Videosorveglianza senza autorizzazione: reato per violazione riservatezza

La Corte di Cassazione, Sezione Penale, con sentenza 26 ottobre 2016, n. 45198, ha stabilito che è tuttora reato predisporre, senza la necessaria procedura preventiva, apparecchiature idonee a controllare a distanza l’attività dei lavoratori, anche se le stesse non vengono effettivamente utilizzate. Si tratta, infatti, di un reato di pericolo, essendo diretto a salvaguardare le possibili lesioni della riservatezza dei lavoratori. Per la sua integrazione, quindi, è sufficiente la predisposizione, in quanto per la punibilità non è richiesta la messa in funzione o il concreto utilizzo delle attrezzature. La condotta criminosa prevista è l’installazione di impianti audiovisivi idonei a ledere la riservatezza dei lavoratori, qualora non vi sia stato consesso sindacale, autorizzazione scritta di tutti i lavoratori interessati o permesso dell’ispettorato del lavoro.

 

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