Assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare: innalzati gli importi

L’INPS, con messaggio n. 1269 del 14 aprile 2026, ha reso noto che, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 1, commi 922-924, Legge di bilancio 2026, è stata ridefinita la disciplina dell’assegno sostitutivo dell’accompagnatore militare, aggiornando gli importi spettanti ai grandi invalidi.

Pertanto, dal 1° gennaio 2026 gli importi mensili dell’assegno in argomento sono così innalzati:

  • per le categorie di invalidità più elevate (invalidi di cui alle lett. A), nn. 1), 2), 3) e 4), secondo periodo, e A-bis) della tabella E allegata al Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra di cui al D.P.R. n. 915/1978): 1.000 euro mensili, anziché la precedente misura pari a 878 euro mensili per 12 mensilità;
  • per le ulteriori categorie (soggetti con infermità di cui alle lett. B), n. 1), C), D) ed E), n. 1), tabella E allegata al TU): 500 euro mensili anziché la precedente misura pari a 439 euro mensili per 12 mensilità.

Da giugno 2026 l’INPS adeguerà gli importi degli assegni con pagamento a propria cura.

Con il rateo di giugno, inoltre, saranno corrisposti anche gli arretrati relativi alle mensilità da gennaio a maggio 2026.

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