di una pensione, originariamente inferiore, può risultare superiore a quello di altra pensione collocata in una fascia reddituale più alta.
La Corte ha riconosciuto l’“allineamento” tra diverse classi di pensioni, connaturato all’impiego del modello “a blocchi”, ma l’ha ritenuto una conseguenza marginale e residuale, in quanto i differenziali degli importi, entro i quali si verificano i contestati effetti di “allineamento” e di “appiattimento”, si assestano su valori esigui, che non possono ritenersi lesivi degli artt. 36 e 38, Costituzione. Inoltre, gli effetti di “sorpasso” rilevati sono stati neutralizzati dal legislatore attraverso apposite clausole di salvaguardia.
La Corte Costituzionale ha, quindi, ricordato che i principi costituzionali posti a fondamento della perequazione automatica non impongono che la rivalutazione sia necessariamente, anno per anno, riconosciuta a tutti i trattamenti di quiescenza e nemmeno che essa debba essere garantita nella medesima misura per tutti i titolari di pensione. Pertanto, il legislatore ha un significativo margine di discrezionalità nel determinare il quantum di rivalutazione, tenendo conto della necessità di bilanciamento con le esigenze della finanza pubblica, specialmente in momenti storici di comprovate difficoltà economico-finanziarie, quali gli anni 2023 e 2024, in cui il sistema di calcolo “a blocchi” ha permesso rilevanti risparmi di spesa pensionistica.
