Contributivi puri: isopensione e assegni dei Fondi. Le indicazioni INPS

Con la circolare n. 104 del 29 settembre 2026, condivisa con il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, l’INPS fornisce le istruzioni per la liquidazione delle prestazioni di accompagnamento alla pensione in favore dei lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, i c.d. contributivi puri.

Le indicazioni riguardano sia l’isopensione, di cui all’art. 4, commi da 1 a 7-ter, Legge n. 92/2012, sia l’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’art. 26, D.Lgs. n. 148/2015.

Particolare attenzione merita il requisito dell’importo soglia, che l’Istituto chiede di verificare alla data di accesso all’esodo.

Il quadro di riferimento

Le prestazioni di accompagnamento alla pensione, con oneri anche contributivi a carico del datore di lavoro, spettano ai lavoratori individuati dagli accordi aziendali che maturano la prima decorrenza utile della pensione entro il periodo massimo di esodo:

  • 48 mesi per l’isopensione (84 per le decorrenze entro il 1° dicembre 2026);
  • 60 mesi per i Fondi.

L’estensione ai contributivi puri era già stata riconosciuta dalla circolare n. 119/2013, anche se mancava un criterio per accertare in via prospettica il requisito economico.

Per questi lavoratori, infatti, l’accesso a pensione è subordinato, oltre che ai requisiti anagrafici e contributivi soggetti all’adeguamento all’aspettativa di vita, al raggiungimento di un importo minimo:

Il tema più delicato riguarda l’accertamento dell’importo soglia: l’assegno sociale viene, infatti, rivalutato ogni anno sulla base della media quinquennale del PIL nominale e il valore da raggiungere al pensionamento non è, quindi, conoscibile al momento della cessazione.

  • pensione di vecchiaia: 67 anni di età, 20 anni di contribuzione e importo non inferiore all’assegno sociale, che non deve essere rispettato con 71 anni di età, con almeno 5 anni di contribuzione effettiva;
  • pensione anticipata contributiva: 64 anni di età, 20 anni di contribuzione effettiva e prima rata non inferiore a 3 volte l’assegno sociale, ridotte a 2,8 per le donne con un figlio e a 2,6 per le donne con 2 o più figli;
  • pensione anticipata ordinaria: 42 anni e 10 mesi di contribuzione per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne, senza alcun requisito di importo.

La verifica dell’importo soglia

L’INPS ha stabilito di verificare, alla data di accesso all’esodo, l’importo della prestazione, calcolato sulla contribuzione maturata fino a tale data e con il coefficiente di trasformazione relativo all’età posseduta, confrontandolo con l’assegno sociale vigente alla medesima data o, per l’anticipata contributiva, con il relativo multiplo. Secondo le valutazioni statistico-attuariali dell’Istituto, la soglia rispettata all’ingresso lo sarà anche alla decorrenza della pensione. Ai fini del perfezionamento dei requisiti contributivi si tiene conto anche della contribuzione correlata a carico del datore di lavoro.

Si tratta di un criterio prudenziale, poiché il calcolo all’ingresso si basa su un montante inferiore e su un coefficiente meno favorevole rispetto a quelli applicati al pensionamento, per questo motivo per i redditi medi l’accompagnamento all’anticipata contributiva risulterà, quindi, spesso difficilmente percorribile e l’esodo andrà costruito sulla pensione di vecchiaia.

Limite di importo e adeguamento alla speranza di vita

Il limite di 5 volte il trattamento minimo per le mensilità di anticipo dell’anticipata contributiva (art. 1, comma 125, Legge n. 213/2023) si applica anche alla prestazione di accompagnamento, il cui importo resta invariato per tutta la durata dell’esodo.

Si deve considerare anche l’adeguamento alla speranza di vita, pari dal 2027 a un incremento di un mese sia per la pensione di vecchiaia che per l’anticipata contributiva, mentre dal 2028 di 3 mesi, e l’aumento del  moltiplicatore che passa da 3 a 3,2 volte dal 2030.

Considerazioni finali

Dal punto di vista operativo, per le decorrenze successive al 1° dicembre 2026 il periodo massimo dell’isopensione torna a 48 mesi, comprensivo dell’eventuale finestra mobile.

Prima della sottoscrizione dell’accordo è opportuno simulare, per ciascun contributivo puro, l’importo alla data di cessazione, al fine di non inserire nel piano soggetti che non supererebbero la verifica dell’Istituto.

Allo stato attuale la platea dei contributivi puri prossimi alla pensione è ancora contenuta, ma l’approccio più corretto è considerare fin da ora questa verifica nella progettazione dei piani di esodo, poiché il numero degli interessati è destinato a crescere.

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