La Cassazione Civile Sezione Lavoro, con sentenza 22 maggio 2023, n. 14093, ha stabilito che in base all’impostazione dell’art 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001, l’esonero dalla responsabilità disciplinare legittima la segnalazione di condotte illecite di cui il dipendente sia comunque venuto a conoscenza diretta “in ragione del rapporto di lavoro”, ovvero che siano state apprese, non solo in ragione dell’ufficio rivestito ma anche casualmente, in occasione e/o a causa delle mansioni espletate ed investe tutte quelle condotte che, per quanto rilevanti persino sotto il profilo penale, siano funzionalmente correlate alla denunzia dell’illecito, la cui legittimità non trova limite nella sua destinazione al superiore livello gerarchico dell’ufficio (imponendosi pertanto la remissione a quel livello di ogni verifica), né nell’esito negativo dell’accertamento a quel livello condotto (per cui l’esonero da responsabilità risulti condizionato all’accertamento dell’illecito denunziato), frustrandosi in tale ipotesi l’obiettivo della norma di promuovere la collaborazione dei dipendenti nella repressione di tali condotte, bensì soltanto dall’intento calunnioso o diffamatorio sotteso alla segnalazione.
Whistleblowing ed estensione della tutela in caso di conoscenza di illeciti
di Redazione
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