L’Inps, con circolare n. 89 del 16 settembre 2024, ha comunicato che la Banca Centrale Europea, con la decisione di politica monetaria del 12 settembre 2024, ha ridotto al 3,65% il tasso di interesse sulle operazioni di rifinanziamento principali dell’Eurosistema (ex Tur) con decorrenza dal 18 settembre 2024. Tale variazione incide sulla determinazione del tasso di dilazione e di differimento da applicare agli importi dovuti a titolo di contribuzione agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie, nonché sulla misura delle sanzioni civili.
L’interesse di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e sanzioni civili è pari al tasso del 9,65% annuo e trova applicazione con riferimento alle rateazioni presentate a decorrere dal 18 settembre 2024.
A decorrere dal 18 settembre 2024, l’interesse dovuto in caso di autorizzazione al differimento del termine di versamento dei contributi dovrà essere calcolato al tasso del 9,65% annuo.
La decisione della Bce comporta anche la variazione della misura delle sanzioni civili come segue.
Nel caso di mancato o ritardato pagamento di contributi o premi, la sanzione civile è pari al 9,15% in ragione d’anno (tasso del 3,65% maggiorato di 5,5 punti).
Al fine di favorire l’adempimento, a decorrere dal 1° settembre 2024, è stata introdotta dall’articolo 30, comma 1, lettera a), D.L. 19/2024, una nuova fattispecie di ravvedimento operoso: se il contribuente effettua il pagamento entro 120 giorni dalla scadenza di legge, in unica soluzione spontaneamente prima di contestazioni o richieste da parte degli enti impositori, la sanzione sarà calcolata senza la maggiorazione di 5,5 punti, nella misura del 3,65% in ragione d’anno.
Nelle ipotesi di evasione la misura della sanzione civile, in ragione d’anno, è pari al 30% nel limite del 60% dell’importo dei contributi o premi non corrisposti entro la scadenza di legge.
