Videosorveglianza senza autorizzazione: reato per violazione riservatezza

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza 26 ottobre 2016, n. 45198, ha stabilito che è tuttora reato predisporre, senza la necessaria procedura preventiva, apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, anche se le stesse non vengono effettivamente utilizzate. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori. Per la sua integrazione, quindi, è sufficiente la predisposizione, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature. La condotta criminosa prevista è l’installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consesso sindacale, autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o permesso dell’ispettorato del lavoro.

 

Centro Studi Lavoro e Previdenza – Euroconference ti consiglia:

Potrebbe interessarti anche...

Area lavoro

Articoli del giorno

Corsi in evidenza

Lo special event analizza, con taglio pratico e operativo, le principali tecniche di costruzione di un contratto collettivo di secondo livello, approfondendo profili giuridici, organizzativi e gestionali collegati alla contrattazione aziendale e territoriale.  21 ottobre 2026

Il master intende approfondire il contenzioso del lavoro, nei confronti degli enti, di natura previdenziale, tributaria e amministrativa. Dal 29 ottobre 2026

Il seminario approfondisce la disciplina del distacco del lavoratore, analizzando i requisiti di legittimità dell’istituto e le principali criticità applicative emerse nella prassi ispettiva e giurisprudenziale. 26 ottobre 2026

Torna in alto